CORTE DI CASSAZIONE – Sez. lav. – Ordinanza 18 maggio 2020, n. 9089
Diritto all’inquadramento nel profilo professionale – Criterio di riferimento – Mobilità del personale – Competenza dell’ente di destinazione per l’esatto inquadramento
Ritenuto
1. Che la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 9966 del 2013, accoglieva la impugnazione proposta dal Ministero dell’economia e delle finanze nei confronti di M.D. avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma, e per l’effetto rigettava la domanda proposta dal lavoratore.
2. Il Tribunale aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all’inquadramento nel profilo di operatore amministrativo-tributario, II area, posizione economica F2, del CCNL Ministeri (ex V qualifica funzionale), equivalente al profilo di provenienza da altra amministrazione, condannando il convenuto Ministero alla ricostruzione della carriera.
3. La Corte d’Appello ha premesso che il lavoratore era stato assunto nel 1983 dall’Amministrazione delle Poste, con la qualifica di operatore di esercizio, ed era stato prima comandato e poi trasferito, a decorrere dal 1° marzo 2000, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, venendo inquadrato nel profilo coadiutore, IV qualifica funzionale, poi area B, posizione economica B1, del CCNL Ministeri.
Ha, quindi, affermato che non era applicabile alla fattispecie il decreto 10 luglio 1997 del Ministro delle poste e telecomunicazioni, invocato dal lavoratore.
4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore, prospettando tre motivi di impugnazione.
5. Resiste il Ministero dell’economia e delle finanze con controricorso.
Considerato
1. Che con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360. n. 3. cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2, 3 e 4, comma 7, del Decreto 10 luglio 1997 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto tale decreto uno strumento specifico relativo agli inquadramenti dallo stesso regolati, così escludendo l’applicazione dello stesso al personale dell’Amministrazione postale transitato non nel Ministero delle poste e telecomunicazioni, ma in altri Ministeri, come nel caso del ricorrente.
Dopo aver richiamato gli atti normativi che hanno preceduto il decreto e aver richiamato le premesse dello stesso, nonché l’art. 4, comma 7, e la tabella delle corrispondenze, il ricorrente evidenzia che l’equiparazione differenziata riguardava Vex Amministrazione postale, che anche in precedenza era oggetto di un organizzazione peculiare rispetto al Comparto Ministeri, e quindi il decreto doveva trovare applicazione anche con riguardo alla propria posizione.
A sostegno della mancanza di carattere speciale del decreto in questione, il lavoratore richiama pareri del Consiglio di Stato e dell’Avvocatura dello Stato, nonché giurisprudenza di merito del giudice ordinario e del giudice amministrativo.
2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, integralmente trasfuso nel comma 2 dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001. Disparità di trattamento. Omessa motivazione.
Nel richiamare l’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il ricorrente invoca il principio di parità di trattamento, a parità di mansioni.
La sentenza impugnata dà luogo a disparità di trattamento del ricorrente rispetto ad altre categorie di lavoratori che hanno ottenuto il giusto inquadramento.
Aggiunge che altri lavoratori, inoltre, in via di contenzioso o di normale riconoscimento, avevano avuto il corretto inquadramento.
3. I suddetti motivi, che censurano la statuizione della Corte d’Appello che ha escluso l’applicabilità, per l’inquadramento del lavoratore, del DM 10 luglio 1997, devono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro connessione.
Gli stessi non sono fondati.
3.1. La Corte territoriale si è uniformata ai principi già espressi da questa Corte con giurisprudenza consolidata (cfr. Cass., n. 10933 del 2011, n. 12250 del 2015, n. 4088 del 2016, n. 3 del 2017), secondo cui, in fattispecie come quella in esame, il criterio di riferimento per valutare l’esatto inquadramento non può essere il D.M. 10 luglio 1997. A tali principi si intende dare continuità non ravvisandosi nelle argomentazioni del ricorrente indicazioni per una diversa soluzione interpretativa.
