Corte di Cassazione sentenza n. 4787 depositata il 1 marzo 2018
FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO – TEMPESTIVITÀ – NOTIFICA TELEMATICA AL CURATORE – INSUFFICIENZA – DEPOSITO TELEMATICO PRESSO LA CANCELLERIA – NECESSITÀ – CONSEGUENZE
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. I.F. impugna il decreto Trib. Napoli Nord 16.11.2016, in R.G. 7247/2015, con cui e’ stato dichiarato inammissibile il suo reclamo proposto L. Fall., ex art. 98, avverso il FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. sul presupposto della tardivita’ dell’atto, depositato il 15.7.2016, anziche’ entro il giorno anteriore, trentesimo dalla comunicazione ricevuta dalla parte il 14.6.2016;
2. con il ricorso si deduce, in due motivi, l’erroneita’ del decreto ove non ha considerato che l’accettazione della notifica dell’atto aveva completato e perfezionato l’iter di trasmissione e deposito dell’opposizione, avendo la parte seguito le disposizioni della notifica telematica alla PEC del curatore;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. il ricorso e’ inammissibile, sia pur per ragioni che conducono ad integrare in parte la motivazione del provvedimento impugnato; la ratio decidendi si impernia invero su un “deposito” del ricorso che sarebbe avvenuto tardivamente rispetto al termine perentorio dei 30 giorni di cui alla L. Fall., art. 99, comma 1, ed al contempo non e’ oggetto di discussione che la comunicazione di cancelleria, valevole come dies a quo per il relativo computo, e’ stata ricevuta dal creditore il 14.6.2016;
2. in realta’ l’impugnazione si incentra sul perfezionamento della notifica telematica del ricorso in opposizione quale avvenuto in capo al curatore, presso la sua PEC, non censurando la statuizione che, facendo leva sulla diversa data di “deposito” del ricorso solo il 15.7.2016, ne correla la tardivita’ ad un elemento costitutivo della introduzione del medesimo, che deve avvenire – ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 1 – mediante deposito “presso la cancelleria del tribunale”;
3. tale parte del decreto non appare impugnata, ne’ il ricorrente riporta i tratti essenziali della fattispecie notificatoria eseguita il 15.6.2016, omissione che impedisce – per difetto di specificita’ del ricorso – un piu’ diretto scrutinio della portata del citato deposito, che, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 1, appare non assolto in generale dalla mera notifica telematica al curatore (invece puntualmente prevista dalla L. Fall., art. 93, comma 2, per l’insinuazione al passivo), implicando semmai la notifica telematica all’ufficio;
4. quest’ultima – a prescindere dalla portata dei limiti ancora fissati dal comma 3, per le procedure concorsuali, ove circoscrive all’organo di giustizia le prerogative e gli obblighi di deposito telematico di cui al comma 1 – e’ regolata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, comma 7, per il quale il deposito con modalita’ telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito e’ tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e’ generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5…. Il deposito e’ tempestivo quando e’ eseguito entro la fine del giorno di scadenza; si tratta di questione su cui l’impugnazione non contiene alcuna censura pertinente;
5. il ricorso e’ pertanto inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
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