Corte di Cassazione, Sez. UU., sentenza n. 927 depositata il 13 gennaio 2022

competenza giurisprudenziale

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata il 9 ottobre 2014 e depositata  il  20 ottobre 2014 all’atto della costituzione per l’iscrizione  a  ruolo della causa, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo propose opposizione al decreto ingiuntivo per l’importo di € 15.343,74, notificatole il 18 luglio 2014 su domanda della I.S.  s.r.l. ed avente ad oggetto il pagamento  di somme per indennità di occupazione e oneri accessori inerenti alla locazione dell’immobile sito in  via  Bernini  49/51 di Palermo. Dopo aver disposto il passaggio  dal  rito  ordinario  al  rito speciale con ordinanza del 24 ottobre 2015, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 7477/2015, dichiarò inammissibile l’opposizione  perché  tardiva  rispetto  al  termine   stabilito dall’art. 641, comma 1, c.p.c., avendo riguardo alla data del deposito in cancelleria dell’atto di citazione erroneamente adoperato dall’opponente, in  quanto  il  decreto  ingiuntivo intimato concerneva  una  controversia  in  materia  di locazione, ai sensi dell’art. 447-bis c.p.c. Proposto gravame dall’Azienda Sanitaria_Provinciale di Palermo, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 75/2018 del 20 febbraio 2018, ha respinto l’appello. In particolare pronunciando sul secondo motivo di impugnazione, la Corte d’appello ha  ritenuto  fondata  la questione  di diritto  attinente  alla  violazione  dell’art.  4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, circa la salvezza degli effetti della domanda secondo le norme del rito seguito  prima  del mutamento, ma ha osservato che l’appellante si era limitata a chiedere genericamente la riforma della  sentenza  di  primo grado, senza prospettare alcuna questione di merito e senza chiedere nemmeno l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto, ha concluso la Corte di Palermo, nessuna utilità avrebbe potuto ricevere l’appellante dall’accoglimento del gravame in punto di effetti del mutamento del rito, mancando nell’atto di impugnazione la richiesta di rinnovazione dell’istruzione e di esame delle domande di merito.

L’Azienda Sanitaria  Provinciale di Palermo ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La I.S. s.r.l. in liquidazione ha notificato controricorso, contenente altresì ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi.

Con ordinanza interlocutoria  n.  13556/2021  del  18  maggio 2021, pr_onunciata all’esito dell’adunanza del  25  novembre 2020, la Terza Sezione civile, rilevata  la  sussistenza  di questione di diritto non decisa in senso univoco da precedenti pronunce della Corte, quanto alla natura di impugnazione o di ordinario giudizio di cognizione  del  procedimento  per opposizione a decreto ingiuntivo,  questione  incidente  anche sulla operatività del mutamento del rito ai sensi dell’art.  4 del d.lgs. n. 150 del 2011, ha rimesso il ricorso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.

E’ stata altresì acquisita la relazione predisposta dell’Ufficio del massimario.

Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme  di cui all’art.  23, comma  8-bis, d.l. 28 ottobre  2020, n. 137, convertito con  modificazioni  dalla  legge  18  dicembre 2020, n. 176.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso  dell’Azienda  Sanitaria  Provinciale di Palermo  deduce  l’errar  in procedendo  in riferimento  all’art. 346 c.p.c. ed al d.lgs. n. 150/2011, avendo errato la Corte d’appello di Palermo  a  ritenere  rìnuciati  e non riproposti, ex art. 346 c.p.c., i motivi e le domande formulate con l’atto di opposizione   a   decreto   ingiuntivo.   Le  censure   portate   alla sentenza di  primo  grado  dovevano,  infatti,  intendersi  già idonee ad investire i giudici  di  appello  della  pronuncia  sul merito della lite.

