Corte di Cassazione sentenza n. 9927 depositata il 20 aprile 2018
FALLIMENTO – RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO – ORDINE DI DISTRIBUZIONE – CREDITORI PRIVILEGIATI – SOCIETA’ PROFESSIONALI – AVVOCATO – CREDITO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI – AMMISSIONE AL PASSIVO – PRIVILEGIO – SPETTANZA – CONDIZIONI – FATTISPECIE
FATTI DI CAUSA
1. L’avv. M.D., nella qualità di socio e legale rappresentante della società tra diversi esercenti la professione legale, depositava presso il Tribunale di Forlì, in data 7 ottobre 2011, istanza, L. Fall., ex art. 93, per l’ammissione al passivo del Fallimento (omissis) s.r.l. in liquidazione del proprio credito per prestazioni professionali eseguite a favore della fallita, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 2.
2. Il giudice delegato – con il decreto in data 22 marzo 2012, con il quale dichiarava l’esecutorietà dello stato passivo – ammetteva il credito al chirografo, non ritenendo applicabile il suddetto privilegio ai crediti vantati dalle società tra professionisti. Il Tribunale di Forlì, con decreto n. 1261/2012, depositato il 15 novembre 2012, rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta dal M., ribadendo quanto statuito dal giudice delegato, circa l’inapplicabilità del privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2, alle società tra professionisti.
3. Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso l’avv. M.D., quale socio e legale rappresentante della società tra professionisti avvocati M., Ma., Mo., Mi. e T., affidato a due motivi. Il Fallimento (omissis) s.r.l. in liquidazione non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i due motivi di ricorso, l’Avv. M. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 2, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
1.1. Il ricorrente censura l’impugnato decreto nella parte in cui rigettando l’opposizione allo stato passivo proposta dall’avv. M.D. – ha confermato la non ammissione del credito del legale, per prestazioni professionali svolte a favore della società (omissis) s.r.l. in liquidazione, nel passivo del fallimento di detta società con il privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 2, già disposta dal giudice delegato con il decreto di esecutorietà dello stato passivo in data 22 marzo 2012. Sostiene l’istante che il fatto che il medesimo sia socio e legale rappresentante di una società tra professionisti esercenti la professione legale non escluderebbe l’operatività del privilegio, avendo il M. svolto “materialmente e personalmente” le prestazioni in favore della (omissis) s.r.l., in forza di mandato congiunto con altro legale non facente parte della predetta società di professionisti.
2. Le censure sono infondate.
2.1. Va osservato che il privilegio generale sui mobili del debitore, previsto dall’art. 2751 bis c.c., n. 2, garantisce solo i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d’opera per il lavoro personale svolto in forma autonoma, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale. Quest’ultima fattispecie ricorre necessariamente ogni qual volta venga in considerazione l’ipotesi di compensi dovuti a professionisti che esercitino la loro attività lavorativa in forma societaria (Cass., 18/04/2000, n. 5002).
2.2. Certo il fatto che il creditore sia inserito in un’associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, non può comportare di per sé – quale conseguenza automatica ed indefettibile – la non applicabilità del privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c.. E tuttavia, è pur sempre necessario che – in siffatta ipotesi – il rapporto di prestazione d’opera si instauri esclusivamente e direttamente tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un’attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento (Cass., 22/10/2009, n. 22439; Cass., 11/07/2013, n. 17027).
In tale prospettiva, si è di recente affermato che la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.p.c., n. 2. Resta, tuttavia, salva l’ipotesi – nella quale il privilegio può trovare applicazione – che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione professionale (Cass., 31/03/2016, n. 6285).
2.3. Ebbene, nel caso di specie, lo stesso ricorrente ha affermato (p. 3 del ricorso) di avere “dedotto nella domanda di ammissione al passivo” di avere svolto le prestazioni professionali “nella indicata qualità di socio e legale rappresentante della società tra professionisti (…)”, sia pure formalmente, poiché in realtà tali prestazioni sarebbero state svolte dal medesimo “materialmente e personalmente”. Il M. ha, dunque, proposto domanda di ammissione al passivo fallimentare nella qualità di socio e legale rappresentante di una società tra professionisti, derivandone – per le ragioni suesposte – la presunzione che il rapporto non si sia svolto tra la beneficiaria delle prestazioni ed il medesimo personalmente, bensì da quest’ultimo nell’interesse della suddetta società tra esercenti la professione legale.
Nè l’odierno ricorrente ha fornito nel giudizio di merito una prova idonea a superare la presunzione in parola, avendo il tribunale accertato che il medesimo non aveva “in alcun modo dimostrato il carattere personale della prestazione, essendosi limitato a chiedere l’acquisizione del fascicolo d’ufficio contenente l’istanza di ammissione al passivo del fallimento senza produrre alcun utile documento”. Anche in questa sede, peraltro, il M. si è limitato a reiterare le questioni in fatto proposte ed esaminate dal giudice di merito, la cui riproposizione è del tutto inammissibile nel giudizio di legittimità (Cass., 04/04/2017, n. 8758).
3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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