Corte di Cassazione sentenza n. 9010 depositata il 11 aprile 2018
FALLIMENTO – ORGANI – CURATORE – POTERI – RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE – AZIONE EX ART. 2932 COD. CIV. – FALLIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE – INAMMISSIBILITA’ O IMPROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA – ESCLUSIONE – FONDAMENTO – CONSEGUENZE
RILEVATO IN FATTO
che:
con sentenza n. 198 del 2014 la Corte di Appello di Milano rigettava l’appello proposto da C.S. e T.N. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lecco aveva dichiarato inammissibile la domanda diretta ad ottenere l’accertamento di un mandato fiduciario con il quale gli attori avevano incaricato l'(omissis) s.r.l. (poi fallita nel corso del processo) di acquistare ed intestarsi, per loro conto, l’immobile sito in (omissis), disponendo ex art. 2932 c.c. l’esecuzione in forma specifica dello stesso mandato con condanna della convenuta a trasferire la proprietà di tale immobile; inammissibile era anche dichiarata la domanda subordinata volta ad ottenere l’accertamento della simulazione dell’intestazione dell’immobile in capo all'(omissis) s.r.l. nonché quella ulteriormente subordinata volta ad ottenere la condanna della convenuta alla ripetizione delle somme a vario titolo ricevute dagli attori ai fini del pagamento del prezzo, della ristrutturazione e delle spese di gestione dell’immobile in oggetto;
osservava la Corte che le domande proposte in sede ordinaria nei confronti dell'(omissis) s.r.l., poi fallita nel corso del giudizio, apparivano violative della L. Fall., artt. 52 e 93 a prescindere dalla circostanza, ritenuta assolutamente ininfluente, della trascrizione a suo tempo eseguita, dovendo i relativi crediti essere accertati nelle forme del concorso;
La Corte rilevava che in ogni caso il mandato fiduciario, documentato dalla scrittura privata del 23.10.1992, non impegnava in alcun modo la società (omissis) s.r.l., essendo intervenuta non con quest’ultima bensì con B.T. e Te.Ro.Lu., sottoscrittori a titolo personale, difettando dunque la prova del mandato fiduciario intercorso con la società, e che comunque, anche se fosse possibile dare la prova del mandato in forma diversa da quella scritta, il diritto di credito doveva considerarsi prescritto come tempestivamente eccepito dall’appellata (analogo rilievo concernente la prescrizione andava poi condiviso riguardo alla domanda volta ad ottenere il rimborso delle somme versate);
vertendosi, poi, in un’ipotesi di interposizione reale e non fittizia (con conseguente infondatezza della domanda subordinata di accertamento della simulazione), andava ulteriormente accolta l’eccezione di prescrizione formulata dal fallimento ex art. 2946 c.c., essendo trascorsi oltre dieci anni, al momento dell’introduzione del giudizio, dalla data del negozio stipulato tra le parti, senza la comprovata esistenza di atti interruttivi;
osservava infine la Corte che non vi era alcuna ragione per prendere in esame l’appello incidentale formulato dal fallimento volto ad ottenere il rilascio dell’immobile ed il risarcimento dei danni per l’occupazione, trattandosi di domanda formulata solo in via subordinata;
avverso tale sentenza C.S. e T.N. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; resiste la curatela mediante controricorso e ricorso incidentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
con il primo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia circa l’ammissibilità delle domande formulate in appello e la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 42, 52 e 72, nonché degli artt. 2652 e 2932 c.c. circa l’ammissibilità dell’azione promossa ed il relativo difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 4, 3 e 5), avendo la Corte trascurato di considerare che la domanda volta ad ottenere l’esecuzione del contratto di mandato era stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento e doveva ricevere una sorte diversa dalle domande volte ad ottenere l’accertamento dei crediti (sulle quali sole la Corte aveva concentrato il suo esame), essendo proseguibili in via ordinaria;
con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) in materia di omessa formulazione di eccezioni di parte e potere di formularle d’ufficio ex art. 101 c.p.c., comma 2 e per l’errata interpretazione ex art. 1362 c.c. e ss. della scrittura fiduciaria, avendo la Corte erroneamente concentrato la propria analisi della scrittura del 23.10.1992 solo sul profilo concernente il riconoscimento della titolarità effettiva delle quote della società immobiliare da parte dei soci apparenti B. e Te. e non anche sull’accertamento dell’effettiva proprietà degli immobili in (omissis) ovvero sull’impegno della società ad operare il relativo trasferimento, disvelando, un’esatta interpretazione della scrittura, comunque la volontà delle parti di ritrasferire i beni in questione ai reali intestatari. In ogni caso, venendo in rilievo una questione rilevata d’ufficio, era onere della Corte sollecitare il contraddittorio sul punto assegnando alle parti un termine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti le osservazioni sulla questione;
