Corte di Cassazione sentenza n. 9365 depositata il 16 aprile 2018

CONTRATTI BANCARI – OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE – NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI – SALDO PASSIVO CONTO CORRENTE BANCARIO – PROVA DEL CREDITO DELLA BANCA – PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO – DALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO – NECESSITA’ – FONDAMENTO

FATTI DI CAUSA

Il Credito emiliano s.p.a. ha impugnato per cassazione il decreto del 28-3-2013 col quale il tribunale di Catania ne ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento di (omissis) s.r.l., con riferimento al saldo passivo di uno dei due conti correnti intestati alla società fallita.

Per quanto ancora rileva, il tribunale ha ritenuto il credito non provato, in mancanza di allegazione di tutti gli estratti dall’accensione del conto, risalente al 5-5-1998.

L’intimata curatela non ha svolto difese.

Avviata in un primo momento alla trattazione camerale presso la sesta sezione civile, la causa è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 27-7-2015.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La banca propone tre motivi di ricorso.

1.1. – Col primo di questi censura il provvedimento per violazione di norme di diritto, avendo il tribunale disapplicato la Delib. Cicr 9 febbraio 2000, art. 7, per incostituzionalità derivata dalla sentenza n. 425-00 della Corte costituzionale quanto alla capitalizzazione periodica del tasso di interesse.

1.2. – Col secondo motivo si duole della violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e della conseguente nullità della sentenza, stante l’omessa considerazione delle prove documentali allegate in causa, giacché il tribunale non avrebbe considerato in modo adeguato gli estratti prodotti, ancorché non relativi all’intera durata del rapporto.

1.3. – Col terzo mezzo, infine, denunzia l’omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’inidoneità, in quanto non estesa all’intero periodo di vigenza del rapporto, della prova derivante dagli estratti conto allegati, ai fini della determinazione del saldo del conto.

2. – Possono essere esaminati con priorità il secondo e il terzo motivo di ricorso.

2.1. – II tribunale di Catania ha rigettato l’opposizione al passivo ritenendo inidonea la produzione degli estratti del conto poiché non integrale, non essendo stata tale produzione computata per l’intera durata del rapporto ma soltanto dalla data del passaggio del conto a sofferenza.

2.2. – Coi citati due motivi la ricorrente sostiene invece che, in ipotesi di mancata produzione degli estratti integrali del conto, il giudice del merito avrebbe dovuto comunque considerare il valore probatorio di quelli prodotti per un periodo limitato, onde ricostruire su codesti i rapporti di dare e avere previo azzeramento delle risultanze del primo documento contabile a disposizione.

3. – La tesi sostenuta dalla banca – che riflette la nota teoria del cd. saldo zero – non può essere condivisa. E ciò a prescindere dalla circostanza che la più gran parte delle doglianze in questa sede avanzate nei riguardi della motivazione del provvedimento è inammissibile, stante la natura giuridica, e non di fatto, della questione sottostante, e atteso che neppure è specificata quale fosse la risultanza del primo documento da eventualmente azzerare.

3.1. – Sulla banca che agisca per ottenere il riconoscimento del credito in sede fallimentare, essendo il curatore del fallimento terzo rispetto al fallito, grava l’onere di produrre gli estratti conto a far data dal momento di apertura del conto.

3.2. – Come questa Corte ha ripetutamente sottolineato, a tale onere la banca non può sottrarsi neppure invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre i dieci anni (v. Cass. n. 13258-17; Cass. n. 7972-16; Cass. n. 1842-11).

3.3. – In altre parole la banca che si dica creditrice deve produrre gli estratti a partire dall’inizio del rapporto, dando così integrale dimostrazione del credito vantato con riguardo alle afferenti risultanze, esattamente come accade a parti invertite per il correntista ove si tratti di azione di ripetizione da questi avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto di conto (v. da ultimo Cass. n. 28945-17, Cass. 20693-16).

4. – La banca non può pretendere, sol perché non in grado di produrlo, l’azzeramento di eventuali risultanze del primo degli estratti conto utilizzabili per la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti, in quanto ciò comporterebbe l’alterazione sostanziale del rapporto di conto corrente bancario.

4.1. – Tale rapporto vede nella banca l’esecutrice degli ordini impartiti dal cliente.

Esso, unitariamente strutturato, postula operazioni di prelievo e di versamento non integranti distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra banca e cliente, rispetto ai quali l’azzeramento unilaterale delle risultanze possa valere alla stregua di rinuncia.

4.2. – L’accertamento giudiziale deve perciò considerare tutte le evidenze contabili, poiché il saldo del conto presuppone in sé la effettiva e integrale ricostruzione del dare e dell’avere: dunque suppone di procedere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, senza possibilità di ricorrere a criteri presuntivi o approssimativi.

5. – Deriva che vanno in ogni caso rigettati il secondo e il terzo motivo di ricorso, e ciò comporta l’inammissibilità del primo motivo per difetto di interesse, essendo la decisione di rigetto dell’opposizione destinata a rimanere salda nella ratio incentrata sulla inosservanza dell’onere della prova, rivelatasi esatta (per tutte Cass. n. 2108-12, Cass. Sez. U. n. 7931-13).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.