Corte di Cassazione sentenza n. 6069 depositata il 13 marzo 2018
SOCIETÀ DI PERSONE FISICHE – NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI – S.A.S. – SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE – LIQUIDATORI – CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ ESTINZIONE DELLA S.A.S. NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO – APPELLO PROPOSTO DALL’EX SOCIO ACCOMANDATARIO – NOTIFICA AGLI ALTRI EX SOCI – NECESSITÀ – FONDAMENTO – OMISSIONE – CONSEGUENZE
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 686/1/2013, depositata il 12 novembre 2013, non notificata, la CTR del Lazio, rigetto’ l’appello, come ritenuto proposto dalla Immobiliare V. di B.M. & C. S.a.s. nei confronti del Comune di Marino, avverso la decisione della CTP di Roma che aveva rigettato, previa riunione, i ricorsi proposti dalla società avverso avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni 2003 e 2004.
Avverso la sentenza della CTR il B., dichiarando di agire quale ex socio (accomandatario), nonche’ quale ex legale rappresentante della suddetta società, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il Comune di Marino resiste con controricorso.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione, proposta dall’ente locale controricorrente, d’inammissibilità del ricorso per tardività.
L’eccezione e’ infondata e va pertanto disattesa.
La sentenza impugnata e’ stata depositata il 12 novembre 2013.
Non essendo stata notificata, il termine lungo per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 327 c.p.c., comma 1, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio introdotto anteriormente al 4 luglio 2009, era di un anno, cui va aggiunto il periodo di sospensione feriale di 46 giorni in relazione alla L. n. 742 del 1969, art. 1, nella sua originaria formulazione quale applicabile al giudizio in oggetto.
Esso veniva pertanto a scadere il 28 dicembre 2014, che cadeva pero’ di domenica, con la conseguenza, ex art. 155 c.p.c., comma 3, della sua proroga al primo giorno utile non festivo, il lunedi’ 29 dicembre 2014, giorno in cui il ricorso per cassazione e’ stato consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo posta ex art. 149 c.p.c., ritenendosi quindi, per il notificante, compiuta la notifica alla data di spedizione in pari data, ultimo giorno utile.
Preliminarmente ancora all’esame dei motivi di ricorsi deve essere d’ufficio rilevato il difetto dell’integrità del contraddittorio nel giudizio d’appello svoltosi dinanzi alla CTR del Lazio.
Quest’ultima ha, in effetti, ritenuto costituito il contraddittorio tra l’Immobiliare V. di B.M. & C. S.a.s. ed il Comune di Marino, che aveva emesso gli avvisi di accertamento per ICI nei confronti della società per le annualità 2003 e 2004, atti impositivi impugnati dalla società, della quale era all’epoca legale rappresentante il sig. B.M..
Sennonche’, come incontroverso in fatto, la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 4 novembre 2009, pendente ancora il giudizio di primo grado, senza che l’evento fosse dichiarato.
Il ricorso in appello era quindi proposto espressamente dal sig. B. nella sua qualità di ex socio, già accomandatario, essendo stata dedotta l’intervenuta estinzione della società (ininfluente restando la spendita, anche, della sua qualità di ex legale rappresentante della società).
Alla stregua dei principi esposti da Cass. sez. unite 12 marzo 2013, n. 6070 (cfr. anche Cass. sez. 1, 19 dicembre 2016, n. 26196) il ricorso, correttamente proposto dal B., quale già socio della società, avrebbe tuttavia dovuto essere indirizzato anche nei confronti degli altri soci, anch’essi succeduti alla società medesima.
Cio’ non essendo avvenuto, la sentenza d’appello risulta essere stata pronunciata in carenza d’integrità del contraddittorio, dovendosi ritenere subentrati, ex art. 110 c.p.c., quantunque nei termini peculiari propri di siffatta vicenda successoria, i soci alla società e, per quanto qui rileva, specificamente nel rapporto tributario oggetto del presente giudizio pendente con il Comune di Marino.
Essa deve essere pertanto cassata, in relazione al summenzionato rilievo officioso, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, affinche’ pronunci sull’appello già proposto dal B. nei confronti del Comune di Marino, provvedendosi all’integrazione del contraddittorio anche nei confronti del socio, o dei soci, già accomandanti.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6135 depositata il 7 marzo 2024 - La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37611 depositata il 22 dicembre 2022 - In tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società di capitali estinta, per i rapporti facenti capo a questa ed ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 10581 depositata il 1° aprile 2022 - In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art.…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 13600 depositata il 17 maggio 2023 - All'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese (compresa la cancellazione d’ufficio di cui all’art. 2490), non…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 17411 depositata il 30 maggio 2022 - In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al d.P.R.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 novembre 2021, n. 36363 - In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…