Il  secondo  motivo del ricorso dell’Azienda  Sanitaria  Provinciale di Palermo denuncia la violazione e falsa applicazione  del principio di conservazione degli atti ex art. 159 c.p.c. e del principio di libertà delle forme ex art. 121 c.p.c. in relazione all’applicazione dell’art. 346 c.p.c. fatta dalla Corte d’appello di Palermo, sempre quanto  alla  ravvisata  rinuncia  ai  motivi  ed alle domande di merito spiegati  nell’atto  di  opposizione  a decreto ingiuntivo, che dovevano, piuttosto, reputarsi implicitamente richiamati con l’appello avanzato.

Il terzo motivo del ricorso dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 342 c.p.c., tenuto conto  della  operatività  del  d.lgs.  n. 150/2011 e del principio di conservazione degli atti ex art. 159 c.p.c. Si critica  la parte della  sentenza  della Corte di Palermo che ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello dell’Azienda Sanitaria Provinciale, quanto alla ipotizzata contraddittorietà tra il  mutamento  di rito  inizialmente  disposto dal Tribunale, di per sé  implicante  il  riconoscimento  della ritualità dell’atto di citazione, e la successiva declaratoria di inammissibilità dell’opposizione adottata dal primo giudice. La Corte d’appello, dichiarando inammissibile il primo motivo di gravame, avrebbe trascurato la portata degli  effetti  del mutamento del rito ai sensi dell’art.  4  del  d.lgs.  n.  150  del 2011.

2. Il primo motivo del ricorso incidentale della I.S. s.r.l. denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011, dell’art. 426 in relazione all’art. 447-bis p.c., dell’art. 156 c.p.c. e dell’art. 645 c.p.c. La Corte  d’appello  avrebbe  errato  nel  reputare violato dal Tribunale l’art. 4, comma 5, del  d.lgs.  n.  150  del 2011, atteso che l’opposizione  a  decreto  ingiuntivo  non introduce un giudizio autonomo, né un grado autonomo, ma è soltanto una fase di un giudizio già pendente.

Il secondo motivo del ricorso incidentale della I.S. s.r.l. deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., per apparenza della motivazione concernente i presupposti di applicabilità dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011.

Il terzo motivo del ricorso incidentale  della  I.S. s.r.l. denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011, dell’art. 645 in relazione all’art. 447-bis c.p.c. e dell’art. 3, legge  n.  742  del 1969, come modificata dalla legge n. 162 del 2014, avendo la Corte d’appello comunque trascurato che la sospensione dei termini processuali di cui al citato art.  3 della legge 7 ottobre 1969, n.. 742, non si applica, tra le altre,  alle  controversie previste dall’art.  429  c.p.c.,  sicché  il  termine  per l’opposizione al decreto ingiuntivo notificato il 18 luglio  2014  sarebbe comunque venuto a scadenza già il 27 agosto 2014.

3. Il ricorso incidentale, giacché proposto su questione pregiudiziale di rito dalla parte comunque rimasta totalmente vittoriosa sul merito (nella specie, avente ad oggetto la inammissibilità per tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo,  inammissibilità  negata  dalla  Corte  di  Palermo con decisione esplicita) ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento  del    ricorso principale, come del resto espressamente indicato dalla controricorrente. Esso andrà perciò esaminato solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero nell’ipotesi di fondatezza del ricorso principale (Cass. Sez. Unite, 25 marzo 2013, n. 7381; Cass. Sez. Unite, 6 marzo 2009, n. 5456).

4. I primi due motivi del ricorso principale, proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono fondati nei termini di seguito precisati, mentre è inammissibile il terzo motivo del ricorso principale. 

4.1 La Corte d’appello, pur considerando pregiudizialmente fondata la  questione  attinente  alla  violazione  dell’art.  4, comma 5, del d.lgs. 150 del 2011 (circa  la  salvezza  degli effetti dell’opposizione a decreto ingiuntivo  erroneamente proposta con atto di citazione, anziché  con  ricorso,  ai  sensi degli artt. 447-bis, 414 e  415  c.p.c.,  giacché  comunque notificata entro il termine  di cui all’art.  641 c.p.c.),  ha  ritenuto non di meno infondato in gravame perché con esso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo non aveva riproposto alcuna questione di merito e neppure chiesto l’accoglimento dell’opposizione.

