Corte di Cassazione sentenza n. 5271 depositata il 6 marzo 2018
FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO – CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI – POTERE DI SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI DI VENDITA EX ART. 108 LEGGE FALL. – APPLICABILITÀ – CONDIZIONI – FATTISPECIE
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. ITALFONDIARIO s.p.a. (già incorporante Castello gestione crediti s.r.I.), mandataria di Mediocredito italiano s.p.a. (già Banca Intesa Mediocredito s.p.a.) e di Intesa Sanpaolo s.p.a. impugna il decreto del Trib. Roma 27.11.2012, 29596, in R.G. 52027/12, con cui veniva rigettato il suo reclamo avverso il decreto 27.9.2012 del giudice delegato del concordato preventivo con cessione dei beni Casamercato s.r.l. in liquidazione;
2. ha ritenuto il tribunale in premessa che: a) la legittimazione impugnatoria, avendo per oggetto la richiesta sospensione delle operazioni di vendita, competeva al creditore ipotecario (Mediocredito) non anche a Intesa Sanpaolo (creditore solo chirografario), abilitato alle contestazioni per il solo tramite indiretto del comitato dei creditori; b) proprio il comitato dei creditori, modificando il programma di liquidazione e dopo sei incanti deserti, aveva rilevato opportuno disporre nuove modalità di vendita, cosi’ ponendo alla base della gara le proposte di acquisto pervenute da G.R. Immobili; c) la conseguente nuova ordinanza di vendita aveva perciò nel predetto programma di liquidazione il vero antecedente logico-giuridico, atto a rilevanza esterna, impugnabile L. Fall., ex art. 36 e nel concreto non oggetto di contestazione alcuna ne’ in via autonoma ne’ unitamente alla citata ordinanza;
3. Italfondiario propone ricorso su tre motivi, cui resiste con controricorso GR Immobili.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
4. con il primo motivo si deduce la violazione della L. Fall., artt. 36 e 108, avendo il Collegio mal inteso la ratio della generalizzata sospensiva della vendita in se’, autonomamente disciplinata dalla L. Fall., art. 108 e a prescindere dalla avvenuta o meno impugnazione del programma di liquidazione o del suo mutamento autorizzato;
5. il secondo motivo introduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il tribunale sostituito una motivazione del tutto diversa e per terza via rispetto a quella del giudice delegato, dopo che infatti questi aveva pronunciato la inammissibilità del reclamo in quanto anticipato rispetto alla fissazione del prezzo di aggiudicazione ed invece il collegio eccepito il difetto di impugnazione, in qualsiasi sede, dell’atto presupposto, cioe’ il programma di liquidazione;
6. con il terzo motivo il decreto e’ censurato per violazione dell’art. 100 c.p.c., per la parte in cui e’ stata negata la legittimazione del creditore chirografario, certamente inciso dalla vendita, data la natura espansiva dei crediti muniti di causa di prelazione, nella fattispecie non avendo il debitore fatto ricorso alla asseverazione di capienza del professionista titolato:
7. il primo motivo, da trattarsi in via pregiudiziale e con portata assorbente, e’ fondato; con esso si contesta – nella sostanza – la ritenuta ammissibilità, negata dal tribunale, dell’impugnazione avverso l’esercizio, anche negativo, del potere di sospensiva della vendita ove prescindente da un’impugnativa, anteriore o contestuale, del programma di liquidazione, che appunto reggerebbe la finale decisione riassunta nell’ordinanza di vendita ma ne sarebbe distinto; nella vicenda, attinente ad un concordato preventivo con cessione di beni e disciplinata ai sensi della L. Fall., art. 182, ratione temporis vigente, va dunque verificato se il richiamo di tale disposizione alle norme sulla vendita fallimentare involga o meno la piena esplicazione del potere sospensivo invocato avanti al giudice delegato e se, per l’ipotesi, una qualche specialità acceleratoria ne influenzi l’interpretazione, alla luce del criterio di compatibilità cui il richiamo espressamente ha riguardo;
