Corte di Cassazione sentenza n. 978 depositata il 17 gennaio 2018 – In tema di imposte ipotecarie, la locuzione “stesso atto”, contenuta nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 4, comma 1, deve intendersi attesa la finalità della norma, tesa ad evitare un eccesso impositivo – come identità dì titolo di iscrizione, conseguendone, così, l’assoggettamento alla sola imposta fissa della formalità relativa alla seconda cancellazione di un’ipoteca giudiziale accesa presso due diverse Conservatorie in relazione ad un unico debito ed in virtù dello stesso titolo di iscrizione