Corte di Cassazione sentenza n. 5479 depositata il 7 marzo 2018
FALLIMENTO – CONCORDATO PREVENTIVO – CD. CON RISERVA – VIOLAZIONE DI REGOLE DI NATURA SOSTANZIALE – CONSEGUENZE – EMISSIONE DECRETO DI IMPROCEDIBILITÀ – AMMISSIBILITÀ – RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE – ESCLUSIONE – FONDAMENTO
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che la A. ITALIA s.r.l. (da ora A.), a seguito dell’erosione dei fondamentali parametri economico – patrimoniali e finanziari dell’impresa, dopo aver concesso l’azienda in affitto ha presentato, al Tribunale di Roma, una domanda di concordato preventivo prenotativo, L. Fall., ex art. 161, comma 6;
che, espletata l’attività di deposito documentale e di udienza, il Tribunale, con decreto del 11 settembre 2015, ritenuta la violazione del divieto di pagamento di debiti anteriori L. Fall., ex art. 168, nonche’ la sussistenza di un pagamento lesivo della par condicio creditorum, fatti comportanti “un impedimento alla prosecuzione della procedura”, ha respinto il ricorso;
che A. propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile di Roma valendosi di quattro motivi.
Considerato che, con il primo ed il secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha concesso al debitore il termine previsto per l’integrazione della domanda di concordato con riserva ed ha dichiarato l’improcedibilità della domanda stessa fondando il provvedimento di rigetto sulla base di pagamenti eseguiti in violazione della par condicio creditorum (che sarebbero stati pagamenti ordinari relativi al contratto di locazione finanziaria di beni strumentali, successivi e non anteriori all’istanza di concordato). Cosi’ statuendo, il Giudice, non solo avrebbe inammissibilmente configurato una causa di improcedibilità del procedimento non prevista dalla legge ma avrebbe violato il principio del contraddittorio non permettendo alle parti interessate di replicare a quanto contestato;
che, con il terzo ed il quarto, la società ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale, non considerando i debiti estinti tramite il meccanismo del RID quali ordinari debiti di funzionamento maturati successivamente all’apertura della procedura, avrebbe fornito una motivazione erronea fondata su un fatto inesistente;
che, tuttavia, viene dapprima in rilievo il profilo relativo alla ricorribilità o meno in Cassazione, ex art. 111 Cost., del decreto di inammissibilità, improcedibilità o rigetto della domanda di concordato preventivo, anche prenotativo;
che, infatti, l’esito patologico della procedura di concordato oltre che dalla violazione dei requisiti formali, di cui alla L. Fall., art. 160, commi 1 e 2 e art. 161, potrebbe derivare anche dalla violazione di regole di natura sostanziale;
che, in tali ipotesi, nell’ambito del procedimento di ammissione, il Tribunale puo’ emettere anche provvedimenti di rigetto o improcedibilità del concordato quante volte venga a conoscenza di atti rilevanti in via anticipata poiche’, detti provvedimenti, sono sottoposti alla stessa disciplina di quelli inammissibili;
che, stando alla lettera della L. Fall., art. 162, comma 2, il decreto che dichiara inammissibile la proposta di concordato non e’ soggetto a reclamo;
che e’ fatto salvo il caso in cui ad esso si accompagni la contestuale dichiarazione di fallimento, laddove il provvedimento che dichiara l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo e’ passibile di reclamo, L. Fall., ex art. 18, unitamente alla sentenza che dichiari il fallimento (secondo il principio che questa Corte (Sez. 1, n. 1169 del 2017) ha formalizzato nei sensi che seguono: “l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione negativa sulla domanda di ammissione al concordato, perche’ parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi, sicche’, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando innanzitutto la decisione del tribunale di revoca dell’ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi della L. Fall., artt. 18 e 173, e’ tenuto a riesaminare – anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dalla L. Fall., art. 18, comma 10, nonche’ del fascicolo della procedura, che e’ acquisito d’ufficio – tutte le questioni concernenti la predetta revoca, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, ne’ da quest’ultimo rilevati d’ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite”.);
che, da tale disposizione, consegue la non reclamabilità del provvedimento con cui il Tribunale abbia dichiarato l’inammissibilità (o il rigetto o l’improcedibilità, se pronunciati in via anticipata nella sede procedimentale di cui alla L. Fall., art. 162) della proposta di concordato preventivo in assenza della contestuale dichiarazione di fallimento;
che, per quanto riguarda invece l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso il provvedimento di cui sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 27073 del 2016) hanno escluso tale possibilità affermando il principio di diritto secondo cui: ” il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2 (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, comma 1) ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non e’ soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, non avendo carattere decisorio. Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non e’ idoneo al giudicato”;
che, alla luce di quanto sopra esposto, il decreto di improcedibilità del concordato preventivo impugnato da A., poiche’ privo del requisito di decisorietà, non rientra tra quelli suscettibili del ricorso straordinario di cassazione ex art. 111 Cost., comma 7;
che, infatti, anche nel caso in cui il Tribunale riscontri una violazione di regole di natura sostanziale e dichiari il concordato improcedibile, senza tuttavia pronunciare il fallimento dell’imprenditore, il provvedimento terminativo, privo di carattere decisorio (non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi), non e’ idoneo al giudicato e, pertanto, non e’ ricorribile in Cassazione;
che non occorre provvedere sulle spese giudiziali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, ma solo riscontrare i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.