Corte di Cassazione sentenza n. 9407 depositata il 17 aprile 2018

LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO E DELL’IMPRESA COSTRUTTRICE DEL MACCHINARIO – CORRESPONSABILITA’

Rilevato

che la Corte d’appello di Venezia accertò la corresponsabilità dell’impresa costruttrice del macchinario A. s.r.l e del datore di lavoro R.Z. nella causazione dell’infortunio sul lavoro occorso a C.M., dopo aver accolto in parte l’appello della A. s.r.l.;

che la stessa Corte accolse anche l’appello della C. s.r.l., società che aveva venduto il predetto macchinario a R.Z., accertando l’intervenuta decadenza della domanda proposta in primo grado nei confronti di tale società;

che di conseguenza la predetta Corte condannò la A. a pagare all’Inail l’importo di € 43397,00 e a C.M. quello di € 16.961,40, mentre condannò R.Z. a corrispondere all’Inail la somma di € 101.261,00 e quella di € 39.576,00 a C.M., oltre accessori;

che, infine, la Corte di merito condannò R.Z. ed A. al pagamento delle spese di C.T.U. e di quelle di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore dell’Inail e di C.M., mentre le compensò in ragione di 1/3 tra lo R.Z. e la stessa A., ponendo i residui 2/3 a carico di R.Z.;

che condannò R.Z. alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore della C. s.r.l., mentre le compensò tra quest’ultima, Inail e C.M.;

che condannò la ditta R.Z. a restituire alla società A. quanto pagato da quest’ultima al C.M. in eccedenza rispetto al dovuto;

che a seguito di ricorso principale per cassazione della A. s.r.l ed incidentale dell’Inail, questa Corte, con sentenza n. 24442/2016, ha riunito i predetti ricorsi e li ha rigettati, compensando le spese tra A. s.r.l. in liquidazione ed Inail, mentre ha condannato la A. al pagamento delle spese processuali nei confronti di R.Z., C. – NCE – S.r.l. e C.M., liquidate in euro 3000,00, oltre spese vive per € 100,00 ed accessori di legge per ciascuna parte; che ha, altresì, condannato l’Inail al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di R.Z. e C.M., liquidate in euro 3000,00, oltre € 100,00 per spese vive ed accessori di legge, per ciascuno;

che per la revocazione di tale sentenza ricorre l’Inail con un solo motivo, limitatamente al capo di condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di R.Z. e C.M., rimasti entrambi intimati;

che C.M., R.Z., A. s.r.l. in liquidazione (già A. s.p.a.) e C. Nce S.r.l. (già C. s.r.l), rimangono solo intimati;

Considerato

che con un solo motivo, dedotto per errore di fatto in relazione all’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., l’Inail sostiene che la Corte di Cassazione è incorsa in errore di fatto laddove lo ha condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti di R.Z. e C.M., pur essendo questi ultimi rimasti intimati rispetto al proprio ricorso incidentale, a fronte del quale aveva resistito in giudizio con controricorso solo la società C. s.r.l.; che il ricorso è fondato;

che in effetti l’Inail proponeva ricorso incidentale esclusivamente riguardo al capo della sentenza della Corte d’appello di Venezia che aveva escluso la possibilità di estendere automaticamente la sua domanda di regresso nei confronti della società venditrice del macchinario (in relazione al quale era stata dedotta la mancanza del dispositivo di interblocco) utilizzato dal lavoratore infortunatosi, vale a dire la società C. s.r.l.; che solo quest’ultima società resisteva al ricorso incidentale, mentre il datore di lavoro R.Z. ed il lavoratore infortunatosi C.M. rimanevano intimati, senza svolgere alcuna attività difensiva avverso l’impugnazione incidentale dell’Inail;

che, in realtà, anche dalla intestazione della sentenza oggetto di revocazione n. 24442/2016 di questa Corte emerge che rispetto al ricorso incidentale dell’Inail la società A. s.r.l in liquidazione, R.Z. e C.M. rimanevano solo intimati;

che, pertanto, è evidente l’errore di fatto in cui è incorsa questa stessa Corte nel momento in cui, dopo aver rigettato il ricorso incidentale dell’Inail, ha condannato lo stesso ente al pagamento delle spese processuali nei confronti di R.Z. e C.M., nonostante questi ultimi non avessero resistito al predetto ricorso, essendo rimasti solo intimati;

che, in definitiva, essendo evidente l’errore in cui è incorsa questa Corte, va accolto il presente ricorso e, per l’effetto, la sentenza n. 24442/2016 va revocata nella sola parte in cui l’Inail è stato condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti di R.Z. e C.M.; che le spese del presente giudizio di revocazione possono compensarsi dal momento che R.Z. e C.M. non si sono costituti, per cui non vi è stato alcun contraddittorio al riguardo, e considerato, altresì, che i medesimi non hanno avuto alcun contributo nella determinazione del presente errore revocatorio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e revoca la sentenza n. 24442/2016 di questa Corte nella parte in cui ha condannato l’INAIL al pagamento delle spese processuali nei confronti di R.Z. e C.M.. Spese compensate.