Corte di Cassazione sentenza n. 6093 depositata il 13 marzo 2018
FALLIMENTO – CONCORDATO PREVENTIVO – ORGANI – GIUDICE DELEGATO – DECRETI – RECLAMI – PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO – RECLAMO EX ART. 26 LEGGE FALL. – LEGITTIMAZIONE DEL P.M. – ESCLUSIONE – FONDAMENTO – FATTISPECIE IN TEMA DI AUTORIZZAZIONE ALL’AFFITTO D’AZIENDA
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Salerno, con decreto depositato il giorno 11 gennaio 2012, dichiaro’ inammissibile il reclamo proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento del giudice delegato al fallimento della (OMISSIS) s.p.a., che aveva autorizzato l’affitto temporaneo dell’azienda fallita alla (OMISSIS) s.r.l..
Il tribunale ritenne che il reclamo fosse inammissibile, in quanto con il decreto impugnato il giudice delegato si era limitato a prendere atto dell’esito della procedura di selezione dell’affittuario, già in precedenza autorizzata con altro provvedimento reso dal medesimo giudice ai sensi della L. Fall., art. 104-bis.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha proposto ricorso per cassazione avverso il detto decreto, affidato a due motivi; non hanno spiegato difese il fallimento della (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.r.l..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il Pubblico Ministero deduce vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice del reclamo erroneamente ritenuto il suo difetto di interesse al gravame.
Con il secondo motivo assume violazione della L. Fall., art. 7, art. 26, comma 2 e art. 104-bis, nonche’ dell’art. 72 c.p.c., comma 1, poiche’ il tribunale non ha considerato che il pubblico ministero, già istante per la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.p.a., era titolare di un interesse a rimuovere il provvedimento reclamato.
2. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e’ inammissibile, per due distinte e concorrenti ragioni.
2.1. Va invero ribadito l’orientamento di questa Corte, a tenore del quale la titolarità dell’azione del pubblico ministero in sede civile e’ eccezionale, derogando al principio della domanda di parte; la regola della tipicità, contenuta nell’art. 69 c.p.c. e nell’art. 2907 c.c., poi, porta ad escludere interpretazioni estensive o analogiche, avendo tali enunciati carattere imperativo.
Ne consegue che, fuori dalle ipotesi tassativamente previste dalla legge processuale, il pubblico ministero non ha potere di azione e tanto meno d’impugnazione (Cass. 16/10/2012, n. 17764).
Del resto, esattamente in tema di reclamo endofallimentare, questa Corte ha già espressamente stabilito il difetto di legittimazione del pubblico ministero, poiche’ la L. Fall., art. 26, indica con precisione tutti i soggetti che sono legittimati all’impugnazione dei provvedimenti del giudice delegato, tra i quali non rientra appunto la parte pubblica (Cass. 22/07/2011, n. 16136).
Ne’ potrebbe invocarsi, ai sensi della L. Fall., art. 26, comma 2, una generale legittimazione al reclamo – e quindi anche al successivo ricorso per cassazione – fondata sull’esistenza di un “pubblico interesse”, perche’ un siffatto interesse, ai sensi dell’art. 70 c.p.c., giustifica esclusivamente l’intervento in causa del pubblico ministero, ma non gli attribuisce in via generale un autonomo potere di impugnazione.
L’odierno ricorso per cassazione, da chiunque proposto, sarebbe comunque inammissibile anche alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, a tenore del quale il provvedimento del giudice delegato, che conceda al curatore l’autorizzazione all’affitto dell’azienda della fallita – e’ esattamente la vicenda qui all’esame -, costituisce espressione del potere ordinatorio di quel giudice, in virtu’ del quale questi esercita le funzioni di direzione connesse all’amministrazione e gestione dei beni acquisiti al fallimento, e, percio’, dà luogo ad un atto privo dei caratteri di definitività e di decisorietà, avverso il quale e’ proponibile il reclamo al tribunale ai sensi della L. Fall., art. 26, mentre e’ inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto che decide sul reclamo, anch’esso non diretto a risolvere controversie su diritti, ma afferente alle funzioni di controllo sull’esercizio di poteri gestori e sulle eventuali misure integrative adottate dal giudice delegato, come tale dunque privo dei necessari caratteri di decisorietà e di definitività (Cass. 18/01/2013, n. 1240).
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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