Corte di Cassazione sentenza n. 6587 depositata il 16 marzo 2018
FALLIMENTO – EFFETTI PER I CREDITORI – DEBITI PECUNIARI – INTERESSI – AMMISSIONE AL PASSIVO – CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE – CORSO DEGLI INTERESSI – DISCIPLINA VIGENTE PRIMA DEL D.LGS. N. 5 DEL 2006 – LIQUIDAZIONE MASSA ATTIVA SUFFICIENTE – SOSPENSIONE DEGLI INTERESSI – SUSSISTE
FATTI DI CAUSA
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) propose una domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in via principale in prededuzione e, in subordine, con il privilegio generale mobiliare, a titolo di interessi moratori o compensativi maturati tra il decreto di esecutività di un piano di riparto parziale e la data di effettivo pagamento del capitale, già ammesso al concorso in via privilegiata.
Respinta la domanda dal Tribunale di Modena, la Corte d’appello di Bologna accolse parzialmente il gravame proposto dall’INPS, ammettendo quest’ultimo al passivo della procedura concorsuale, in prededuzione, per gli interessi compensativi maturati dopo l’esecutività del piano di riparto; detta sentenza, tuttavia, su ricorso del fallimento venne cassata da questa Corte, con rinvio alla medesima corte d’appello per un nuovo esame.
Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il giorno 11 ottobre 2012, ammise INPS al concorso per gli interessi legali maturati dopo il decreto di esecutività, con il medesimo rango privilegiato spettante al capitale già ripartito.
Ritenne il giudice del rinvio che, escluso il diritto alla corresponsione di interessi moratori o compensativi, al creditore concorrente spettassero comunque gli interessi al tasso legale sul capitale in precedenza ammesso al passivo, maturati a partire dal decreto di esecutività del piano di riparto e fino alla data dell’effettivo pagamento.
Avverso la detta sentenza della corte d’appello, F. s.r.l., assuntore del concordato fallimentare della (OMISSIS) s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto mezzi, cui resiste con controricorso INPS, in proprio e quale procuratore speciale della SCCI s.p.a.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce la ricorrente violazione della L. Fall., artt. 54 e 55, nonche’ dell’art. 2749 c.c. e degli artt. 345 e 394 c.p.c., poiche’ la corte d’appello in sede di rinvio ha ammesso al passivo interessi legali, diversi da quelli richiesti nella originaria domanda di insinuazione tardiva, in seno alla quale INPS aveva invocato detti accessori a titolo esclusivamente risarcitorio.
1.1. Il motivo e’ del tutto infondato, considerato che dalla mera lettura delle conclusioni formulate da INPS in seno all’originaria domanda di insinuazione tardiva, emerge che quest’ultima richiese senz’altro, sia in via principale che in linea subordinata, l’ammissione al concorso degli interessi maturati nel corso della procedura in ragione del “tardivo pagamento”, dovendosi escludere il lamentato mutamento della causa petendi formulata in origine, nel successivo giudizio di rinvio.
2. Con il secondo motivo deduce violazione della L. Fall., artt. 93, 94, 96 e 101, nonche’ dell’art. 2909 c.c., poiche’ gli interessi oggetto di ammissione al concorso in sede di rinvio, erano i medesimi già ammessi al passivo a seguito della originaria domanda di INPS accolta dal giudice.
Con il terzo motivo denuncia violazione della L. Fall., artt. 93, 94, 96 e 101, nonche’ dell’art. 2909 c.c., essendo inammissibile la domanda di insinuazione al passivo per interessi, relativamente ad un credito già oggetto di precedente ammissione per il capitale.
2.1 I due motivi, meritevoli di esame congiunto per ragioni di evidente connessione, sono entrambi inammissibili per la novità delle questioni poste.
2.2. Questa Corte, pronunciandosi sul ricorso che ha dato luogo alla sentenza della corte d’appello sottoposta ora a vaglio di legittimità, cassando con rinvio la sentenza impugnata, stabili’ il principio di diritto a tenore del quale il ritardo nel pagamento della somma spettante al creditore ammesso in base al piano di riparto non gli attribuisce il diritto di percepire gli interessi compensativi o moratori per il periodo compreso tra la data di esecutività del piano ed il pagamento, in quanto l’ammissione del credito al passivo e l’inclusione del relativo importo nel piano di riparto non determinano una novazione del credito, ne’ lo trasformano in un credito nei confronti della massa, con la conseguenza che gli interessi maturati e maturandi, dovendo considerarsi pur sempre accessori di un credito nei confronti del fallito, non possono dar vita ad un autonomo e distinto credito nei confronti della massa, ostandovi d’altronde sia la disciplina dettata dalla L. Fall., artt. 54 e 55, sia, per gli interessi moratori, il carattere satisfattivo della procedura concorsuale, incompatibile con la mora nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie (Cass. 2/04/2010, n. 8185).