4.2 Tale statuizione finale è errata. 

Qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione pregiudiziale di rito, come nella specie  dichiarando  inammissibile  per  tardività l’opposizione a decreto ingiuntivo,  i  motivi  di  appello,  che norma dell’art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata, non possono concernere anche il merito  della domanda,  il quale non ha, del resto, neppure formato oggetto della pronuncia. In siffatta evenienza, l’impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla inammissibilità dell’opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l’opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33580; Cass. Sez. 5, 19 gennaio 2018, n. 1322; Cass. Sez. 5, 2 agosto 2017, n. 19216; Cass. Sez. 2, 4 novembre 2011, n. 22954;    Cass. Sez. 5, 9 giugno 2010, n. 13855; Cass. Sez. 3, 17 marzo 2010, n. 6481; Cass. Sez. 5, 8 marzo 2005, n. 5031; Cass. Sez. Lav., 1° luglio 2004, n. 12092).

4.3 E’ invece inammissibile il terzo motivo del ricorso dell’Azienda Sanitaria Provinciale di  Palermo, correlato alla dichiarazione di inammissibilità  del  primo  motivo  di  Può premettersi che i provvedimenti di carattere ordinatorio, comunque motivati, emessi nel corso    del   processo, quale anche l’ordinanza che disponga il passaggio dal rito ordinario al rito speciale ex  art.  426 c.p.c.,  non  possono  mai  pregiudicare la decisione della causa e possono essere, anche implicitamente, modificati o revocati: sicché, l’eventuale contrasto tra l’ordinanza che disponga il mutamento di rito e la successiva sentenza del medesimo giudice non può mai dar luogo a contraddittorietà di quest’ultima.

Ancor più a monte, di tale contraddittorietà della sentenza di primo grado non ha più alcun interesse a dolersi l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in quanto la questione degli effetti  del  mutamento  del  rito  sulla  tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo è stata poi  decisa  dalla Corte d’appello proprio nel senso voluto dalla  ricorrente principale.

5. L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale impone l’esame del ricorso incidentale condizionato. 

5.1 Secondo ordine logico, occorre iniziare dal  terzo  motivo del ricorso  incidentale  della I.S.  s.r.l., ove si  assume che la notificazione      dell’opposizione a decreto ingiuntiva era stata comunque tardiva, stante l’inapplicabilità della sospensione dei termini ex art. 3, legge n. 742 del 1969. Questa censura è inammissibile in quanto non supera lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

La costante giurisprudenza di questa Corte afferma che la sospensione del decorso dei termini processuali ai sensi dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n.  742,  trova applicazione nelle controversie in materia di locazione di immobili urbani ex art. 447-bis c.p.c. (quale quella in esame), atteso che la deroga stabilita dall’art. 3 della stessa legge n. 742 del 1969 per le controversie previste  dall’art.  429 (poi 409) c.p.c. concerne le controversie individuali di lavoro, individuate in base alla natura della causa, e non invece quelle che sono comunque disciplinate dal rito del lavoro (tra le tante, Cass. Sez. 6 – 3, 12 novembre 2015, n. 23193; Cass. Sez. 3, 22  dicembre  2011,  n.  28291;  Cass.  Sez.  3,  27/05/2010,  n. 12979; Cass. Sez. 3, 13 maggio 2010, n. 11607; Cass. Sez. 3, 30 aprile 2005, n. 9022; Cass. Sez. 3, 12 settembre 2000, n. 12028; Cass. Sez. 3, 28 marzo 2000, n. 3732).

