CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5998 depositata il 28 febbraio 2023 – In tema di operazioni soggettivamente inesistenti incombe sull’Amministrazione finanziaria provare, anche sulla base di presunzioni, che il soggetto emittente non era il reale cedente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta, mentre spetterà al contribuente, una volta raggiunta questa prova, fornire la prova contraria ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente