CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 979 depositata il 16 gennaio 2023
Tributi – IRPEG – IRAP – Rimborso – Rinuncia all’azione ed all’istanza di rimborso – Cessata materia del contendere
Fatti di causa
1. La R.Q. s.p.a. ricorreva innanzi la C.t.p. di Milano avverso il diniego di istanza di rimborso IRPEG, per l’anno di imposta 2003, opposto dall’allora ufficio locale di Milano 3, con la quale la medesima società chiedeva, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il rimborso dell’importo di € 3.028.967,00 quale maggiore IRPEG, non dovuta, in relazione all’IRAP stanziata a conto economico per l’anno 2003, oltre interessi; in particolare, la società chiedeva, oltre alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di diniego di rimborso n. 115008/08 del 19 novembre 2008, in via subordinata, la remissione degli atti alla Corte Costituzionale per la valutazione della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La C.t.p. adita, ove si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, respingeva il ricorso.
3. Avverso questa decisione, proponeva appello la società contribuente, nuovamente invocando l’applicabilità, in proprio favore, dell’art. 6 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 e la C.t.r. lombarda, dinanzi alla quale si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, con la sentenza n. 6/45/13, depositata il 2 gennaio 2013, accoglieva parzialmente l’appello ritenendo legittima l’istanza di rimborso «limitatamente ad un ammontare pari alla quota parte da quantificare dall’Agenzia delle Entrate dell’IRPEG versata in relazione alla mancata detrazione dell’IRAP divenuto detraibile ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, atteso che la domanda da presentare secondo le modalità stabilite col provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate è attinente solo ai rimborsi dei periodi di imposta in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del suddetto d.l., era ancora pendente il termine previsto dall’articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, tra i quali non vi è il l’anno 2003».
5. Avverso la sentenza della C.t.r., l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La R.M. s.p.a., quale società incorporante la R.Q. s.p.a. si è costituita con controricorso.
Con atto del 24 luglio 2019, la società contribuente ha manifestato la sua volontà di rinunciare all’azione promossa per l’impugnazione del diniego di rimborso in oggetto.
La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 23 novembre 2022, per la quale non sono state depositate memorie.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per motivazione apparente per incomprensibilità e contraddittorietà, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l’istanza di rimborso non riguardasse l’anno 2003.
1.2 Con il secondo motivo di ricorso (subordinato), così rubricato: «Violazione dell’art. 6 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 e dell’art. 2, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta, in via subordinata, l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha richiamato la normativa di cui all’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008 in un caso in cui non era applicabile.
1.3 Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. (subordinata)» l’Agenzia lamenta, in via subordinata, l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto di fare applicazione dell’art. 2 del d.l. n. 201 del 2011 che riconosce la deducibilità dell’IRPEG sulla quota parte dell’IRAP calcolata sull’intero costo del lavoro laddove, invece, l’istanza di rimborso si riferiva all’intera IRAP pagata (di cui appunto chiedeva il rimborso) e non dell’IRAP relativa al costo del personale.
2. Va premesso che, con atto del 24 luglio 2019 la società controricorrente, in persona del dott. R.B., procuratore della società, appositamente delegato con procura notarile a rinunciare all’azione ed all’istanza di rimborso, ha manifestato la sua volontà di rinunciare all’azione promossa con l’impugnazione del provvedimento di diniego per cui è causa; in calce al documento vi è annotazione dalla quale risulta che l’Agenzia delle Entrate ha preso atto della rinuncia all’azione, «senza nulla accettare se non la mera compensazione delle spese di lite».
Quindi, non essendo stata la rinuncia della società controricorrente accettata dalla Agenzia ricorrente, la stessa non può valere ai fini della dichiarazione di estinzione del processo ex art. 306 cod. proc. civ.
Peraltro, dalla dichiarazione depositata emerge una manifestazione di volontà di rinunciare alla pretesa sostanziale laddove si afferma di rinunciare all’azione promossa innanzi alla C.t.p. di Milano per l’impugnazione del provvedimento di diniego di rimborso n. 115008/08 del 19 novembre 2008 nonché all’istanza di rimborso IRPEG presentata dalla R.Q. s.p.a. in relazione al periodo di imposta 2003 per effetto dell’indeducibilità dell’IRPEG e dell’IRAP.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia all’azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell’attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, peraltro, essa presuppone il riconoscimento dell’infondatezza dell’azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima; a queste condizioni la rinuncia all’azione determina, indipendentemente dall’accettazione della controparte, l’estinzione dell’azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d’ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (C.Cass. 23/07/2019, n. 19845).
Pertanto, la rinunzia alla domanda, ovverosia all’azione, non ha bisogno dell’accettazione della controparte, che non ha interesse alla prosecuzione del giudizio con la conseguenza che l’effetto della rinuncia è la cessazione della materia del contendere, laddove espressamente si dichiara di rinunciare all’istanza di rimborso IRPEG presentata dalla R.Q. s.p.a. in relazione al periodo di imposta 2003 per effetto dell’indeducibilità dell’IRPEG e dell’IRAP.
3. In conclusione, va dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, atteso che essa è stata espressamente accettata dall’Agenzia.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese del giudizio.
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