Corte di Cassazione sentenza n. 5375 depositata il 7 marzo 2018
APPRENDISTATO – FORMAZIONE – CAUSA NEGOZIALE – SUSSISTE
Svolgimento del processo
1) Con sentenza non definitiva del 13.9.2011 e sentenza definitiva del 28.12.2011 la Corte d’Appello di Venezia ha riformato la sentenza del tribunale di Venezia che aveva respinto le domande di F.L. e di E.C., dirette a far accertare l’illegittimità del licenziamento loro intimato da P. spa ed a reintegrarli nel posto di lavoro, con condanna al pagamento delle retribuzioni a titolo risarcitorio, nonché delle differenze retributive spettanti in relazione ad un rapporto di lavoro ordinario.
2) La Corte veneziana ha accertato che nel caso in esame non era stata raggiunta, da parte della datrice di lavoro, la prova dell’adempimento dell’obbligo formativo, essendosi concentrata la formazione solo nei primi tre giorni di lavoro con un mero addestramento pratico effettuato con affiancamento di un portalettere qualificato, mentre nel restante periodo di apprendistato i due lavoratori erano stati affidati ad un tutor ed al responsabile dell’ufficio, con compito di supervisore, senza ricevere altra formazione professionale con specifici contenuti formativi. L’assenza della formazione avrebbe determinato l’illegittimità dell’apprendistato, con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato.
3) La corte ha escluso che la comunicazione di recesso per scadenza del termine potesse configurare un’ipotesi di licenziamento ed ha accertato quindi l’obbligo al ripristino del rapporto oltre che al pagamento delle restituzioni dalla messa in mora, detratto l’aliunde perceptum; ha altresì accertato il diritto alle differenze retributive spettanti in relazione all’inquadramento nella qualifica ordinaria sin dalla costituzione del rapporto di lavoro. Con sentenza definitiva la corte territoriale ha poi condannato P. al pagamento differenze retributive maturate, escludendo l’applicazione dell’art. 32 della legge n. 183/2010.
4) Avverso le sentenze ha proposto ricorso per Cassazione P. spa affidato a quattro motivi, cui hanno resistito i lavoratori con controricorso, svolgendo appello incidentale condizionato affidato ad un unico motivo, cui ha resistito P. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
5) Con il primo motivo di ricorso principale Poste Italiane spa deduce la violazione dell’art. 2967 c.c., ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto erroneamente non raggiunta da parte della società la prova dell’adempimento dell’obbligo formativo, che invece sarebbe stato provato sia in base ai documenti prodotti (certificati di idoneità rilasciati) sia dal riconoscimento degli stessi lavoratori, i quali non avrebbero mai negato il percorso formativo.
6) Con il secondo motivo di gravame principale si denuncia la contraddittoria e/o omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. la corte avrebbe motivato in maniera contraddittoria perché da un lato non ha ritenuto raggiunta la prova del tirocinio effettuato nei confronti dei due apprendisti, dall’altro lato ha affermato invece che detto tirocinio era stato svolto, contestandone solo la breve durata, così presupponendo raggiunta la prova del suo svolgimento.
7) Con il terzo motivo di ricorso la società deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., dell’accordo sindacale nazionale del 17 ottobre 2001, per non avere la corte territoriale, affermando che il contratto con finalità formative non può avere ad oggetto il mero svolgimento delle mansioni di un determinato profilo professionale, non avrebbe tenuto conto che l’assunzione con contratto di apprendistato per mansioni di portalettere era stato oggetto di un apposito accordo sindacale, in cui era previsto l’inserimento nel corso dell’intero anno 2002 di un numero massimo di 3.000 unità, diretto unicamente al conseguimento della mansione di portalettere e relativa qualifica, in relazione alle esigenze di recapito.