con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) con riguardo alla sussistenza del requisito della prova scritta relativamente sia alla domanda principale azionata (riconoscimento di interposizione reale) sia a quella subordinata (riconoscimento di interposizione fittizia), il tutto con difetto di motivazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), avendo la Corte, pretendendo la prova scritta del mandato fiduciario, trascurato di considerare che tale prova emergeva sia dalla scrittura del 23 ottobre, sia dal verbale di assemblea del 1.6.1994, con cui erano stati riconosciuti i diritti dei ricorrenti, sia dal verbale di assemblea del 30.4.2000 con cui veniva legittimata la loro immissione in possesso;
con il quarto motivo lamentano la violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) con riguardo alla sussistenza in via subordinata dei requisiti per il riconoscimento della simulazione e sulla relativa carenza di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), avendo la Corte territoriale erroneamente escluso che la scrittura in oggetto potesse intendersi anche quale prova di un’interposizione fittizia, essendo del tutto simulata l’intestazione dell’immobile in capo alla società immobiliare;
con il quinto motivo i ricorrenti evidenziano la violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) riguardo all’asserita prescrizione dei diritti azionati dai ricorrenti, non avendo la Corte tenuto in considerazione l’esistenza di riconoscimenti del diritto fatto valere che superano l’eccezione di prescrizione (verbali di assemblea, allegati al fascicolo di primo grado in cui venivano riconosciuti i diritti dei ricorrenti sull’immobile); per altro, anche nel caso in cui si ritenesse prescritto il diritto a far valere la scrittura, solo allo scadere del decimo anno dalla sua sottoscrizione decorrerebbe il termine di prescrizione decennale del diritto alla ripetizione delle somme versate, termine non ancora maturato stante l’interruzione posta in essere con la notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
con il ricorso incidentale la curatela, dopo aver evidenziato che la Corte territoriale, decidendo in termini di inammissibilità delle avverse domande, ha reputato assorbita ogni altra questione, ha domandato, per l’ipotesi di non condivisione della pronuncia in tema di inammissibilità, di provvedere sulle domande proposte dal fallimento in via riconvenzionale riguardo alla condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni cagionati per trascrizione temeraria ex art. 96 c.p.c. e dei danni subiti a causa dell’occupazione dell’immobile, quantificati in Euro 15 mila annui;
il primo motivo, concernente l’ammissibilità dell’azione proposta ex art. 2932 c.c., nelle forme ordinarie, è fondato;
come già statuito da questa Corte, infatti, “tra le fattispecie sottratte all’ambito di applicazione della L. Fall., art. 43, non possono rientrare l’azione esperibile ai sensi dell’art. 2932 c.c., in via di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto e, con essa la sentenza, a carattere costitutivo e in funzione sostitutiva del contratto non concluso, in esito all’eventuale accoglimento della domanda stessa. Ed infatti essa non ha ad oggetto il soddisfacimento diretto ed immediato di un credito pecuniario, ed inoltre, malgrado il tenore apparente della rubrica della disposizione e la “sedes materiae”, si differenzia, nella sua peculiarità qualificante, dalle azioni esecutive individuali, onde non può configurarsi alcun profilo di inammissibilità originaria della domanda o di improcedibilità successiva della stessa, né ai sensi dell’art. 51, né ai sensi della L. Fall., art. 52″ (Cass. 10615 del 1998);
si impone dunque la correzione della motivazione della decisione impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., atteso che per quanto si andrà a dire di seguito – il provvedimento, sebbene in parte qua erroneamente motivato in diritto, non è soggetto a cassazione;
il secondo motivo è infondato;
per quanto, infatti, la scrittura del 23.10.1992 desse atto, come evidenziato dalla Corte territoriale, che la società era stata costituita con il pagamento dell’intero capitale sociale da parte dei ricorrenti ed allo scopo di acquistare e ristrutturare l’immobile da destinare ad abitazione propria e dei familiari, immobile da intestare alla (omissis) s.r.l. ma di cui i ricorrenti “sono di fatto titolari”, resta insuperato il rilievo svolto dalla Corte secondo cui la scrittura in oggetto non era in alcun modo impegnativa per la società, essendo intercorsa solo con i soci ( B.T. e Te.Ro.Lu.), sottoscrittori a titolo personale;
