Corte di Cassazione sentenza n. 6322 depositata il 14 marzo 2018
CONDOTTA ANTISINDACALE – REPRESSIONE – LEGITTIMAZIONE AD AGIRE – ORGANIZZAZIONE – DIFFUSIVITA’ NAZIONALE – NECESSITA’ – SUSSISTE
FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 352 c.p.c., u.c., la Corte di Appello di Firenze ha confermato, con diversa motivazione, la sentenza che aveva rigettato il ricorso proposto ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28 dal Sindacato Unicobas nei confronti del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e dell’Ufficio Scolastico di Livorno.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che la legittimazione ad agire ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28 spetta soltanto agli organismi locali di sindacati che abbiano “il requisito del rango nazionale” e che il requisito della cd. diffusività nazionale, pur non compendiandosi nella presenza capillare su tutto il territorio nazionale, è da individuarsi nella copertura di una cospicua parte del territorio nazionale che attesti la presenza attiva del sindacato a livello nazionale.
3. La Corte territoriale ha escluso che l’Unicobas possedesse siffatto requisito in quanto, a fronte delle contestazioni formulate dalle P.A. resistenti nel giudizio di primo grado, non aveva offerto la prova sulla consistenza della sua capacità sindacale a livello nazionale.
4. Avverso questa sentenza il Sindacato Unicobas Scuola – Segreteria Provinciale di Livorno, in persona del Segretario Provinciale, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale hanno resistito con controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.
MOTIVI
Sintesi dei motivi.
5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, omesso esame di circostanze oggetto di discussione decisive per il giudizio e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 5 e 7 del CCNL Scuola del 2007, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43, comma 12.
6. Il ricorrente deduce di essere stato convocato nel passato per l’informativa sulla mobilità non solo in virtù di una prassi ormai consolidatasi ma anche “in attuazione del diritto indistintamente riconosciuto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43, comma 12 a tutte le organizzazioni sindacali ad essere informate e ad avere accesso ai dati relativi all’attività scolastica”; sostiene che gli artt. 115 e 116 c.p.c. impongono al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non contestati dalle parti ed i fatti che rientrano nella comune esperienza, e che la prassi relativa alla convocazione di esso ricorrente non richiedeva alcuna specifica prova, costituendo fatto notorio; assume che la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43, comma 12 costituisce prova sia dell’antisindacalità del comportamento dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno sia della legittimazione di esso ricorrente ad agire ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 38 e che la decisione impugnata ha travolto la disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43, comma 12.
7. Il ricorrente, inoltre, deduce che la sua legittimazione ad agire in giudizio ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28 era stata riconosciuta in numerose sentenze passate in giudicato e assume che non sarebbe plausibile che le organizzazioni sindacali che agiscono ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28 tranne le sigle storiche, debbano produrre in giudizio la documentazione attestante la diffusione sul territorio e la rappresentatività a livello locale.
8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 28 dello Statuto dei Lavoratori in relazione agli artt. 3 e 39 Cost..
9. Il ricorrente richiama i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 231 del 2013 e deduce di avere sottoscritto, in base alla previsione del CCNL del comparto Scuola 1994-1997, le relazioni sindacali a livello di contrattazione decentrate provinciali per l’informazione, la consultazione, la partecipazione e la conciliazione, il contratto collettivo decentrato del 24.11.2008 sull’organizzazione del lavoro, sull’orario, sull’attività aggiuntiva del personale ATA ed il contratto decentrato provinciale del 14.7.1997 concernente i criteri delle norme relative ai diritti ed alla relazioni sindacali a livello della singola istituzione scolastica.
Esame dei motivi.
10. Il secondo motivo, il cui scrutinio è pregiudiziale perché denuncia la violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 19 e 28, è infondato.
11. Va osservato che l’art. 28 Stat. riconosce la legittimazione ad agire per la repressione della condotta antisindacale non già a tutte le associazioni sindacali, ma solo agli “organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”.
12. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato (ex plurimis Cass. 5321/2017, 1307/06) che con tale disposizione il legislatore ha dettato una disciplina differenziata, operando una distinzione tra associazioni sindacali che hanno accesso anche a questo strumento processuale di tutela rafforzata dell’attività sindacale e altre associazioni sindacali che hanno accesso solo alla tutela ordinaria attivabile ex artt. 414 c.p.c. e ss..
13. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 89 del 1995 ha riconosciuto la legittimità di questa scelta, evidenziando che il procedimento di repressione della condotta antisindacale si aggiunge alle tutele già assicurate alle associazioni sindacali e rappresenta un mezzo ulteriore per garantire in modo particolarmente rapido ed efficace i diritti del sindacato. La stessa Corte Costituzionale ha affermato, inoltre, che l’opzione di un livello rappresentativo nazionale, oltre a corrispondere al ruolo tradizionalmente svolto dal movimento sindacale italiano, si uniforma al principio solidaristico, nel quale va inserito anche l’art. 39 Cost.
14. Gli interessi che la procedura dell’art. 28 cit. intende proteggere, quindi, trascendono sia quelli soggettivi dei singoli lavoratori sia quelli localistici e coincidono con gli interessi di un’associazione sindacale che si proponga di operare e operi realmente a livello nazionale a tutela di una o più categorie di lavoratori (Cass. 5209/10).
15. Questa Corte (Cass. 5209/10, 13240/09) ha anche precisato che non devono confondersi i requisiti di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 19 per la costituzione di rappresentanze sindacali, titolari dei diritti di cui al titolo 3^, con la legittimazione prevista ai fini dell’art. 28 stessa legge. Mentre l’art. 19 richiede la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali (o anche provinciali o aziendali, purché applicati in azienda), oppure, a seguito dell’intervento additivo della Corte Costituzionale con sentenza n. 231/13, la partecipazione del sindacato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, quali rappresentanti dei lavoratori, l’art. 28 richiede, invece, solo che l’associazione sia nazionale.