8) Con il quarto motivo di ricorso si lamenta ancora la contraddittoria e/o insufficiente motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. la corte veneziana ha escluso l’esistenza di un licenziamento stante la natura di contratto a tempo determinato dell’apprendistato, ma poi contraddittoriamente ha ritenuto non applicabile lo ius superveniens di cui all’art. 32 della legge n. 183/2010. Secondo la ricorrente se il recesso non è equiparabile ad un licenziamento la disciplina di tale atto ricadrebbe in quella del contratto con termine che ove invalido, non potrebbe che comportare l’applicazione del citato art. 32. Diversamente opinando tale recesso dovrebbe considerarsi un licenziamento, tuttavia non più sindacabile, perché non impugnato nel termine di decadenza di cui all’art. 6 della legge n. 604/66.
9) Con il motivo di ricorso incidentale condizionato (ove ritenuto applicabile lo ius superveniens di cui all’art. 32 legge n. 183/2010) i ricorrenti incidentali deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della legge n. 25/55 e dell’art. 48 c. 3 lettera c) del D.Lgs. n. 276/2003, non potendosi qualificare l’apprendistato se non come contratto a tempo indeterminato, laddove la limitazione nel tempo sarebbe da riferire solo alla posizione di apprendista. Avrebbe quindi errato la corte d’Appello nell’escludere che il recesso comunicato al termine dell’apprendistato andasse qualificato come licenziamento che, ove invalido, avrebbe dovuto comportato la reintegrazione ed il risarcimento del danno.
10) Il primo motivo così come prospettato è inammissibile. Ed infatti nel caso in esame non è in questione né l’individuazione della parte onerata della prova, né il principio di acquisizione della prova. La società datrice di lavoro in realtà lamenta una errata valutazione della prova in ordine all’adempimento da parte di P. dell’obbligo formativo, che a suo dire sarebbe stato assolto, ciò risultando sia dalla documentazione allegata, quali il percorso formativo per apprendisti portalettere o dai certificati di idoneità rilasciati ai lavoratori, sia dalla mancata negazione da parte di costoro di aver svolto un percorso formativo. A parte la mancata trascrizione del contenuto dei documenti richiamati, rilevante ai fini della causa, e l’assenza di indicazione della loro precisa collocazione nei fascicoli dei giudizi di merito in violazione dell’art. 366 c. 1 n. 6 c.p.c., la censura denunciata non attiene ad una violazione di legge, ma ad un vizio motivazionale, con il quale la ricorrente tende ad ottenere un riesame del merito, diretto a valutare le risultanze di causa attraverso diversi parametri rispetto a quelli usati dalla corte distrettuale, con riferimento al tempo ed alle modalità con cui in concreto si sarebbe svolto il percorso formativo. Riesame precluso in sede di legittimità.
11) Il secondo motivo che censura ancora la sentenza in punto di valutazione delle prove è inammissibile perché estrapolando soltanto due frasi della sentenza, neanche complete, ne ricava una valutazione di contraddittorietà motivazionale che non sussiste. Ma la corte territoriale ha coerentemente argomentato ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova dell’adempimento dell’obbligo formativo, che permane durante tutto l’arco di durata dell’apprendistato, a fronte di una formazione professionale che era stata limitata a sole due/tre giornate iniziali del rapporto, in cui erano state comunicate informazioni di carattere teorico, oltre che effettuata una prova pratica di guida del ciclomotore che sarebbe stato utilizzato per li spostamenti, con affiancamento solo in tali giornate di un collega anziano in possesso della qualifica. Da tali elementi di fatto la corte ne ha tratto un giudizio, peraltro immune da vizi logici e dunque insindacabile in questa sede, di mancata prova sull’adempimento formativo.