La Corte d’appello di Bologna, a seguito della riassunzione del giudizio su iniziativa dell’INPS, ha accolto la domanda di insinuazione tardiva avanzata in via subordinata da quest’ultima, tesa ad ottenere l’ammissione al concorso con il rango privilegiato, degli interessi legali maturati tra la data del decreto di approvazione del piano di riparto e quella dell’effettivo pagamento.
2.3. Occorre allora considerare che il giudizio di rinvio e’ un “processo chiuso”, in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese, ne’ formulare difese che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all’accoglimento dell’avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, si’ da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale (Cass. 21/09/2015, n. 18600; Cass. 12/12/2014, n. 26200).
Dunque, poiche’ il tema dell’ammissibilità della domanda tardiva depositata da INPS, non risulta oggetto di alcuno tra i motivi formulati con il precedente ricorso avanzato innanzi a questa Corte dal fallimento della (OMISSIS) s.p.a. – dante causa dell’odierna ricorrente -, deve ritenersi ormai formato sul punto un giudicato implicito, che osta all’esame della detta questione processuale per la prima volta in questa sede.
3. Con il quarto motivo lamenta violazione della L. Fall., art. 54, comma 3 – nel testo novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 -, e L. Fall., art. 5, essendo la prima una norma applicabile anche ai fallimenti dichiarati prima dell’entrata in vigore della detta riforma, trattandosi di norma di interpretazione autentica, nella parte in cui ha previsto che il decorso degli interessi per i crediti privilegiati cessa con il deposito del progetto di riparto.
Con il quinto motivo assume violazione della L. Fall., artt. 54 e 55, nonche’ dell’art. 2749 c.c., avendo la corte d’appello erroneamente ritenuto che gli interessi legali sui crediti privilegiati non cessassero di decorrere, sia pure gradualmente e proporzionalmente, man mano che fosse liquidato il patrimonio del fallito, dovendo fare riferimento esclusivamente alla data di integrale liquidazione dell’attivo.
3.1. I due motivi, stante il medesimo oggetto, vanno esaminati congiuntamente.
3.2. Com’e’ noto, l’originario L. Fall., art. 55, comma 1, nel prevedere che la dichiarazione di fallimento sospendeva il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non fossero stati garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, faceva salvo quanto disposto dalla L. Fall., art. 54, comma 3, il quale richiamava, per quanto concerne l’estensione del diritto di prelazione agli interessi, soltanto gli artt. 2788 e 2855 c.c., dettati in tema di pegno ed ipoteca, equiparando la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento, senza fare alcun cenno all’art. 2749 c.c.
E’ parimenti risaputo, poi, che con la sentenza n. 162 del 28 maggio 2001, la Corte costituzionale evidenzio’ l’unitarietà della disciplina sostanziale delle cause legittime di prelazione, riferibile tanto all’esecuzione individuale quanto a quella concorsuale, reputando ingiustificata la disparità di trattamento che la L. Fall., art. 54, comma 3, introduceva tra i creditori privilegiati a seconda che avessero agito nell’una o nell’altra sede, e dichiaro’ pertanto l’illegittimità costituzionale della predetta disposizione, nella parte in cui non richiamava, ai fini dell’estensione della prelazione agii interessi, anche l’art. 2749 c.c., ai sensi del quale il privilegio accordato al credito si estende agli interessi, nei limiti di quelli dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e per l’anno precedente, nonche’ di quelli successivi “in misura legale fino alla data della vendita”.
3.3. Le sezioni Unite di questa Corte, peraltro, nell’interpretare la suddetta norma in ambito concorsuale, già in precedenza avevano precisato che nel caso di privilegio generale il corso degli interessi cessa integralmente con la liquidazione della attività mobiliari del debitore, se questa si verifichi in unico contesto, ovvero “gradualmente e proporzionalmente”, se la liquidazione medesima venga effettuata per fasi successive (Cass. s.u. 15/03/1982, n. 1670).
Del resto, il momento della “vendita” e’ considerato egualmente e costantemente rilevante dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. per tutti i crediti muniti di rango privilegiato, non trovando seria giustificazione la protrazione del corso degli interessi (che puo’ avere talora un notevole riflesso economico sull’entità del credito) in dipendenza di una circostanza – eventualmente del tutto accidentale e comunque priva di una propria rilevanza nella vicenda liquidatoria – come il residuo di qualche modesto bene ancora da liquidare.
