Corte di Cassazione sentenza n. 6258 depositata il 14 marzo 2018

FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO – AMMISSIONE CON RISERVA – RISERVA PREVISTA DALL’ART. 96, COMMA 3, N. 3, LEGGE FALL. – CREDITI ACCERTATI CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, SOTTOPOSTA A GIUDIZIO DI REVOCAZIONE – APPLICABILITÀ – ESCLUSIONE – CONSEGUENZE

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza n. 1800 del 2012 il Tribunale di Latina respingeva l’opposizione proposta da S. Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. volta ad ottenere l’ammissione al passivo del proprio credito di Euro 2.148.502,45 in via privilegiata in forza di alcune sentenze che avevano condannato la (OMISSIS) s.r.l. al pagamento in proprio favore di somme dovute a titolo di canoni di locazione, in via privilegiata, credito ammesso dal g.d. solo parzialmente con riserva ed in via chirografaria; osservava il Tribunale che correttamente il credito era stato ammesso con riserva, attesa la pendenza del giudizio di revocazione avverso una delle sentenze poste a fondamento della pretesa, e che il credito era stato correttamente ammesso in chirografo atteso che la ricorrente, proprietaria dell’immobile locato, aveva agito non per l’adempimento del contratto ma per la sua risoluzione e trovando applicazione l’art. 2764 c.c.;

avverso tale sentenza la S. Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; resiste la curatela fallimentare mediante controricorso; il P.G. ha depositato la requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso; il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 99, avendo il tribunale pronunciato mediante sentenza anzicche’ mediante decreto con conseguente nullità del procedimento per violazione di norme procedurali;

con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione della L.Fall., artt. 93 e 96, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 395 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), nonche’ l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), avendo il giudice del merito erroneamente ammesso con riserva un credito nascente da una sentenza passata in giudicato, credito che invece andava ammesso in via definitiva, a nulla rilevando la pendenza di un giudizio di revocazione;

con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2764 c.c. e dei principi che disciplinano la formazione dello stato passivo ed il riconoscimento dei privilegi, dovendo al credito di Euro 1.125.919,65 essere riconosciuta natura privilegiata, salvo poi a verificare in sede di riparto, l’esistenza dei beni gravati dal privilegio;

con l’ultimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) avendo il Tribunale omesso di pronunciare in relazione alla domanda di ammissione della somma di Lire 115.000 per spese di registrazione della sentenza n. 4153 del 1995 emessa dalla Corte di Cassazione, versate dalla S.;

il primo motivo e’ infondato;

come già condivisibilmente statuito da questa Corte, “nell’opposizione allo stato passivo assoggettata alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006, la decisione assunta con sentenza, anziche’ con decreto, non e’ nulla ove la parte che la impugni nelle forme previste dalla legge non alleghi il pregiudizio eventualmente subito, trattandosi di vizio meramente formale” (Cass. n. 24718 del 2015);

sul secondo motivo, riguardante la possibilità o meno di estendere l’ambito applicativo di cui alla L.Fall., art. 96, comma 3, n. 3, (che prevede la necessità di ammettere con riserva i crediti accertati con sentenza non passata in giudicato) anche ai crediti riconosciuti da sentenze passate in giudicato ma oggetto di giudizio di revocazione, va preliminarmente evidenziato che entrambe le parti ammettono che il giudizio di revocazione non e’ stato piu’ coltivato dalle parti (e anzi la stessa curatela evidenzia che cio’ e’ avvenuto su espresso ordine del g.d.), per cui deve ritenersi che la sentenza passata in giudicato non potrà essere piu’ caducata per effetto di un giudizio di revocazione non piu’ pendente; il secondo motivo e’ dunque fondato, onde il Tribunale dovrà riesaminare la questione tenendo conto che il giudizio di revocazione non e’ stato piu’ coltivato dalla parte interessata;

in ogni caso va rilevato che la L.Fall., art. 96, comma 3, n. 3, fa esclusivamente riferimento, onde precisare l’ambito applicativo dell’istituto della riserva, ai crediti accertati con sentenza, pronunciata anteriormente al fallimento, “non passata in giudicato”, fattispecie alla quale non e’ in alcun modo assimilabile quella passata in giudicato ma oggetto di un giudizio di revocazione, potendosi in tal caso porre rimedio, in caso di eventuale caducazione della sentenza, mediante lo strumento previsto dalla L.Fall., art. 98, comma 4, al fine di ottenere la corrispondente modifica dello stato passivo;

il terzo motivo riguarda il mancato riconoscimento del privilegio che l’art. 2764 c.c. prevede in relazione al credito delle pigioni e dei fitti degli immobili (sui frutti dell’anno e su quelli raccolti anteriormente nonche’ sopra tutto cio’ che serve a fornire l’immobile);

il motivo e’ infondato;

il Tribunale ha escluso il riconoscimento del privilegio rilevando come nel caso in esame il ricorrente non avesse agito per l’adempimento e/o l’esecuzione del contratto ma per la sua risoluzione;

tuttavia, come correttamente osservato dal P.G., le cui osservazioni vanno sul punto integralmente condivise, la censura non coglie la ratio decidendi “che non si appunta sul mancato rinvenimento dei beni su cui esercitare il privilegio ma sul contenuto della decisione (che avrebbe risolto il contratto e non deciso in merito al suo adempimento. In ogni caso, e ad abundantiam, va considerato che, anche ove il rigetto fosse da ricondursi al mancato rinvenimento dei beni su cui avrebbe dovuto gravare il privilegio speciale (come si assume nel ricorso), non bastava al ricorrente lamentare la ingiustizia della decisione su questo punto perche’ sarebbe stato suo onere specificare come, con la domanda di ammissione al passivo, avesse indicato i beni suddetti, la cui specifica individuazione, a prescindere dalla effettiva acquisizione alla massa, era condizione per conseguire la collocazione ex art. 2764 c.c., (Cass. 11656/2016)”;

il quarto motivo concernente il mancato riconoscimento della somma per le spese di registrazione della sentenza e’ fondato avendo il Tribunale, nonostante la richiesta formulata in sede di opposizione, effettivamente omesso di pronunciare al riguardo;

le considerazioni che precedono impongono dunque l’accoglimento del secondo e del quarto motivo di ricorso, sicche’ la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Latina anche per le spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.