12) Il terzo motivo di gravame è infondato, non avendo la corte territoriale violato alcuna norma contenuta nell’accordo sindacale richiamato che, nella parte trascritta in ricorso da P., si limita a prevedere la possibilità di assunzioni di personale con contratto di apprendistato dirette a conseguire la qualifica professionale collegata alle mansioni di portalettere. Ebbene la Corte territoriale non ha affermato che le parti sociali non possono assumere personale con contratto di apprendistato per lo svolgimento delle mansioni di portalettere – mansioni previste nel citato accordo sindacale – ma ha ribadito il principio generale secondo cui il contratto di apprendistato, che è contratto a causa mista con finalità formative, non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere durante la durata del contratto, le mansioni tipiche del profilo professionale, (nel caso in esame di portalettere) ma deve prevedere al contempo un’ attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto entrando a far parte della causa negoziale (Cfr. Cass. n. 11265/2013). La previsione così come letta dalla ricorrente non poteva del resto essere neanche posta alla base dell’accordo sindacale, in quanto contrastante con la causa tipica del contratto di apprendistato.
13) Infine non può accogliersi il quarto motivo di gravame, perché anch’esso inammissibile. La parte ricorrente censura la decisione della corte territoriale facendo riferimento alla qualificazione della contratto di apprendistato e del relativo recesso, che la sentenza impugnata ha ricondotto rispettivamente ad un contratto a termine e ad una comunicazione invalida, tamquam non esset in ragione della nullità del contratto di apprendistato e del relativo termine, con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto, escludendo potersi configurare un licenziamento.
La censura quindi non verte su un fatto decisivo, ma sulla qualificazione giuridica dello stesso e dunque nessun vizio di motivazione, in termini di contraddittorietà, è dato rinvenire nella decisione della corte territoriale. Peraltro questa corte (cfr. Cass. SS.UU. 7770/2009) ha riconosciuto l’ammissibilità del ricorso per cassazione che denunzi con unico motivo vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto qualora, però, sia espressamente precisato su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica. Non è questo il caso oggetto di causa, perché la ricorrente si è limitata a denunciare solo una contraddittorietà della motivazione che, come prima rilevato, nella sentenza non vi è, avendo la Corte espressamente ricondotto la fattispecie dell’apprendistato solo a quella di un contratto a termine, la cui clausola è stata ritenuta invalida, ed ad applicare le conseguenze sanzionatone di cui all’art. 1419 c.c., condannando al ripristino del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni, sul presupposto della non applicabilità al caso in esame dell’art. 32 citato.
14) Tuttavia la ricorrente non impugna direttamente la decisione della corte territoriale formulando un autonomo e specifico motivo di ricorso per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., in ragione della mancata applicazione della citata norma, ma inserisce indirettamente tale censura nel motivo qui esaminato, solo per avvalorare l’argomentazione svolta nel denunciare una – inesistente – contraddittorietà della motivazione. Non può però richiedersi a questa corte un inesigibile intervento integrativo, tale da poter comunque individuare nel presente motivo anche la doglianza in esame, perché in questo caso difetta una compiuta e soprattutto autonoma formulazione del motivo direttamente finalizzata anche a censurare la violazione di legge (cfr Cass. n. 21611/2013, Cass. n. 18021/2016).
15) Il ricorso principale deve quindi essere rigettato e tale rigetto comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Ciò può giustificare una parziale compensazione delle spese del presente giudizio, con condanna di P alla rifusione dell’ulteriore parte, liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, compensa le spese del presente giudizio nella misura della metà, condannando P. spa al pagamento dell’ulteriore metà che liquida in euro 100,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1095 depositata il 16 gennaio 2023 - In base allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 2338 depositata il 24 gennaio 2024 - La nullità prevista dall'art. 117, commi primo e terzo, del d.lgs. n. 385 del 1993 per l'ipotesi in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta si configura come una…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 09 settembre 2021, n. C-107/19 - In base all’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 la pausa concessa a un lavoratore durante il suo orario di lavoro…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 09 marzo 2021, n. C-580/19 - Un servizio di pronto intervento in regime di reperibilità, durante il quale un lavoratore deve poter raggiungere i confini della città ove si trova la sua sede di servizio entro un…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 maggio 2020, n. 9286 - Nel contratto di apprendistato il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 settembre 2021, n. 23816 - Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…