Ne discende che, sempre secondo l’orientamento già in precedenza espresso da questa Corte, gli interessi non decorrono in corrispondenza a quella parte di attivo che viene acquisito all’esecuzione concorsuale già originariamente allo stato liquido (Cass. s.u. n. 1670 del 1982, cit.; Cass. 15/12/1983, n. 7396).
3.4. Oggi, infine, la L. Fall., art. 54, comma 3, nel testo novellato dal cennato D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, prevede espressamente che per i crediti muniti del rango privilegiato generale, il decorso degli interessi “cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito e’ soddisfatto anche se parzialmente”.
3.5. Orbene, la citata norma come novellata nel 2006, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente nel quarto motivo che pertanto e’ infondato -, non puo’ trovare applicazione ratione temporis nella vicenda all’esame, trattandosi qui di fallimento dichiarato prima del 16 luglio 2006 e in presenza di una precisa disciplina transitoria (D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150) che non autorizza deroghe, ne’ consente in alcun modo, avuto riguardo anche al ricordato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte formatosi a partire già dal 1982, di attribuire natura di norma di interpretazione autentica alla L. Fall., art. 54 riformato.
3.6. Applicando invece il detto arresto delle Sezioni Unite in ordine alla esatta interpretazione, in ambito concorsuale, dell’art. 2749 c.c. almeno per tutti i fallimenti dichiarati prima dell’entrata in vigore della novella del 2006, deve ritenersi che la riduzione graduale e proporzionale degli interessi conduca senz’altro alla cessazione integrale del loro corso, una volta che sia stata liquidata una massa attiva sufficiente al pagamento integrale del capitale privilegiato, restando invero del tutto irrilevante l’esistenza o meno di altri beni della massa ancora suscettibili di liquidazione.
Puo’ allora pronunciarsi il seguente principio di diritto: “dopo l’apertura del fallimento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2749 c.c. e della L. Fall., art. 54, comma 3, nel testo vigente prima della novella introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006, il credito assistito da privilegio generale, continua a produrre interessi fino a quando sia stata liquidata una massa attiva sufficiente al soddisfacimento integrale del medesimo credito privilegiato”.
3.7. Ora, nella vicenda che ci occupa, per come e’ incontroverso, attraverso il secondo piano di riparto parziale INPS ottenne il pagamento integrale del suo credito munito di privilegio generale mobiliare; dunque, almeno in relazione al detto credito privilegiato, si era ormai definitivamente formata una massa liquida sufficiente al suo soddisfo, dovendosi procedere solo alla distribuzione del ricavato e senza necessità di alcuna ulteriore liquidazione di beni.
Fondato si mostra dunque il quinto motivo del ricorso, non avendo la corte d’appello fatto esatta applicazione del richiamato principio di diritto, laddove ha ritenuto che gli interessi legali sulla sorte capitale ammessa continuassero a decorrere, pure dopo l’approvazione del piano di riparto integralmente satisfattivo delle ragioni di INPS, solo perche’ non era stata raggiunta, nell’ambito del giudizio di rinvio, la prova della liquidazione dell’intero patrimonio già appartenuto alla società fallita.
4. Con il sesto motivo lamenta violazione degli artt. 189 e 359 c.p.c., avendo la corte d’appello accolto la domanda di ammissione al passivo di INPS per gli interessi con il rango privilegiato, pure non richiesto da quest’ultima nel suo atto di citazione in riassunzione.
Con il settimo motivo assume violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la corte d’appello omesso di pronunciare su tutte le plurime eccezioni, avanzate da F. s.r.l., di inammissibilità delle domande formulate con l’atto di citazione in riassunzione da INPS.
Con l’ottavo motivo denuncia violazione degli artt. 345 e 394 c.p.c., per avere il giudice di merito omesso di rilevare, anche d’ufficio, la novità rispetto ai precedenti gradi di giudizio, sia della domanda avanzata da INPS con l’atto di riassunzione riferita agli interessi legali postfallimentari, sia di quella di mero accertamento dell’obbligo di pagamento, spiccata nei confronti della F. s.r.l.
4.1. L’esame di tutti i detti motivi resta assorbito, per effetto dell’accoglimento del quinto motivo.
5. In definitiva, respinto il primo e il quarto motivo, dichiarati inammissibili il secondo e il terzo ed assorbiti il sesto, settimo e ottavo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al solo quinto motivo; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti in fatto, puo’ senz’altro essere respinta la domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. proposta da INPS.
6. Le spese dell’intero giudizio, comprese le fasi di legittimità, avuto riguardo all’oggettiva peculiarità della fattispecie portata all’odierno esame, possono andare compensate nella misura dell’intero tra le parti.
P.Q.M.
Respinge il primo e il quarto motivo; dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo e assorbiti il sesto, il settimo e l’ottavo motivo; accoglie il quinto motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge la domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., proposta da Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
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