5.2 Può ora passarsi all’esame del primo motivo del ricorso incidentale della I.S. s.r.l.

La sostanza di tale censura deduce che non poteva trovare applicazione in questo  procedimento  la  disciplina  sul mutamento del  rito  contenuta  nell’art.  4,  del  d.lgs.  n. 150/2011, con la conseguente salvezza degli effetti  della domanda proposta secondo le norme del rito erroneamente seguito, anche  ai fini dell’osservanza  del termine  di cui all’art. 641 c.p.c. Ciò perché, a dire della  ricorrente  incidentale,  con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo non “viene promossa” una controversia, non si introduce un giudizio autonomo  e neppure un grado autonomo, ma si apre soltanto una fase del giudizio già pendente.

5.3 L’ordinanza interlocutoria n. 13556/2021 resa il 18 maggio 2021 dalla Terza Sezione civile ricorda come le sentenze di queste Sezioni Unite 8 ottobre 1992, 10984 e n. 10985, e 18 luglio 2001, n. 9769, sia pure in tema di competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., abbiano sostenuto l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione. Viene peraltro evocata altresì la sentenza delle Sezioni Unite 8 marzo 1996, n. 1835, sempre in tema di competenza  dell’ufficio  giudiziario,  al  quale  appartiene  il giudice che ha emesso  il  decreto  ingiuntivo, ove si affermava che tale “innegabile profilo impugnatorio non fa assurgere l’opposizione ad ingiunzione al rango di un processo di impugnazione in senso proprio, per cui l’opposizione non potrà considerarsi un giudizio d’appello”.

L’ordinanza interlocutoria n. 13556/2021 avverte, così, che la questione, controversa anche in dottrina, inerente alla qualificazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo quale giudizio o grado autonomo, o quale semplice fase (eventuale) del giudizio ordinario già pendente, da rimeditare altresì alla luce del principio del giusto processo, è comunque rilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 4 del d. lgs. n. 150/2011, il quale si riferisce espressamente alla controversia che “viene promossa” in forme diverse da quelle previste dal medesimo presente decreto. Si richiama, infine, quanto affermato nell’ordinanza della Sesta Sezione di questa Corte n. 7071/2019, resa il 12 marzo 2019, secondo cui nell’opposizione a decreto ingiuntivo in materia  di  locazione, come tale soggetta  al rito speciale di cui all’art.  447-bis c.p.c., non può  rovare  applicazione  l’art.  4 del d.lgs.  n. 150 del  2011, il quale non attiene ai  procedimenti  di  natura  impugnatoria, come l’opposizione a decreto ingiuntivo.

5.4 Queste Sezioni Unite, in pronunce anche più recenti  di quelle menzionate nell’ordinanza interlocutoria, hanno avuto occasione  di soffermarsi  sulla natura del giudizio di opposizione al decreto di ingiunzione, costantemente negando che esso dia vita ad un procedimento di impugnazione. 

5.4.1 La sentenza 30 luglio 2008, n. 20604, a proposito delle conseguenze della mancata notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro e del decreto di fissazione dell’udienza, pur ritenendo applicabile per identità di ratio il principio dettato per l’appello, ha comunque rimarcato che il procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo deve “considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione”.

La sentenza 9 settembre 2010, n. 19246, relativa ai termini di costituzione  dell’opponente, ha affermato che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo “ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d’ingiunzione”.

La sentenza 10 luglio 2015, n. 14475, concernente la produzione in appello dei documenti già allegati con la domanda· d’ingiunzione, ha spiegato che la (eventuale) fase di opposizione a decreto ingiuntivo “completa il giudizio di primo grado”, trattandosi di “giudizio di primo grado bifasico”, sicché “le  due  fasi fanno parte di un medesimo  giudizio che si svolge nel medesimo ufficio”.

