Corte di Cassazione sentenza n. 6425 depositata il 15 marzo 2018
LICENZIAMENTO – FONDATO SULLA POSTA ELETTRONICA AZIENDALE – NON SUSSISTE
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata dichiarata la illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente L.L., con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 e respinta la domanda di risarcimento del danno proposta in via riconvenzionale da Telecom Italia s.p.a., società datrice di lavoro.
1.1. Il giudice d’appello, premesso che la contestazione al L. relativa a irregolarità riscontrate nella procedura disciplinante le rivalutazioni di magazzino per prodotti di telefonia mobile, nel periodo marzo 2007/settembre 2008, relativamente a quattro rivenditori (qualificate da indagini aziendali come ipotesi di avvenuta determinazioni degli importi da accreditare non sulla base dei prodotti presenti nei magazzini dei rivenditori alla data della rivalutazione ma sulla base di giacenze in parte inesistenti), si basava su messaggi di posta elettronica prodotti dalla società e su dichiarazioni di lavoratori direttamente coinvolti nella procedura irregolare, riportate nella relazione di audit interno, ha osservato che la valenza probatoria dei messaggi posta elettronica acquisiti dal datore di lavoro in relazione all’account aziendale del lavoratore era dubbia trattandosi o di corrispondenza la cui acquisizione richiedeva determinate garanzie e l’intervento dell’autorità giudiziaria o di documenti provenienti dal datore di lavoro che aveva la piena disponibilità del server aziendale e, quindi, la astratta possibilità di intervenire sul relativo contenuto, non venendo in rilievo ipotesi di corrispondenza elettronica certificata e sottoscritta con firma digitale sì da garantire la identificabilità dell’autore e l’identità del documento. Quanto alle emergenze dell’audit interno lo stesso risultava fondato – in punto di attribuzioni di responsabilità al L. – su dichiarazioni di dipendenti direttamente coinvolti nella procedura irregolare e, quindi, in certa misura interessati ad attribuirne ad altri la paternità.
1.3. L’addebito mosso al lavoratore di omissione di controllo e di approvazione di una prassi irregolare, risultava pertanto sfornito di positivi e certi riscontri sulla sua diretta e volontaria responsabilità della scelta di privilegiare in modo irregolare alcuni rivenditori di rilevanza commerciale per l’azienda e quindi alla sua effettiva responsabilità nella preordinazione della frode fiscale.
1.4. In assenza di prova della responsabilità dei fatti addebitati andavano confermati la declaratoria illegittimità del licenziamento e il rigetto della domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dalla società.
1.5. Parimenti era da respingere l’eccezione di aliunde perceputm non essendo emersi elementi rivelatori della percezione da parte del L., di redditi dopo il licenziamento.
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Telecom Italia s.p.a. sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.
2.1. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 e 2712 c.c., censurando, in sintesi, la decisione per avere escluso valenza probatoria alle copie dei messaggi elettronici prodotte dalla società, rispetto alle quali, sostiene, era ben possibile l’articolazione da parte del giudice di merito di un ragionamento presuntivo. Richiama a tal fine la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il disconoscimento di cui agli artt. 2702 e 2712 c.c. non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; osserva che la produzione in giudizio della copia fotostatica non vincolava il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne liberamente la efficacia rappresentativa; richiama, inoltre, la giurisprudenza di legittimità secondo la quale le norme del codice civile in tema di disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotostatiche non autenticate di una scrittura privata si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio giuridico e non anche quando il documento sia esibito quale fatto storico da valutare nell’apprezzamento di una più complessa fattispecie. Evidenzia che il contenuto delle mail aveva trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi La. e Z. e da ulteriori risultanze documentali dagli stessi richiamate.
2. Con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 (confessione) e 2735 (stragiudiziale) c.c. e dell’art. 115 c.p.c. nonché, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Censura la decisione per non avere attribuito rilevanza alle dichiarazioni dei due dipendenti Telecom rese in sede di audit le quali, a differenza di quanto osservato dal giudice di appello, rivestivano valenza confessoria in’ quanto suscettibili di esporre i lavoratori che le avevano rese, a sanzioni disciplinari.
3. Con il terzo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c.. Assume che, pacifiche le irregolarità riscontrate in punto di condotte ascritte, non si era in presenza, come erroneamente ritenuto dalla Corte di una responsabilità oggettiva posta a carico del L. bensì di una responsabilità soggettiva; in ogni caso, anche a voler escludere un diretto coinvolgimento del L. nella vicenda, a carico di questi residuava pur sempre una culpa in vigilando alla stregua della lettera di contestazione. La sentenza aveva errato in quanto non aveva colto con esattezza i confini della responsabilità posta a carico del dipendente.
4. Con il quarto motivo deduce omessa pronunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando la decisione per avere omesso di pronunziare sul motivo di gravame attinente alla ritenuta, dal primo giudice, incapacità a testimoniare dei testi intimati da Telecom.
