Corte di Cassazione, Sez. UU., sentenza n. 761 depositata il 12 gennaio 2022

competenza giurisprudenziale tributaria

Considerato che:

l’Azienda Ospedaliera di Cosenza propose ricorso, ex art.702 bis cod.proc.civ., innanzi al Tribunale di quella Città, e premesso  di essere creditrice nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. di una somma di denaro, incassata dall’Ente di riscossione a seguito di pignoramento presso terzi in esecuzione di una cartella di pagamento, chiese la condanna di Equitalia Servizi Riscossione s.p.a. al pagamento, di detta somma, a suo dire indebitamente trattenuta, dato che la Commissione tributaria provinciale, innanzi alla quale la cartella era stata impugnata dalla stessa Azienda, aveva dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto sgravio da parte dell’Ente impositore.

Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza resa il 22.11.2017, riteneva che, in mancanza di un riconoscimento formale da parte dell’amministrazione/ente impositore dell’obbligo di rimborso, la domanda di ripetizione dell’indebito rientrasse nell’ambito della giurisdizione del giudice tributario. Dichiarava, pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione tributaria provinciale di Cosenza.

Dopo la regolare traslatio iudict\ la Commissione tributaria provinciale di Cosenza, con ordinanza  n.178/2021  depositata  il  14 aprile 2021, rilevava non fosse dubbio che, nel caso in esame, la somma non fosse dovuta, come acclarato dalla sentenza  irrevocabile con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuto provvedimento di sgravio da parte dell’Ente impositore.

A fronte di ciò, il  giudice  tributario  riteneva  che  i  motivi, spendibili a fondamento della resistenza alla domanda di ripetizione, esulavano dall’esercizio del potere impositivo,  versandosi,  al  più  in tema di eventuale eccezione di  compensazione  e  che,  pertanto, andava ritenuta sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario.,. per cui  sollevava  conflitto negativo di giurisdizione, chiedendo a questa Corte la conseguente declaratoria.

Il  conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art.  380-ter  cod.proc. civ., del pubblico ministero, il quale ha  chiesto  dichiararsi  la giurisdizione del giudice ordinario; mentre, le  parti  del  giudizio  di merito, alle quali  l’ordinanza  per il  regolamento  è stata  comunicata, non si sono costituite.

Considerato che:

questa Corte, a Sezioni unite, ha reiteratamente statuito (n. 21893/09;  n.  25931/11;  n. 25977/16 e, di recente, Cass. n. 12150 del 07/05/2021) che, in tema di rimborso di  tributi,  spettano  al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall’erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dall’art. 2 del d.lgs. n. 546/92, di tutte le cause di cognizione aventi tributi per oggetto.

Ciò in  quanto  il  diritto  al rimborso  di un tributo  non dovuto  non si può incanalare nel  modello  dell’indebito  di  diritto  comune:  si devono, invece, osservare le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d’imposta e dalla legge sul contenzioso tributario. E, in base a quella speciale disciplina, le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso (specificamente, Cass., sez. un., 28 settembre 2016 n. 19069).

Perché sia ravvisabile un indebito di diritto comune tale da radicare la giurisdizione ordinaria occorre, quindi, un esplicito riconoscimento del diritto del contribuente al rimborso e la quantificazione della somma dovuta (espressamente in termini, Cass. n. 10725 del 22.07.2002; Cass. n. 21893/09, cit.).

Nel caso in esame, l’Azienda Ospedaliera ha agito innanzi al giudice ordinario chiedendo la condanna di Equitalia Sud s.p.a. al versamento di somma di denaro che tale concessionario  della riscossione  aveva incamerato,  a seguito di pignoramento  presso terzi, in esecuzione di una cartella di pagamento impugnata dalla stessa Azienda innanzi alla Commissione tributaria provinciale la quale, con sentenza divenuta irrevocabile, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito di provvedimenti di sgravio da parte dell’Ente impositore.  Per  quel che risulta,  in atti, Equitalia  Sud s.p.a., nel costituirsi in quel giudizio,  oltre a  rilevare il  difetto  di giurisdizione del giudice ordinario, ha eccepito l’esistenza di un ulteriore debito da parte dell’ASP di Cosenza e ha  chiesto  dichiararsene  la compensazione.

In applicazione dei superiori, condivisi, principi non appare revocabile in dubbio che la  controversia  appartenga  al  giudice ordinario.

Invero, pur in mancanza di formale riconoscimento da parte dell’Ente impositore, nella particolare fattispecie, rileva la sentenza, passata in cosa giudicata, della Commissione tributaria provinciale la quale, nel giudizio avente ad oggetto la cartella prodromica all’atto di pignoramento, ha dichiarato la  cessazione  della  materia  del contendere  a  seguito  di  provvedimento  di  sgravio  dell’Ente impositore.

Tale circostanza, peraltro, non ha formato  oggetto  di contestazione da parte dell’agente per la riscossione il quale,  come detto, ha bloccato la restituzione delle somme in virtù di un’eccezione di compensazione.

Può, allora, concordarsi con il P.M., che nel caso in specie, pur in assenza di formale riconoscimento, non costituisce oggetto di dubbio il fatto che la somma oggetto della richiesta non sia dovuta, dovendosi la sentenza, emessa a seguito dello sgravio, equipararsi quoad effectum al formale riconoscimento del diritto al rimborso.

In conclusione,  l’ordinanza  resa  il  22.11.2017,  nel  giudizio iscritto al n.r.g. 324/2017 dal Tribunale di Cosenza va cassata e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese per il carattere officioso del regolamento di giurisdizione.

P.Q.M.

Cassa l’ordinanza resa dal Tribunale di Cosenza;

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, Tribunale di Cosenza, innanzi al quale rimette le parti.