Corte di Cassazione sentenza n. 8311 depositata il 4 aprile 2018
CARTELLA DI PAGAMENTO – DATA DI ESECUTIVITA’ DEL RUOLO – NECESSITA’ – SUSSISTE
RILEVATO
che:
p. 1.1 Nel ricorso n.4490/13 rg. Equitalia Nord spa propone due motivi per la cassazione della sentenza n. 78/45/12 del 25 giugno 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia – su appello di essa Equitalia Nord, ed a conferma (sebbene con diversa motivazione) della prima decisione – ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento n. (omissis) da essa notificata ad B.E. per Irpef, Irap ed Iva 2006.
Identici motivi di cassazione sono stati da Equitalia Nord spa proposti nel ricorso n. 4492/13 rq. – avverso sentenza di identico contenuto n. 80/45/12 del 25 giugno 2012, emessa dalla commissione tributaria regionale Lombardia su appello (avverso la medesima sentenza di primo grado) dell’agenzia delle entrate.
In entrambe le sentenze la commissione tributaria regionale ha ritenuto che: – erroneamente il primo giudice avesse ritenuto illegittima la cartella di pagamento in oggetto per mancata indicazione della data di consegna del ruolo al concessionario; posto che la data rilevante era quella di esecutività del ruolo, nella specie puntualmente indicata (11.6.2010); – la cartella dovesse ritenersi cionondimeno illegittima, perché notificata in via diretta, mediante lettera raccomandata, dallo stesso agente per la riscossione, soggetto non abilitato D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1; – la circostanza che la contribuente avesse regolarmente ricevuto la cartella, così notificata, non integrasse circostanza sanante per raggiungimento dello scopo, dal momento che la disciplina di cui all’art. 156 c.p.c. valeva unicamente per gli atti del processo tributario, non anche per gli atti amministrativi impositivi, di natura sostanziale.
In entrambi i procedimenti resiste con controricorso la B., la quale formula altresì due motivi di ricorso incidentale condizionato.
Equitalia ha depositato controricorso al ricorso incidentale condizionato così proposto.
Si è costituita in giudizio anche l’agenzia delle entrate – già parte nei gradi di merito – mediante controricorso adesivo alla posizione Equitalia, nonché controricorso al ricorso incidentale.
Equitalia e la contribuente B. hanno depositato memoria.
p. 1.2 Sussistono i presupposti di connessione soggettiva ed oggettiva per disporre la riunione dei due ricorsi così proposti (il n. 4492/13 viene riunito al n. 4490/13 rg.); aventi riguardo a sentenze di appello di identico contenuto, ed emesse a conferma di unica sentenza di primo grado.
p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso principale Equitalia lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione delle norme concernenti la notificazione della cartella di pagamento (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26 e succ. mod.; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 14, art. 149 c.p.c.). Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente escluso sia la legittimazione dell’agente della riscossione alla notificazione della cartella di pagamento in via diretta, cioè senza intermediazione di agente notificatore; sia la validità dell’esecuzione di tale notificazione a mezzo posta e pur in assenza di relazione di notifica.
p. 2.2 Il motivo è fondato.
Va fatta qui applicazione del consolidato principio in base al quale, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, l’agente per la riscossione è legittimato ad effettuare direttamente la notificazione della cartella di pagamento; notificazione che può avvenire tramite invio, a mezzo del servizio postale, di plico raccomandato con avviso di ricevimento. Nel qual caso, la prova della consegna dell’atto al destinatario si desume dall’avviso di ricevimento stesso, senza necessità di predisposizione di apposita relata di notifica; secondo quanto prescritto dal D.M. Poste e Telecomunicazioni 9 aprile 2001.
Ha, in proposito, stabilito Cass. 6395/14 (conf. Cass. ord. 16949/14; 4567/15; 20918/16 ed altre) che: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.
Non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento, del resto più volte riaffermato anche con riguardo a fattispecie successive alle modificazioni apportate al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso principale Equitalia lamenta violazione e falsa applicazione altresì del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e artt. 156 160 c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente escluso l’efficacia sanante, in ogni caso, dell’avvenuta regolare ricezione ed impugnazione nei termini, da parte della contribuente, della cartella di pagamento in questione; trattandosi di sanatoria per raggiungimento dello scopo applicabile anche alla notificazione degli atti impositivi e della cartella di pagamento.
p. 3.2 Ancorché questa doglianza debba ritenersi assorbita dall’affermata validità della notificazione della cartella in questione, così come operata a mezzo del servizio postale dall’agente per la riscossione (p. prec.), si ritiene di dover comunque qui ribadire, ex art. 384 c.p.c., il principio giurisprudenziale di legittimità – anche in tal caso consolidato – in base al quale la sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c. è applicabile alla notificazione non solo degli atti del processo tributario, ma anche degli atti impositivi e, in particolare, della cartella di pagamento: “La nullità della notifica della cartella esattoriale, atto avente duplice natura di comunicazione dell’estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all’atto di precetto nel rito ordinario, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l’espresso richiamo, operato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, alle norme sulle notificazioni del codice di rito” (Cass. 384/16; conf. 23213/14 ed altre).