16. Anche il requisito della nazionalità è stato oggetto di numerose pronunce di questa Corte che, pur statuendo che esso non può desumersi da dati meramente formali e da una dimensione statica, puramente organizzativa e strutturale, dell’associazione (essendo indispensabile anche un’azione diffusa sul territorio), nondimeno, hanno puntualizzato che non necessariamente essa deve coincidere con la stipula di contratti collettivi di livello nazionale (Cass. 5321/2017, Cass. 2375/2015, 16637/14, 21931/14, 2314/12, 6206/12, 16787/1129257/08, 16383/06).
17. In breve, ciò che rileva ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28 è la diffusione del sindacato sul territorio nazionale, a tal fine essendo necessario e sufficiente lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte di esso, senza che in proposito sia indispensabile cha l’associazione faccia parte di una confederazione né che sia maggiormente rappresentativa (Cass. SSUU 28269/05; Cass. 5321/2017, 2375/15). In presenza di tale requisito devono, quindi, ritenersi legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriali per le quali, peraltro, i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale devono ritenersi più elevati di quelli di una associazione di categoria.
18. La Corte territoriale si è attenuta ai principi innanzi richiamati, ai quali il Collegio, condividendoli, ritiene di dare continuità.
19. Essa, infatti, dopo avere precisato che, ai fini del requisito della “diffusione del sindacato sul territorio nazionale” è necessario e sufficiente lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte di esso, senza che in proposito sia indispensabile cha l’associazione faccia parte di una confederazione né che sia maggiormente rappresentativa, ha escluso che l’odierno ricorrente fosse legittimato ad esperire la speciale azione prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 28 sul rilievo della mancanza di prova in ordine alla sussistenza del requisito della “nazionalità”.
20. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che il ricorrente non aveva ottemperato all’onere di provare l’esistenza di detto requisito, nonostante la precisa contestazione formulata sul punto dalle P.A. resistenti, ma si era limitato a fare riferimento a precedenti pronunce favorevoli, rilevando che tali provvedimenti erano stati oggetto di riforma in sede di appello ed ha precisato che la sentenza di questa Corte n. 29257/2008 riguardava un’organizzazione sindacale diversa dal Sindacato ricorrente.
21. Il primo motivo è infondato nella parte in cui denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
22. Va precisato che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Cass. 20382/2016).
23. L’art. 116 c.p.c. prescrive, come regola di valutazione delle prove, quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti. Il giudice del merito è, dunque, libero di scegliere le risultanze istruttorie ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, e di dare liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla (Cass. SS.UU. 5802 /1998 e 24148/2013; Cass. 1892/2002, 15355/2004, 1014/2006, 18119/2008).
24. Va rilevato che nella fattispecie in esame il ricorrente non ha chiarito a quale risultanza probatoria la Corte territoriale abbia attribuito valore diverso da quello attribuito dall’ordinamento, e in quali termini e perché la regola del prudente apprezzamento sia stata violata.
25. Le censure formulate nel motivo in esame sono inammissibili nella parte in cui, sotto l’apparente denuncia del vizio della violazione delle disposizioni richiamate nella rubrica, sollecitano il riesame delle risultanze istruttorie ed il loro diverso apprezzamento, non consentiti in sede di legittimità (Cass. SSU 24148/ 2013, 8054/2014; Cass. 5321/2017, 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/201, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005).
26. Va al riguardo ribadito, perché condiviso dal Collegio, l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui l’accertamento di fatto relativo al carattere nazionale di un’organizzazione sindacale ai fini dell’art. 28 cit. è demandato al giudice di merito (Cass. 5321/2017, Cass. 16637/2014, Cass. 6206/2012, Cass. n. 15262/2002).
27. È inammissibile la censura che addebita alla sentenza di avere ritenuto necessaria la prova del fatto, dedotto come notorio, che per prassi consolidata il ricorrente era sempre stato convocato ed aveva ricevuto le informative sulla mobilità, in quanto il ricorrente sollecita in realtà una nuova, inammissibile, lettura del materiale istruttorio (cfr. punto 25 di questa sentenza). Va al riguardo rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto indimostrato il fatto, dedotto come notorio, che il ricorrente nel passato fosse sempre stato convocato e che fosse stato coinvolto nelle informative sulla mobilità.
28. Sono infondate le censure che addebitano alla Corte territoriale la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43, comma 12 e degli artt. 5 e 7 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 perché nella fattispecie in esame viene in rilievo la sola questione della legittimazione del ricorrente ad agire ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28.
29. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.
30. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente in applicazione del principio di cui all’art. 91 c.p.c.
31. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- TRIBUNALE DI BOLOGNA - Decreto 13 maggio 2022 - Va distinto la condotta di fatto antisindacale da quella sanzionabile ex art. 28 St. Lav.. In particolare, non è stata ritenuta antisindacale la mancata partecipazione al tavolo delle trattative laddove…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 maggio 2019, n. 13860 - In tema di repressione della condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 9956 depositata il 13 aprile 2023 - Rinvio alla Corte Costituzionale per violazione degli art. 3, 42 e 53 della Costituzione dell’art. 8 d.lgs. n. 23/2011, come definito dal diritto vivente, secondo cui il presupposto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 ottobre 2019, n. 24877 - Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 149 depositata il 10 gennaio 2022 - Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 4, sentenza n. 901 depositata il 7 marzo 2023 - In tema di IRAP il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, tra l’altro, quando il contribuente sia il responsabile…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…