Corte di Cassazione sentenza n. 6492 depositata il 16 marzo 2018
RISCOSSIONE – CARTELLA ESATTORIALE – NOTIFICAZIONE – A PERSONA IRREPERIBILE – NOTIFICA EFFETTUATA NELLE FORME PREVISTE DALL’ART. 140 CPC – PROCEDIMENTO – RICORSO – CONDIZIONI – FONDAMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il sig. (OMISSIS), articolando quattro motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 333/01/09 del 26/11/2008 (dep. il 15/09/2009) della CTR della Calabria che, pronunciando sul suo appello avverso la sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso da lui proposto avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) con cui, a seguito di avviso di accertamento notificato il 31/03/2003, gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 266.664,00 pretesa a titolo imposta sul reddito e contributo SSN per l’anno di imposta 1997 e relative sanzioni e interessi, e la relativa iscrizione a ruolo.
2. L’Ufficio si e’ costituito al solo fine di interloquire in pubblica udienza.
3. Il ricorso e’ stato assegnato a questa Sezione per la discussione in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 2, inserito dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera a), n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
4. Il ricorso e’ infondato.
5. Risulta dalla sentenza impugnata che il messo notificatore, avendo trovato disabitata l’abitazione presso la quale il ricorrente aveva il domicilio, il 13/02/2003 aveva provveduto a depositare l’avviso di accertamento presso la casa comunale, ad affiggere, nello stesso giorno, la comunicazione di avvenuto deposito sulla porta dell’abitazione, a spedire il successivo 14/02/2003 la raccomandata con ricevuta di ritorno consegnata il 15/02/2003.
5.1. Tanto premesso, il ricorrente deduce in fatto di non aver mai ricevuto la raccomandata contenente l’avviso di deposito, che l’affissione alla porta non e’ mai stata effettuata ne’ preceduta da ricerche (e che di tanto il messo non aveva dato atto nella relata di notificazione), che, infine, non era stata indicata la qualità della persona che aveva ritirato la raccomandata. Eccepisce, in diritto, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 137, 148 e 160, c.p.c., (primo motivo), la violazione e la falsa applicazione degli articoli 139 e 140 c.p.c. (secondo motivo), l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo (terzo motivo), la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, (quarto motivo).
6. Il primo motivo e’ infondato.
6.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l’atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall’articolo 139. Cio’ in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il destinatario della notificazione – e che pertanto l’assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un’ipotesi di cd. irreperibilità temporanea – lascia supporre che questi, o altra persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell’avvenuta notificazione dall’affissione dell’avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata, essendo invece necessarie ulteriori ricerche solo quando il notificatore abbia motivo di ritenere che il destinatario si sia trasferito dal comune e/o dal luogo ove viene ricercato, perche’ in tal caso verrebbe meno il collegamento fra il luogo e il soggetto, collegamento sul quale il legislatore fonda la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dell’atto notificatogli ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. (Sez. 5, n. 2919 del 09/02/2007, Rv. 596837 01; Sez. 5, n. 15443 del 11/06/2008, Rv. 603521 – 01).
6.2. Il ricorrente non eccepisce, ne’ mai deduce di averlo fatto, di non risiedere nell’abitazione ove il messo comunale aveva tentato di effettuare la notificazione.
7. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
7.1. Secondo un consolidato indirizzo di questa Suprema Corte, che deve essere qui ribadito, in tema di notificazione ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., la raccomandata cosiddetta informativa, poiche’ non tiene luogo dell’atto da notificare, ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non e’ soggetta alle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, sicche’ occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che la mancata specificazione, sull’avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinava. la nullità della notificazione (Sez. 5, n. 26864 del 18/12/2014, Rv. 633821-01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 3685 del 21/02/2006, Rv. 588280 – 01; Sez. L, n. 131 del 08/01/2002, Rv. 551420 – 01; cfr. altresi’, Sez. 5, n. 27479 del 30/12/2016, secondo cui In tema d’imposte del reddito, la nullità della notificazione dell’atto impositivo, eseguita ai sensi del combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 e articolo 140 c.p.c., che consegue alla mancata affissione dell’avviso di deposito presso la casa comunale, e’ sanata, per raggiungimento dello scopo, dal ricevimento della raccomandata con la quale viene data notizia del deposito, la quale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, non e’ soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo al regolamento postale, sicche’ e’ sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario).
8. Il terzo motivo non e’ ammissibile perche’, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente non allega la relata di notificazione non contenente, a suo dire, l’attestazione di affissione alla porta dell’abitazione dell’avviso di deposito, adempimento dato invece per scontato dai Giudici di merito. In ogni caso, anche a ritenere fondata l’eccezione del ricorrente, resta il fatto che se e’ pur vero che il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicche’ e’ nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (nella specie, l’affissione dell’avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell’abitazione di residenza del destinatario), e’ altrettanto vero che se il destinatario ha comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell’ufficio postale il vizio e’ sanato per il raggiungimento dello scopo (Sez. 5, n. 19522 del 30/09/2016, Rv. 641241 – 01; Sez. 5, n. 11713 del 27/05/2011, Rv. 618289 – 01).
9. L’infondatezza dei primi tre motivi di ricorso determina l’infondatezza anche dell’ultimo, posto che la regolare notifica dell’atto impositivo comporta la decadenza dal termine per impugnarlo insieme con la cartella di pagamento.
10. Il ricorso deve percio’ essere respinto. Nulla per le spese, essendosi l’Ufficio costituito al solo fine di interloquire oralmente in pubblica udienza, senza depositare controdeduzioni scritte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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