Il raggiungimento dello scopo, inoltre, può essere desunto – con effetto sanante ex tunc ex art. 156 cit. – proprio dall’avvenuta tempestiva proposizione del ricorso, da parte del contribuente, avverso la cartella; ancorché tale proposizione non escluda, di per sé, il venir meno della decadenza del potere sostanziale di accertamento in capo all’amministrazione finanziaria, eventualmente medio tempore verificatasi (Cass. ord. n.17198/17; n.17251/13 ed altre).
p. 4.1 Con il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato la B. deduce – in sede di riproposizione della stessa questione giuridica già accolta in primo grado, e poi disattesa in appello – violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 20 e 25. Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione, atteso che essa era priva dell’indicazione della data di consegna del ruolo al concessionario.
p. 4.2 Questi due motivi di ricorso incidentale – suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche dedotte – sono infondati.
In base al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella di pagamento – avente natura sostanziale di precetto – contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Per quanto concerne gli altri elementi contenutistici e motivazionali, viene stabilito (art. 25 cit., comma 2) che la cartella sia redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero delle finanze.
Questa corte di legittimità ha più volte affermato – da un lato – che il modello ministeriale in questione costituisce il riferimento identificativo del contenuto motivazionale essenziale che la cartella deve rivestire ai fini della sua validità (Cass. 25773/14; 8613/11; 14894/08); e – dall’altro – che l’obbligo di motivazione della cartella si atteggia diversamente a seconda che essa costituisca il primo ed unico atto di esercizio della pretesa tributaria da parte dell’ente impositore (ipotesi nella quale si richiede una motivazione sostanzialmente corrispondente a quella propria dell’atto impositivo), ovvero si risolva in atto meramente liquidatorio di pretese già definitesi sulla base delle dichiarazioni fiscali del contribuente (ipotesi nella quale “l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa”: Cass. ord. 21804/17 ed altre).
Orbene, per quanto concerne la carenza specificamente contestata con i motivi di ricorso incidentale in esame, si rileva come la legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 bis cit., introdotto dal D.Lgs. n. 32 del 2001, qui applicabile ratione temporis) prescriva che la cartella di pagamento contenga indicazione della data di esecutività del ruolo, non già di sua consegna all’esattore.
Elemento, quest’ultimo, che risulta – del resto escluso anche dal su richiamato decreto ministeriale (D.M. 3 settembre 1999, n. 321) il quale, nello stabilire il “contenuto minimo della cartella di pagamento” (art. 6), richiama tutti gli elementi che devono essere elencati nel ruolo ex art. 1 D.M. medesimo, “ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario (…)”.
Per legge e regolamento, in definitiva, si richiede che la cartella di pagamento contenga l’indicazione della data di esecutività del ruolo (requisito nella specie effettivamente soddisfatto, come riferito dal giudice di merito), non anche di quella della sua consegna dall’ente impositore all’agente per la riscossione.
Nemmeno potrebbe dirsi, infine, che tale mancata indicazione (di elemento comunque risultante dal ruolo richiamato in cartella: art. 1 D.M. Fin. cit.) abbia impedito alla B. di verificare gli interessi addebitatile per ritardata iscrizione a ruolo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 20; non avendo ella contestato che tali interessi (determinati in misura legale) fossero stati specificamente indicati e quantificati in cartella; in maniera tale che la eventuale contestazione di loro non debenza avrebbe dovuto riguardare la prova, nel merito, del credito relativo; non già il tutt’affatto diverso aspetto della rispondenza della cartella al contenuto normativo suo proprio.
In definitiva, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso principale. Attesa la sussistenza di altre questioni controverse – ritenute assorbite dai giudici di merito – sussistono i presupposti per il rinvio alla commissione tributaria regionale della Lombardia; la quale, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente procedimento di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE
riunisce il ricorso n. 4492/13 al ricorso n. 4490/13 rg.; nei ricorsi così riuniti, accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa le sentenze impugnate in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.
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