Corte di Cassazione sentenza n. 9182 depositata il 13 aprile 2018 – La clausola di un contratto di assicurazione che preveda, nel caso in cui il pagamento dei premi successivi al primo avvenga con un particolare ritardo, il protrarsi della sospensione della copertura assicurativa per un ulteriore periodo stabilito dalle parti, non viola l’art. 1901, comma 2, c.c.