Corte di Cassazione sentenza n. 4748 depositata il 28 febbraio 2018
LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – CONTROVERSIE IN MATERIA DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI – CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO – PATOLOGIE
FATTO
che, con sentenza depositata il 14.6.2016, la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione del Tribunale di Trani, ha rigettato la domanda proposta da E.S. nei confronti dell’INAIL ed intesa ad ottenere l’indennizzo per giorni 75 di inabilità temporanea totale e per postumi invalidanti permanenti pari al 15% derivati dall’infortunio sul lavoro occorsogli l’11.12.2006; che avverso tale statuizione ha proposto ricorso E.S., deducendo un unico motivo di censura; che l’INAIL ha resistito con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente deduce «violazione, falsa applicazione ed errata applicazione ed interpretazione dei principi di medicina legale circa la individuazione del nesso eziologico e la quantificazione dell’invalidità permanente […] e dell’inabilità temporanea» (cfr. ricorso, pag. 3) per avere la Corte di merito escluso, sulla scorta della CTU disposta in sede di gravame, che il trauma riportato a seguito dell’infortunio potesse aver avuto un’efficacia causale o anche concausale tale da far residuare postemi temporanei e permanenti indennizzabili in misura eccedente a quanto riconosciutogli dall’INAIL in sede amministrativa;
che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell’assicurato, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimità solo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e nella misura in cui le censure contengano la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, risolvendosi altrimenti in un mero dissenso diagnostico non deducibile in sede di legittimità (cfr., fra le tante, Cass. nn. 8654 del 2008, 22707 del 2010, 1652 del 2012 e, tra le più recenti, Cass. nn. 23093 del 2016 e 27807 del 2017);
che codesto orientamento va consolidato anche alla luce del principio secondo cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. da parte dell’art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con 1. n. 134/2012), può essere dedotto in sede di legittimità soltanto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, restando viceversa esclusa la possibilità di dolersi dell’omesso esame di elementi istruttori, qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. n. 8053 del 2014);
che non denunciandosi nella specie, quale fatto decisivo, alcuna documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, la censura si appalesa inammissibile, non potendosi dare ingresso in sede di legittimità a riconsiderazioni del quadro clinico e diagnostico già valutato in sede di merito;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, tenuto conto della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.700,00, di cui € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21301 - Nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da patologie dell'assicurato, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 ottobre 2021, n. 27322 - Le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la sentenza possono essere contestate in sede di legittimità se le relative censure contengano la denuncia di una…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 luglio 2021, n. 19532 - In materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciatale in cassazione, della sentenza che abbia…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 9356 depositata il 5 aprile 2023 - L'intangibilità dell'accertamento del requisito sanitario, omologato dal giudice secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 febbraio 2022, n. 4731 - Il decreto di omologa reso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., quinto comma, il quale, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30594 - Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…