CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5606 depositata il 23 febbraio 2023
Lavoro – Pensione di invalidità civile – Conversione in assegno sociale – Indebito assistenziale – Irripetibilità – Situazione idonea a generare affidamento del percettore – Dolo del percipiente – Rigetto
Con sentenza del 31/5/17 la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha accertato il diritto dell’INPS a ripetere dall’assistito in epigrafe le sole mensilità della pensione di invalidità civile da novembre 2009 al dicembre 2010 e da gennaio 2015 in poi, ed ha invece rigettato invece la domanda della pensionata volta all’accertamento dell’irripetibilità quanto alle diverse mensilità.
In particolare la corte territoriale ha ritenuto che la prestazione era una pensione di inabilità e che era stata oggetto di conversione in assegno sociale dal gennaio 2010 e che l’articolo 52 Legge 88 dell’89 aveva esteso alla pensione sociale le regole della irripetibilità salvo il dolo. La corte ha rilevato che nel caso vi era stata dichiarazione mendace all’INPS nel 2009, da cui la ripetibilità delle somme relative al detto anno, mentre nella dichiarazione dei redditi presentata nell’aprile del 2010 all’Agenzia delle Entrate gli altri redditi erano stati debitamente indicati; che l’INPS aveva contezza dei redditi della pensionata al più tardi alla fine del 2010; la corte ha ritenuto la ripetibilità per i ratei (indebiti) da gennaio 2015 per superamento dei limiti di reddito.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, l’assistito è rimasto intimato.
Si deduce violazione dell’articolo 13 legge 412 del 91, 19 legge 118 del 71, 3 comma 6 legge 335 del 95, 42 decreto legge 269 del 2003 e 2033 codice civile, per avere la corte territoriale trascurato che si tratta di assegno sociale di conversione avente natura assistenziale, sicché resta esclusa l’applicabilità dell’articolo 13 legge 412 del 91 e, in difetto di disciplina speciale, opera l’articolo 2033 c.c., applicabile all’indebito assistenziale.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Come già precisato da questa Corte (Sez. L – , Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Rv. 651691 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, Rv. 658116 – 01), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l’art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l’indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l’istituto previdenziale già conosce o ha l’onere di conoscere.
Nel caso di specie, la corte territoriale -seppure con motivazione che erroneamente fa riferimento all’art. 52 I. 88/89 e che pertanto deve essere corretta sul punto – ha accertato da un lato che l’INPS almeno dal 2011 conosceva i redditi del pensionato (rientranti nei limiti per beneficiare della prestazione in questione) e dall’altro lato che solo nel 2015 vi è stato l’ accertamento delle ripetibilità della prestazione erogata in precedenza in ragione del superamento dei limiti di reddito.
Nulla per spese, essendo la parte vittoriosa rimasta intimata.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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