CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 524 depositata l’ 11 gennaio 2023 – Il credito al trattamento di fine rapporto, se, in effetti, è esigibile soltanto con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, matura (ed è, come tale, certo nell’an e liquido nel quantum), tuttavia, con il progressivo svolgimento del rapporto stesso. La pretesa creditoria avente ad oggetto il suo pagamento, pertanto, ancorché inesigibile fino alla formale cessazione del rapporto di lavoro, sorge, in capo al lavoratore dipendente (ed è, quindi, giuridicamente esistente), in ragione della quota maturata, man mano che il rapporto di lavoro si svolge. Il trattamento di fine rapporto costituisce, in definitiva, a tutti gli effetti, l’oggetto di un diritto di credito certo e liquido del quale il dipendente consegue la titolarità già nel corso del rapporto di lavoro subordinato sebbene la sua esigibilità sia subordinata alla cessazione del rapporto stesso