Corte di Cassazione sentenza n. 5809 depositata il 9 marzo 2018
DIFENSORE DISTRATTARIO – CREDITO SU TITOLO DI LAVORO – OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI – INTRODUZIONE CON RICORSO INVECE CHE CON CITAZIONE – TARDIVITA’
RILEVATO
che:
l’INPS ricorre, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 1194 del 20/04/2016, in causa iscritta al n. 5432/15 r.g. del Tribunale di Foggia, con cui questo ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’avv. T.A. contro il provvedimento del 18/12/2014: con questo il g.e. aveva definito l’espropriazione presso terzi intrapresa da quella nei suoi confronti per il recupero delle spese successive al pagamento della sorta capitale recata da sentenza n. 9633/12 di quel tribunale in funzione di giudice del lavoro e aveva pronunciato la distrazione delle spese in suo favore, liberando nel contempo le somme pignorate, per avere riconosciuto la fondatezza delle contestazioni di esso debitore in sede meramente esecutiva;
in questa sede l’intimata ritiene di svolgere attività difensiva mediante deposito di una “memoria di costituzione” datata 04/07/2017 e che non consta essere stata notificata a controparte, né preceduta da controricorso a sua volta notificato;
è stata formulata proposta di definizione – per manifesta fondatezza del secondo motivo – in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modif. dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
non sono depositate memorie ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..
CONSIDERATO
che:
il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;
in via preliminare, va dichiarata inammissibile la “memoria di costituzione” dell’intimata e quindi non esaminabile il suo contenuto (neppure ivi prospettandosi rilevanti questioni altrimenti rilevabili di ufficio diverse da quelle di cui appresso): nel giudizio di Cassazione il contraddittorio si instaura – ed al contempo si tutela – mercé la notifica alla controparte di un controricorso (tra le altre: Cass. 03/04/1987, n. 3218; Cass. ord. 30/09/2015, n. 19570), per di più entro il termine rigorosamente stabilito dall’art. 370 c.p.c., il quale, nella specie e per essere stato notificato il ricorso il 13-19/10/2016, è inesorabilmente elasso lunedì 28/11/2017; né può giovarsi l’intimata (v. già, in tal senso: Cass. ord. 20/10/2017, nn. 24835 e 24837) di interpretazioni di tutela del diritto di difesa della parte intimata indotte dall’entrata in vigore della riforma di cui alla richiamata L. n. 197 del 2016, visto che comunque, essendo questa entrata in vigore quando ancora ella avrebbe avuto la possibilità di ottemperare al disposto dell’art. 370 c.p.c., sarebbe stato suo onere dapprima notificare il controricorso, quand’anche tardivamente, per potere poi ancora interloquire in vista dell’adunanza camerale non partecipata con la memoria prevista dall’art. 380-bis c.p.c. (a contrario: Cass. ord. 24/05/2017, n. 13093);
ciò posto, degli altri motivi di ricorso (il primo, di “violazione degli artt. 616, 617 e 618 c.p.c. in relazione all’art. 289 c.p.c.”; il terzo, di “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.”; il quarto, di “violazione dell’art. 480 c.p.c.” in ordine alle spese successive al titolo autoliquidate dal precettante in precetto; il quinto, di “violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, art. 4”) ritiene il Collegio superflua la puntuale illustrazione per avere tra quelli priorità logica il secondo (di “violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 93, 409, 617, 618 e 618 bis c.p.c.”), il quale è manifestamente fondato;
infatti, l’opposizione agli atti esecutivi del creditore che ha azionato, quale difensore distrattario delle spese di lite tale riconosciuto in un titolo per crediti di lavoro, non è disciplinata dal rito del lavoro, non condividendo il suo credito la natura di quello oggetto del titolo e, pertanto, è soggetta al rito ordinario (Cass. nn. 24691/2010, 17134/2005, 11804/2007); sicché essa va introdotta con atto di citazione e non con ricorso e, così, è tempestivamente proposta – e quindi ammissibile – solo in caso di notifica del relativo atto introduttivo entro il termine a tale scopo fissato all’esito della fase sommaria dell’opposizione stessa (Cass. nn. 19264/2012 e 1152/2011; più di recente: Cass. ord. 13/04/2017, n. 9654; Cass. ord. 10/05/2017, n. 11415; Cass. ord. 16/05/2017, nn. 12032 e 12034; Cass. ord. 08/06/2017, nn. 14336 e 14337; Cass. ord. 25/07/2017, n. 18326; Cass. ord. 13/09/2017, nn. 21179 e 21180; Cass. ord. 11/10/2017, nn. 23896, 23897, 23898, 23899, 23903, 23904, 23905; Cass. ord. 20/10/2017, nn. 24835 e 24837; Cass. ord. 22/11/2017, nn. 27752, 27753; Cass. ord. 29/11/2017, nn. 28485, 28486 e 28487; Cass. ord. 07/12/2017, nn. 29477, 29478 e 29479; Cass. ord. 12/12/2017, nn. 29789, 29780 e 29781; Cass. ord. 19/01/2018, nn. 1290, 1291 e 1292);
tanto non è avvenuto nella specie, visto che erroneamente l’opponente T. ha introdotto l’opposizione con ricorso al giudice: invero, dopo la pronuncia dell’ordinanza in data 18/12/2014, l’opponente T. depositò il ricorso in opposizione il 07/01/2015, sicché esso fu notificato, in uno al pedissequo decreto di fissazione di udienza, soltanto il dì 01/04/2015; ed analogamente, per la fase di merito, all’esito dell’udienza del 19/05/2015, fissato il termine in sessanta giorni, è stato poi solo depositato il ricorso in data 14/07/2015, mentre la notifica di esso, col pedissequo decreto, si è avuta soltanto in data 08/02/2016;
nè giova all’intimata (come già affermato da Cass. ord. 20/10/2017, nn. 24835 e 24837) il precedente di Cass. ord. 1227/17, che non sancisce espressamente che alla fattispecie in esame andasse applicato il rito del lavoro, ma si limita a precisare – tanto da accogliere il motivo dell’anche in quel caso ricorrente INPS, relativo alla non rinnovabilità del termine di notificazione che anche quando andasse applicato il rito del lavoro – questione che con ogni evidenza, nel caso ivi deciso, non era stata sollevata o proposta – l’opposizione andrebbe introdotta con ricorso, concentrandosi sul fatto che il relativo termine non è mai prorogabile, ma non affronta ex professo la diversa e preliminare questione – che resta così evidentemente impregiudicata – di quale rito debba seguire la controversia del distrattario di spese di processo esecutivo fondato su titolo disciplinato dal rito del lavoro (che, in questa sede, è invece compiutamente analizzata nei sensi appena indicati);
pertanto, l’unica rituale introduzione dell’opposizione, per la cui individuazione occorre fare riferimento alla data della notifica, si è avuta in tempo di gran lunga successivo alla scadenza del termine perentorio per la sua proposizione, sicché l’opposizione andava dichiarata da subito inammissibile per tardiva proposizione: in mancanza di tanto, la qui gravata sentenza è allora nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (negli stessi termini, in altre controversie tra le stesse parti: Cass. ord. 10/05/2017, n. 11415; Cass. ord. 13/04/2017, n. 9654; Cass. ordd. 13/09/2017, nn. 21179 e 21180);
va, quindi, accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti: la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando inammissibile per tardività l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla parte qui intimata;
per le spese del giudizio di merito e per quelle del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da T.A.; condanna l’intimata al pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 630,00, ed al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.500,00, oltre rimborso del contributo unificato ed Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori come per legge.
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