Corte di Cassazione sentenza n. 8680 depositata il 9 aprile 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SGRAVI CONTRIBUTIVI – SVILUPPO DELLE IMPRESE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO – CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO – PRESUPPOSTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato:
che la Corte d’appello di Bari (sentenza del 27.1.2011) ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato inefficace il verbale di accertamento notificato alla (omissis) in data 26.3.2005 ed il diritto di quest’ultima alle agevolazioni per la riduzione degli oneri sociali previsti dalla L. n. 488 del 1998, ritenendo, di conseguenza, illegittimi i versamenti contributivi pretesi dall’istituto di previdenza;
che secondo il ragionamento del primo giudice, condiviso dalla Corte d’appello, la circostanza che la società facesse capo ad un unico soggetto, tale V.M., che aveva poteri di gestione di altre aziende indicate nel verbale di accertamento era di per sé irrilevante, mentre l’ente di previdenza avrebbe dovuto svolgere un’indagine complessiva sulla struttura delle singole aziende che, sotto il profilo formale, erano soggetti ben distinti rispetto ai singoli soci; che la Corte territoriale, pur prendendo atto della contestazione mossa dall’Inps alla società, vale a dire quella di non aver riportato su di un unico libro matricola le generalità del personale destinatario dei benefici, anche se occupato presso le varie società, in quanto di fatto gestite da un’unica persona fisica, e pur considerando la conseguente eccezione dell’Inps in ordine alla dedotta mancanza di prova circa l’effettiva sussistenza dell’incremento occupazionale riferibile all’intero gruppo societario facente capo al medesimo soggetto interessato alle agevolazioni contributive, ha tuttavia osservato che la circostanza della presenza nelle società dello stesso socio di maggioranza era un dato insufficiente per poter affermare l’esistenza di un collegamento economico funzionale tra la (omissis) e le altre imprese e che, pertanto, non poteva ritenersi provato che sussistesse un tale elemento ostativo al riconoscimento dell’agevolazione richiesta;
che, inoltre, secondo la Corte di merito, in assenza di elementi comprovanti l’esistenza di un collegamento tra le società non poteva imporsi alla (omissis) s.r.l. l’onere di dimostrare che le nuove assunzioni fossero state attuate al netto delle diminuzioni occupazionali operate dalle imprese presuntivamente collegate tra loro;
che per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;
che rimane solo intimato il Fallimento (omissis) s.r.l. in persona del curatore fallimentare;
che il P.G. ha fatto pervenire richiesta di accoglimento del ricorso;
Considerato:
che con un solo motivo l’INPS deduce la violazione e/o falsa applicazione della l. 448/1998, art. 3 commi 5 e 6, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché il vizio di motivazione ai sensi dell’ art. 360 c.p.c., n. 5;
che in pratica l’Inps contesta quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Bari circa il fatto di non aver allegato e chiesto di provare, ai fini della denunziata indebita fruizione degli sgravi contributivi, che fra tutte le imprese di cui al verbale ispettivo, partecipate da V.M., vi fosse un collegamento o un controllo societario;
che, invece, secondo la difesa dell’Inps, la pretesa di recupero contributivo era fondata sul diverso presupposto (contestato in sede ispettiva ed allegato nella memoria di costituzione) che, essendo le società di cui al verbale ispettivo riconducibili ad un unico proprietario, tale V.M., per essere tutte partecipate da questi in percentuale superiore ai due terzi del loro capitale, l’incremento occupazionale non era stato calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali che sarebbero avvenute in tutte queste società;
che, pertanto, sarebbe stato onere della società allegare e provare i fatti posti a fondamento della richiesta delle agevolazioni contributive e contrari all’accertamento ispettivo di cui sopra;
che, invece, la controparte si era semplicemente limitata a dedurre l’insussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. fra le società di cui al verbale ispettivo;
che, oltretutto, la Corte territoriale non aveva indicato le ragioni che l’avevano indotta a ritenere che non si dovesse indagare sulla sussistenza del requisito di cui alla l. 448/1998, art. 3 comma 6, lett. d), cioè quello della riconducibilità ad un unico proprietario delle società indicate in verbale, le cui diminuzioni occupazionali erano necessarie per valutare se l’intimata aveva realizzato, a sua volta, un incremento occupazionale nel periodo oggetto di contestazione;
che una volta premesso che la società intimata aveva tutti i requisiti per ottenere la riduzione degli oneri sociali, il motivo del contendere rimane circoscritto alla verifica della sussistenza o meno del predetto incremento occupazionale che, secondo l’odierno ricorrente, non era stato provato nel caso di specie;
che il ricorso è fondato;
che effettivamente la norma in esame, cioè la l. 448/1998, art. 3 comma 6, lett. d) prevede, per l’ipotesi di società controllate o facenti capo allo stesso soggetto, che ai fini dello sgravio l’incremento occupazionale deve essere calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ex art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
che, pertanto, nella fattispecie, una volta dimostrata la sussistenza di un controllo operato dalla (omissis) sulle altre società di vigilanza per il tramite dello stesso titolare, che era risultato essere in possesso di una partecipazione per oltre 2/3 nelle altre società controllate, a poco rileva quanto ritenuto dalla Corte territoriale in ordine all’affermata necessità di dimostrazione di un collegamento economico funzionale tra le stesse;
che, infatti, a mente della l. 448/1998, art. 3 (Incentivi per le imprese), comma 6, lett. d) (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), le agevolazioni previste dal comma 5 (Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) si applicano a condizione che (lett. d) l’incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell’anno precedente;
che si è già affermato (Cass., sez. lav., n. 11379 del 22.5.2014) che gli sgravi contributivi previsti dalla l. 448/1998, art. 3 comma 5, hanno lo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese operanti nel Mezzogiorno e l’effettiva occupazione di nuovi dipendenti, per cui è condizione per il loro riconoscimento, ai sensi dell’art. 3, comma 6, lett. d), della citata legge, che le aziende operanti in tali territori abbiano realizzato l’effettiva creazione di nuovi posti di lavoro, eccedenti rispetto al personale già occupato nelle stesse attività al 31 dicembre dell’anno precedente;
che, pertanto, sarebbe stato onere dell’intimata società dimostrare che l’incremento occupazionale, posto a base dei reclamati benefici, era avvenuto al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
che, in definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e con rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari che in diversa composizione riesaminerà il merito della vicenda alla luce dei suddetti principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
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