Il d.l. n. 487 del 1993, art. 6, comma 2, conv. nella legge n. 71 del 1994, nello stabilire che una parte del personale dell’Amministrazione Postale sarebbe transitato nei ruoli del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, rinviava ad una apposita decretazione ministeriale il compito di stabilire un quadro di equiparazione fra qualifiche funzionali delPAmministrazione postale ed i profili professionali del dPR n. 1219 del 1984; venne così emanato il D.M. 10 luglio 1997.
Tuttavia, tale decreto ministeriale non trova applicazione nella specie.
Deve affermarsi, infatti, (cfr. Cass. n. 10933 del 2011) che, in tema di mobilità del personale, con riferimento al trasferimento del lavoratore dipendente dell’Ente Poste Italiane ad una Amministrazione pubblica (nella specie, Ministero dei trasporti e poi Ministero dell’economia e delle finanze, si v. pag. 9 del ricorso), compete all’ente di destinazione l’esatto inquadramento e la concreta disciplina dei rapporto di lavoro dei dipendenti trasferiti, dovendosi ritenere non estensibile la tabella di equiparazione allegata al DM 10 luglio 1997, relativa ai dipendenti trasferiti presso il Ministero delle Poste, la cui applicazione comporterebbe l’espropriazione, in danno dell’ente, dello specifico potere di gestione del rapporto nella fase dell’inquadramento professionale, in deroga al principio generale che tale potere attribuisce al datare di lavoro pubblico nell’ambito delle specifiche previsioni di legge e dei contratti collettivi.
3.2. Va, altresì, rilevato che, come la giurisprudenza ha costantemente affermato, il principio espresso dall’art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l’applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete (ex multis, CC. Lavoro, (.) n. 1037 del 2014 e CC, n. 19043 del 2017).
3.3. Si osserva, altresì che il profilo di censura con cui ci si duole di favorevoli esiti per altri lavoratori, in via giudiziaria o da parte del datore di lavoro, non osserva gli oneri di cui al l’art. 366 cod. proc. civ., atteso che non è riprodotto il contenuto dei documenti ai quali di intende fare riferimento, indicati genericamente come all. 1, già documenti 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del fascicolo di primo grado.
I requisiti imposti dall’art. 366 cod. proc. civ. rispondono ad un’esigenza che non è di mero formalismo, perché solo l’esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure.
4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980. Omessa motivazione.
Il ricorrente si duole dell’inquadramento operato dal Ministero dell’economia e delle finanze, atteso che non era stato fatto oggetto neanche dell’equiparazione dei profili professionali tra vecchio e nuovo ordinamento ministeriale.
4.1. Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente, limitandosi a prospettare la non correttezza dell’inquadramento, non deduce nel motivo in esame, di avere già ritualmente sottoposto al giudice del merito – riproducendo nel ricorso l’eventuale domanda proposta in primo grado e l’eccezione in appello – di aver contestato l’inquadramento effettuato secondo le previsioni del Comparto Ministeri, e di tale questione non è menzione nella sentenza della Corte d’Appello.
Pertanto, la censura in esame intende mutare i fatti costitutivi del diritto ed esorbitano dai limiti di una consentita “emendatio libelli, dando luogo ad un mutamento della “causa petendi ’ che consiste in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo, e pertanto inammissibile (Cass., n. 32146 del 2018).
4.2. Anche a voler considerare la doglianza di omesso esame quale denuncia di error in procedendo, la suddetta carenza del motivo preclude a questa Corte l’esame del fatto processuale, atteso che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, hanno precisato che, in ogni caso, la proposizione del motivo di censura resta assoggettata alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l’onere di rispettare il principio di specificità del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366, co. 1, n. 6 e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.), “sicché l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamato a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato”.
La parte ricorrente è tenuta ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, affinché il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di specificità del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass. n. 6225 del 2005; Cass. n. 9734 del 2004).
5. Il ricorso va rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Ai sensi del dPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00, per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del dPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
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