Corte di Cassazione sentenza n. 6998 depositata il 21 marzo 2018 – L’art. 2392 c.c., – nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 6 del 2003, impone a tutti gli amministratori un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione che non viene meno nella ipotesi di attribuzioni proprie di uno o piu’ amministratori, restando anche in tal caso a carico dei medesimi l’onere della prova di essersi diligentemente attivati per porre rimedio alle illegittimità rilevate