Corte di Cassazione sentenza n. 8147 depositata il 3 aprile 2018 – In tema di clausola statutaria che prescrive la firma congiunta dei rappresentanti della società, l’inopponibilità ai terzi delle limitazioni ai poteri di rappresentanza di cui all’art. 2384, comma 2, c.c., riguarda unicamente il contenuto e non l’esistenza stessa del potere di rappresentanza, e ciò trova fondamento nel combinato disposto di cui agli artt. 2383, comma 6, e 2457 ter c.c.