8. alla prima questione va data risposta affermativa, poiche’ all’epoca delle determinazioni liquidatorie assunte nel concordato preventivo in esame, già trovava applicazione – per la parte qui di interesse – il precetto della L. Fall., art. 182 ove statuiva che si applicano gli artt. da 105 a 108-ter in quanto compatibili e a propria volta il testo della L. Fall., art. 108, comma 1 disponeva che il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all’art. 107, comma 4 impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato; dall’evidente enunciazione duale degli eventi idonei ad interrompere la vendita si evince che in tanto essi possono organizzativamente darsi in quanto le operazioni di vendita come il relativo perfezionamento siano assoggettabili ad un controllo giudiziale autonomo, conferito al giudice delegato e sollecitabile senza alcuna apparente distinzione in punto di vendita, cessioni o trasferimenti attuati dalla domanda di concordato sino alla sua attuazione; ne’ l’ampia latitudine dell’oggetto provvedimentale del controllo permette di intercettare una qualche consumazione del diritto d’impugnazione a fronte di una progressività del procedimento formativo degli atti di liquidazione, già in virtu’ dell’utilizzo esteso della nozione di operazioni di vendita e tenuto conto, ad ogni modo, della inidoneità del programma di liquidazione, in se’ considerato, ad incidere in modo diretto sui diritti soggettivi dei creditori;
9. l’applicazione del potere sospensivo giudiziale, dunque e a prescindere dalla portata della prescritta autorizzazione del comitato dei creditori, costituisce un controlimite della liquidazione che deve svolgersi positivamente, al di là del merito della pronuncia, ove consti una istanza di uno dei soggetti legittimati e di cui alla L. Fall., art. 108, comma 1;
10. alla seconda questione va data risposta negativa, poiche’ anche a voler investigare la clausola di compatibilità di cui alla L. Fall., art. 182, comma 4, primo periodo I.f., il rinvio alla citata disposizione comune delle vendite fallimentari non presenta per il concordato liquidatorio alcun elemento di estraneità; vi e’ anzi agevole riconoscere nel suo svolgimento una piana rappresentazione dell’iter che conduce dalla fissazione delle modalità di vendita (sollecitanti l’interesse all’acquisto) alla individuazione dell’offerente in grado di rivestire, con la qualità di aggiudicatario, la natura di soggetto titolato al definitivo acquisto; nella vicenda, l’impugnazione prodromica rispetto allo svolgimento delle operazioni attuative della ordinanza di vendita avrebbe pertanto dovuto imporre al tribunale l’esame nel merito della doglianza, senza escluderne come invece avvenuto – la stessa proponibilità in difetto di reclamo avverso il programma di liquidazione, ciò realizzando la violazione diretta della L. Fall., art. 108.
11. va cosi’ data continuità all’indirizzo per cui “la legittimazione all’impugnazione spetta… in considerazione del diritto degli interessati alla realizzazione del migliore risultato possibile nella liquidazione dell’attivo” (Cass. 8278/2002), un principio recepito da Cass. s.u. 19506/2008 che ebbe a riconoscere in via definitiva la ricorribilità per cassazione del “provvedimento con cui il tribunale accolga (o rigetti) il reclamo proposto contro un decreto emesso dal giudice delegato in tema di vendita dei beni del debitore, nella fase esecutiva di un concordato preventivo per cessione dei beni omologato dal medesimo tribunale dovendosi estendere – sulla base di un’interpretazione sistematica dell’ordinamento, imposta dalla necessità di rispettare il principio di uguaglianza – il regime di ricorribilità applicabile, a norma degli artt. 617 e 618 c.p.c., per i provvedimenti del giudice dell’esecuzione non altrimenti impugnabili. Infatti, i suddetti provvedimenti del giudice delegato rientrano nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva, assolvendo ad una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell’ambito della liquidazione fallimentare.”;
nel fallimento, a sua volta, e’ stato ribadito che “al giudice delegato e’ attribuito, ai sensi della L. Fall., art. 108 (anche nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, applicabile “ratione temporis”), il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, senza peraltro che la legge indichi un rigoroso criterio quantitativo cui correlare la conseguente determinazione affidata al prudente apprezzamento del giudice” (Cass. 669/2017);
12. il ricorso va dunque accolto con riguardo al primo motivo, assorbiti i restanti, con cassazione e rinvio al Tribunale di Roma, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento.
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