5. Il primo motivo di ricorso presenta un assorbente profilo di inammissibilità, per violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la parte che denunci, con il ricorso per cassazione, il pregresso e implicito riconoscimento o disconoscimento di documenti – e di detta circostanza lamenti la mancata od inadeguata valutazione ad opera del giudice di merito – ha l’onere di riprodurre nel ricorso stesso il tenore esatto dell’atto e di indicare da quali altri elementi sia possibile trarre la conclusione che tali documenti non siano stati disconosciuti (cfr. Cass. 17.05.2007 nr. 11460 e, in motivazione, Cass. 13.6.2017 nr. 14654); occorre, ancora, evidenziare, conseguendone un ulteriore profilo di inammissibilità, che il ricorso appare del tutto carente nella esposizione della vicenda processuale in quanto non chiarisce se ed in che termini, nelle fasi di merito, si è sviluppata la questione del “disconoscimento del L.” e quale, specificamente, è stata la posizione difensiva di questi con riguardo alle mail prodotte dalla società.
5.1. Sotto altro profilo è, inoltre, da rimarcare che il messaggio di posta elettronica è riconducibile alla categoria dei documenti informatici, secondo la definizione che di questi ultimi reca il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1, comma 1, lett. p), (“documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”), riproducendo, nella sostanza, quella già contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 1, comma 1, lett. b).
5.2. Quanto all’efficacia probatoria dei documenti informatici, l’art. 21 medesimo D.Lgs., nelle diverse formulazioni, ratione temporis vigenti, attribuisce l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 20 l’idoneità di ogni diverso documento informatico (come l’e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.
5.3. La decisione impugnata,non mette in discussione la sussistenza di una corrispondenza relativa all’indirizzo di posta elettronica del dipendente, sicché è da escludere una violazione dell’art. 2712 c.c., ma ritiene che non vi sono elementi certi per far risalire il relativo contenuto e la paternità degli stessi al L..
5.4. Tale valutazione, espressione del principio del libero convincimento del giudice, non è censurabile in sede di legittimità in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte, spetta al giudice di merito, in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e concludenza nonché scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4/11/2013 n. 24679, Cass. 16/12/2011 n. 2197, Cass. 21/9/2006 n. 20455, Cass. 4/4/2006 n. 7846, Cass. 7/2/2004 n. 2357).
5.5. Neppure è censurabile in sede di legittimità il mancato ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di appello che – si sostiene – avrebbe dovuto porre in relazione il contenuto delle mail con le dichiarazioni dei testi La. e Z.. È stato, infatti, chiarito che è compito del giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma, deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (v. tra le altre, Cass. 02/04/2009 n. 8023).
6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non è riprodotto il contenuto delle deposizioni rese dai lavoratori diversi dal L. in sede di audit aziendale.
6.1. In ogni caso, non è configurabile la violazione delle norme denunziate atteso che l’eventuale efficacia confessoria connessa alle dichiarazioni di dipendenti diversi dal L., giammai potrebbe assumere valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette (Cass., 12/10/2015 n. 20746).
6.2. Quanto poi alle ulteriori deduzioni del ricorrente intese a criticare la valutazione del giudice di appello relativa tali dichiarazioni a prescindere dal valore confessorio delle stesse, e ad offrire una diversa e più favorevole ricostruzione degli accadimenti sulla base di elementi che si assumono convergenti nel senso della responsabilità del L. valgono le considerazioni già formulate nell’esame del primo motivo (parag. 4.4.) in punto di inammissibilità del sindacato del giudice di legittimità inteso a sollecitare un diretto e diverso apprezzamento delle risultanze probatorie.
7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
7.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo di indicare esattamente nell’atto nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte. Cass. 12/12/2014, n. 26174). Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il suo esatto contenuto (Cass. 07/02/2011, n. 2966). In altri termini, occorre non solo che la parte precisi dove e quando il documento asseritamente ignorato dai primi giudici o da essi erroneamente interpretato sia stato prodotto nella sequenza procedimentale che porta la vicenda al vaglio di legittimità; ma al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte, occorre altresì che detto documento ovvero quella parte di esso su cui si fonda il gravame sia puntualmente riportata nel ricorso nei suoi esatti termini. L’inosservanza anche di uno soltanto di questi oneri viola il precetto di specificità di cui al citato art. 366, primo comma, n. 6 e rende il ricorso conseguentemente inammissibile (Cass. 26174/2014 cit.).
7.2. Parte ricorrente non ha assolto ai richiamati oneri prescritti al fine della valida impugnazione della decisione posto che non ha riprodotto il contenuto della lettera di contestazione e della lettera di intimazione del licenziamento sulle quali doveva misurarsi la sentenza impugnata ai fini della corretta individuazione delle condotte addebitate.
7.3. Sotto altro profilo è altresì da evidenziare che il giudice di appello ha comunque motivato anche in relazione all’addebito di omissione di controlli ed approvazione della prassi irregolare rilevando come lo stesso risultava sfornito di positivi riscontri.
8. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
8.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass. 04/07/2014 n. 15367; Cass. 19/03/2007 n. 6361).
8.2. Parte ricorrente non osservato gli oneri prescritti al fine della valida censura della decisione in quanto ha omesso la compiuta esposizione del fatto processuale nelle fasi di merito con riguardo alla questione dell’incapacità a testimoniare dei lavoratori indotti da Telecom; soprattutto ha omesso di riportare negli esatti termini il motivo di gravame formulato con l’atto di appello in relazione a tale questione.
9. A tanto consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.
10. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.