Corte di Cassazione sentenza n. 9074 depositata il 12 aprile 2018 – In sede di accertamento dello stato passivo, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta l’inopponibilità al fallimento delle clausole riportate sulla relativa documentazione, ma ciò non esclude che possa risultare provata la corresponsione di una o più somme da parte del creditore