Corte di Cassazione sentenza n. 457 depositata il 11 gennaio 2018
TASSA SUI RIFIUTI – MUTAMENTO DEL DETENTORE DI UN IMMOBILE – RISCOSSIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
p. 1. La BNP Paribas Lease Group spa propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 65/2/13 del 6 marzo 2013 con la quale la commissione tributaria regionale della Basilicata, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittime le cartelle di pagamento notificatele dal Comune di Ginestra – in assenza di previo avviso di accertamento – per Tarsu 2004 e 2005. Ciò con riguardo ad un immobile in suo possesso, e concesso in locazione finanziaria – fino al 16 settembre 2004 – ad una diversa società in veste di utilizzatrice.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – la prodromica notificazione di avviso di accertamento non fosse nella specie necessaria, non risultando nè l’ipotesi di denuncia omessa, incompleta o infedele, nè quella di variazione delle condizioni di tassabilità pregressa; – correttamente le cartelle di pagamento opposte si fossero pertanto basate sulla dichiarazione del precedente detentore (utilizzatore) dell’immobile in leasing; – la società ricorrente non avesse fornito la prova, posta a suo carico, che l’immobile in oggetto fosse esente da imposta, in quanto inutilizzabile ed improduttivo di rifiuti.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Comune di Ginestra.
BNP ha depositato memoria.
p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 63, 70, 71 e 72, nonchè della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161. Per avere la commissione tributaria regionale omesso di considerare che la notificazione di prodromico avviso di accertamento era, nella specie, imposta dall’avvenuto mutamento – dall’utilizzatore ad essa concedente – del soggetto detentore dell’immobile; mutamento intervenuto nel settembre 2004, e da essa non denunciato nel convincimento di non debenza dell’imposta, stante l’inutilizzabilità dell’immobile.
Con il secondo motivo di ricorso la società deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – motivazione apodittica sul mancato assolvimento dell’onere probatorio circa l’inutilizzabilità ed improduttività di rifiuti dell’immobile. Per non essersi la commissione tributaria regionale fatta carico di circostanze decisive, quali: – la destinazione dell’immobile, una volta restituito dalla precedente società utilizzatrice, a vendita o nuova locazione finanziaria; – l’avvenuta disattivazione della fornitura elettrica.
p. 2.2 E’ fondato, con assorbimento della seconda censura, il primo motivo di ricorso. Va qui richiamato quanto stabilito, esattamente in termini, con sentenza della corte di cassazione n. 19120/16.
Chiamata a valutare la legittimità di analoghe cartelle di pagamento emesse dal Comune di Ginestra a carico di BNP Paribas Lease Group spa per Tarsu 2007, questa corte ha effettivamente rilevato l’errore di applicazione normativa nel quale era incorsa la commissione tributaria regionale, che – esattamente come nel presente caso – aveva ritenuto non necessaria la notificazione di prodromico avviso di accertamento.
Si legge nella sentenza in questione: “Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, purchè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicchè, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (Cass. 22248/15). In relazione anche ad altri tributi è stato infatti chiarito che un previo accertamento sostanziale non è necessario nel caso in cui il rapporto tributario sussista con soggetti e con oggetto tendenzialmente stabili o a dichiarazione meramente iniziale del contribuente o, com’anche si dice, a dichiarazione ultrattiva, cioè di una dichiarazione, o denuncia, del contribuente che, a causa della tendenziale stabilità degli elementi strutturali, soggettivo od oggettivo, del rapporto giuridico tributario, non dev’essere riformulata quando, in assenza di variazione di uno di essi, sarebbe identica a quella precedente e, quindi, inutile. In siffatte fattispecie l’esercizio del potere di liquidazione, previo accertamento formale, è legittimo a condizione che esso sia conforme al principio dell’imputazione diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione, mentre è necessario esercitare il potere di accertamento sostanziale quando la modificazione che l’ufficio intende far valere (è) in ordine ad uno degli elementi strutturali del rapporto (Cass. 9433/05). Nel caso di specie risulta dalla stessa sentenza nonchè dallo stesso controricorso del Comune di Ginestra che la banca ricorrente è proprietaria dell’immobile e che, a far data dal 16.9.04, era entrata in possesso dello stesso mentre in precedenza l’immobile era nella disponibilità di altra impresa che aveva presentato la denuncia. Vi è stata dunque una mutazione del soggetto che aveva effettuato la dichiarazione e deve quindi ritenersi che tale situazione non consentiva al Comune di emanare la cartella senza previo avviso di accertamento poichè al nuovo obbligato non poteva imputarsi la dichiarazione fatta dal soggetto che aveva in precedenza avuto il possesso dell’immobile”.
In forza dello stesso principio – altre volte affermato nell’indirizzo di legittimità sulla corretta interpretazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1: Cass. 23582/09; 19181/04 – il ricorso va in definitiva accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione. Quest’ultima deciderà – in applicazione del su riportato principio di diritto – sulle cartelle di pagamento opposte; sulla domanda di restituzione avanzata da BNP Lease Group, ex art. 389 c.p.c.; nonchè sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione.
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