che Te.Ro.Lu. avesse sottoscritto l’impegno nella duplice veste di socia apparente e di amministratore unico in carica è una circostanza solo affermata dai ricorrenti (cfr. pag. 22 del ricorso) ma del tutto indimostrata;
non viene dunque in esame né una questione interpretativa del contenuto della scrittura, né una questione rilevabile d’ufficio solo previa sollecitazione del contraddittorio con le parti (come vorrebbero i ricorrenti), venendo semmai in rilievo un aspetto concernente la titolarità del diritto sostanziale (al ritrasferimento) che era onere dei ricorrenti dimostrare;
il terzo motivo, concernente la mancanza di prova scritta del mandato fiduciario (che i ricorrenti ritengono sussistente, all’uopo valorizzando anche i verbali di assemblea nei quali veniva riconosciuto il loro diritto e successivamente legittimata l’immissione in possesso), è infondato;
premesso infatti che la prova del mandato fiduciario non può ricavarsi dalla richiamata scrittura del 1992 (per le ragioni esposte in occasione dell’esame del secondo motivo) e dunque la sua esistenza andrebbe ricercata altrove (ossia in altro documento che ne dimostri l’esistenza), va ricordato l’orientamento, recentemente ribadito da questa Corte, secondo cui “il “pactum fiduciae”, con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad “substantiam”, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l’art. 1351 c.c., prescrive la stessa forma del contratto definitivo” (Cass. n. 13216 del 2017), sicché l’esistenza del patto scritto non può semplicemente desumersi da altri documenti scritti che, sia pure implicitamente, ne lasciano solo presumere l’esistenza (art. 2729 c.c., comma 2, e art. 2725 c.c., comma 2);
anche il quarto motivo, che tende a valorizzare elementi che deporrebbero nel senso della sussistenza quantomeno di una interposizione fittizia, cioè di una simulazione soggettiva (negata dalla Corte territoriale attraverso la ricostruzione in termini di interposizione reale), è infondato in quanto non è idoneo a superare il rilievo preliminare operato dalla Corte circa la mancata partecipazione della società (omissis) all’accordo simulatorio (essendo la scrittura intervenuta con i due soci, sottoscrittori a titolo personale);
il quinto motivo, concernente la prescrizione, è infondato: i ricorrenti, pur allegando di aver depositato i verbali assembleari nel fascicolo di primo grado, nemmeno deducono di aver evidenziato tale circostanza (cioè l’idoneità dei verbali di assemblea a scopo interruttivo della prescrizione) innanzi alla Corte territoriale; come pure è infondata la pretesa di far decorrere il diritto alla ripetizione delle somme solo dal momento della maturazione della prescrizione del diritto di far valere la scrittura del 1992, essendo il diritto di credito esercitabile fin dall’inizio (ossia dal 1992, appunto);
il ricorso incidentale, traendo origine da una domanda riconvenzionale proposta solo in via subordinata, è assorbito;
le considerazioni che precedono impongono dunque il rigetto del ricorso principale; le spese della fase di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; pone le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti principali liquidandole in Euro 10.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori come per legge e contributo spese generali.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21111 del 4 luglio 2022 - Il lodo, promosso dal promittente venditore ai sensi dell'art. 2932 c.c., per l'inadempimento del promittente acquirente, che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore di…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 2023 - In caso di fallimento della società cedente, il curatore non è legittimato a promuovere l'azione per la dichiarazione di solidarietà dell'acquirente dell'azienda ceduta dalla società…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 17035 depositata il 13 agosto 2020 - In materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c. c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al…
- Corte di Cassazione sentenza n. 26633 depositata il 9 settembre 2022 - Il contratto preliminare e il contratto definitivo di compravendita si differenziano per il diverso contenuto della volontà dei contraenti, che è diretta, nel primo caso, ad…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3617 - In materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30957 - In materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…