CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5789 depositata il 24 febbraio 2023
Tributi – Avviso di accertamento – TARI – Assimilazione degli imballaggi secondari e terziari ai rifiuti urbani – Riduzione tariffaria prevista per l’avvio al recupero dei rifiuti speciali – Rigetto
Svolgimento del processo
1. L.L.D.G. s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento T.a.r.i. per l’anno 2018, notificatole per il Comune di Marcianise, a mezzo dell’agente per la riscossione, sostenendo di non essere tenuta al pagamento, avendo provveduto allo smaltimento dei rifiuti tramite imprese private.
2. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, ritenendo non provate, da parte del Comune, le caratteristiche qualitative dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani.
3. La sentenza di primo grado è stata ribaltata dalla Commissione tributaria regionale, che ha accolto l’appello, precisando che “nessuna prova è stata fornita dalla ricorrente che parte dei rifiuti in questione siano riconducibili ad imballaggi secondari o terziari”, né di aver presentato la specifica istanza documentata, a cui è subordinata la riduzione tariffaria in caso di avvio al recupero dei rifiuti speciali.
4. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi.
5. Il Comune si è costituito con controricorso.
6. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato le conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso.
7. La contribuente ha depositato due memorie (una in replica al controricorso e l’altra in replica alle conclusioni della Procura Generale); il Comune ha depositato una memoria chiedendo la distrazione delle spese in favore del procuratore anticipatario.
8. L’udienza pubblica del 2 febbraio 2023, in virtù della proroga, da parte dell’art. 8 del d.l. n. n. 198 del 2022, della disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, e 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, si è celebrata, senza la partecipazione delle parti, in assenza di una loro richiesta.
Motivi della decisione
1. Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod.proc.civ., l’art. 118 disp.att.cod.proc.civ., in relazione all’art. 1, commi 642, 656 e 657, l. n. 147 del 2013 e agli artt. 58, 59 e 62 d.lgs. n. 507 del 1993 (primo motivo), e dell’art. 2697 cod.civ. (secondo motivo), avendo il giudice di appello, da un lato, equiparato erroneamente l’istituzione e l’espletamento del servizio di igiene urbana e, dall’altro, esonerato il Comune dal relativo onere probatorio. I motivi sono inammissibili, in quanto non collegati alla sentenza, che non si sofferma affatto su tali questioni e non contiene alcuna equiparazione della mancata istituzione e del mancato espletamento del servizio né un ribaltamento dell’onere della prova. Né la ricorrente, pur avendo nel primo motivo menzionato l’art. 115 cod.proc.cv., ha espressamente o implicitamente lamentato in questa sede un’omessa pronuncia da parte del giudice di appello su una questione ritualmente e tempestivamente posta con il ricorso introduttivo e riproposta in appello. Peraltro, una simile doglianza sarebbe stata infondata, in quanto le questioni oggetto dei motivi de quibus non sono state trattate dal giudice di appello in quanto ritenute implicitamente assorbite, per cui opera il principio secondo cui nel giudizio di legittimità, introdotto a seguito di ricorso per cassazione, non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale (Sez. 1, n. 19442 del 16/06/2022, Rv. 665303 – 01).
2. Con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione degli artt. 221 e 226 d.lgs. n. 152 del 2006, che escludono l’assimilazione degli imballaggi secondari e terziari ai rifiuti urbani. Anche tale censura è inammissibile, in quanto presuppone un accertamento di fatto (la produzione di imballaggi di natura secondaria e terziaria), che non è contenuto nella sentenza impugnata. Al contrario, il giudice di secondo grado, con un accertamento di fatto che non è stato ritualmente censurato tramite la proposizione di un motivo riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., ha escluso la prova che i rifiuti prodotti dalla ricorrente siano riconducibili a imballaggi di natura secondaria o terziaria (v. p. 3 della sentenza, dal settimo al decimo rigo, “a fronte di ciò nessuna prova è stata fornita dalla ricorrente che parte dei rifiuti in questione siano riconducibili a imballaggi secondari o terziari”).
3. Con l’ultima doglianza la ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 158 del 1999, 238, comma 10, d.lgs. n. 152 del 2006, 1, commi 649, 651 e 661, della l. n. 147 del 2013, atteso che, da un lato, il giudice ha affermato non essere provata la presentazione di una specifica istanza documentata ai fini della riduzione tariffaria prevista per l’avvio al recupero dei rifiuti speciali, mentre già nel giudizio di primo grado, in allegato alle memorie illustrative, è stata prodotta l’istanza con le fatture dell’azienda convenzionata per il servizio rifiuti, e, dall’altro lato, per i rifiuti speciali avviati al recupero da parte della contribuente non è dovuto alcun tributo. Il motivo non può essere accolto. L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 7/04/2014, Rv. 629831 – 01). Nel caso di specie, il fatto storico costituito dalla necessaria istanza documentata è stato esaminato ed escluso dal giudice a quo. Già questo sarebbe sufficiente al rigetto del motivo in esame. Per completezza, deve pure aggiungersi che la ricorrente si è limitata a richiamare una serie di documenti, di cui ha indicato la sede ed il momento processuale del deposito, ma non ha chiarito la allegazione e, conseguente, discussione, in corso di causa, del fatto storico, consistente nel deposito, da parte sua, della rituale istanza di riduzione tariffaria richiesta dal regolamento comunale (attività ontologicamente diversa dalla produzione dei documenti), né ha chiarito, ai fini della decisività, i criteri di collegamento dei documenti indicati con l’istanza necessaria ai fini del regolamento comunale.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente a rifondere al procuratore antistatario del controricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.400,00, oltre euro 200,00 per spese vive, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 4330 depositata il 13 febbraio 2023 - Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, non essendo perciò esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19950 del 21 giugno 2022 - Qualora per la parte totalmente vittoriosa in primo grado che abbia proposto appello principale solo sulla parte relativa alla pronuncia di compensazione delle spese, non può dirsi che, al…
- Corte di Cassazione, sentenza n. 1296 depositata il 19 gennaio 2018 - In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 12696 depositata il 21 aprile 2022 - Sono inammissibili nel giudizio di cassazione censure che non siano dirette contro una statuizione della sentenza d'appello ma riguardino questioni sulle quali il giudice di secondo…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 32762 depositata il 7 novembre 2022 - In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione…
- Corte di Cassazione, sentenza n. 18120 depositata il 23 giugno 2023 - Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 cod. proc. civ., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…