Corte di Cassazione sentenza n. 6212 depositata il 14 marzo 2018

STUDI DI SETTORE – MANCATA PARTECIPAZIONE AL CONTRADDITTORIO – RILEVANZA – SUSSISTE

ATTESO CHE

– Circa gli avvisi di accertamento notificati a G.I. s.r.l. in applicazione degli studi di settore sugli anni d’imposta 2005/2006/2007, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione il rigetto dell’appello erariale contro l’annullamento di primo grado.

– Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

– Il ricorso denuncia violazione degli artt. 39, 42 d.P.R. 600/1973, artt. 62-bis, 62-sexies d.l. 331/1993 conv. l. 427/1993, avendo il giudice d’appello ritenuto inidoneo l’accertamento perché basato esclusivamente sugli studi di settore.

– Il ricorso è fondato: nell’accertamento mediante studi di settore, provata dall’ufficio la concreta pertinenza dello standard, è onere del contribuente provare la sussistenza di cause che giustificano lo scostamento reddituale, potendo il giudice a tal fine valutare anche la mancata risposta del contribuente all’invito per il contraddittorio endoprocedimentale (Cass. SU 26635/2009 Rv. 610691, Cass. 11633/2013 Rv. 626925, Cass. 9484/2017 Rv. 643770); nella specie, quindi, laddove mostra di onerare l’ufficio di prove ulteriori rispetto all’evidenza statistica, la decisione d’appello si rivela giuridicamente errata, viepiù avendo essa affermato nello storico di lite che «avviato il contraddittorio anticipato non veniva addotta alcuna causa giustificativa …».

– Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.