La sentenza 18 settembre 2020, n. 19596, in tema di esperimento del procedimento di mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, ha ribadito che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “è stato ormai da tempo definito da questa  Corte, con l’avallo di autorevole  dottrina, come suddiviso in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena” e che “[I]’ opposizione a decreto ingiuntivo non è l’impugnazione del decreto”.

Sebbene nel dibattito scientifico l’interpretazione propensa alla natura (anche) impugnatoria del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo non manchi tuttora  di  autorevole sostegno, confutazioni della stessa si trovano altresì nelle motivazioni di altre recenti sentenze di queste Sezioni Unite: la sentenza 27 dicembre 2010, n. 26128; la sentenza 23 luglio 2019, n. J.9889; la sentenza 14 aprile 2021, n. 9839.

5.4.2 Deve dirsi quindi stabilizzato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite quanto già affermava la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448: “l’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c. non è un’actio nullitatis o un’azione di impugnativa nei confronti dell’emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”.

5.5 L’applicabilità dell’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 e della relativa disciplina di mutamento del rito nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, quale giudizio di primo grado strutturato in due fasi, risulta poi più volte affermata, o comunque data per scontata, in alcune  pronunce  di  questa Corte, essenzialmente con riguardo al contenzioso in materia di liquidazione dei compensi di avvocato.

La sentenza di queste Sezioni Unite 23 febbraio 2018, n. 4885, ha chiarito che, a seguito dell’introduzione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (il quale fa, invero, esplicito riferimento all’opposizione proposta a norma dell’art. 645 c.p.c.), la controver-sia di cui all’art. 28 della legge n. 794 del 1942, come sostituito dal citato d.lgs., può essere introdotta anche con il procedimento per decreto ingiuntivo  ai sensi  degli artt.  633 e ss. c.p.c., e la relativa opposizione, da proporre con ricorso ai sensi degli  artt.  702-bis e ss.  c.p.c., è  disciplinata  dagli  artt.  3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.  n.  150  (oltre che dagli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.).

Degli effetti  del mutamento  del rito ex  art. 4 del  d.lgs.  n.  150 del  2011, ordinato  nell’ambito  di procedimento  per opposizione a decreto ingiuntivo erroneamente introdotto, si occupano, in particolare, Cass. Sez. 6 – 2, 5 giugno 2020, n. 10648; Cass. Sez.  2, 9 gennaio  2020, n. 186; Cass. Sez.  2,  26 settembre 2019, n.. 24069; Cass. Sez. 6 – 2, 18 maggio 2019, n. 13472; Cass. Sez. 2, 14 maggio 2019, n. 12796; Cass. Cass. Sez. 2, 5 ottobre 2018, n. 24515.

Va rimarcato, inoltre, che la Relazione Illustrativa al d.lgs. n. 150 del  2011 chiariva  che la  regola  posta  dal quinto  comma dell’art. 4 è diretta proprio “al fine di escludere  in  modo univoco l’efficacia retroattiva del provvedimento che dispone il mutamento [del rito]”, il che è stato inteso in dottrina come esplicitazione, appunto, della volontà legislativa  di abbandonare quella sorta di «conversione del rito con effetti retroattivi»   implicita    nella   valutazione    di   intempestività dell’atto di opposizione proposto secondo un modello formale erroneo.

5.6 Non di meno, la questione dell’inapplicabilità nel caso in esame della disciplina sul mutamento del rito contenuta nell’art. 4, del lgs. n. 150/2011, che  viene  sollevata  dal primo motivo del ricorso incidentale condizionato della I.S. s.r.l., può ritenersi fondata per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte ma comunque individuabile da questa Corte sulla base dei fatti accertati nelle fasi di merito ed esposti nei ricorsi principalè ed incidentale e nella stessa sentenza impugnata (ex multis, Cass. Sez. 3,  28 luglio  2017, n. 18775; Cass. Sez. 3, 22 marzo 2007, n. 6935).

5.6.1 Questo giudizio concerne una opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione,  come tale soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., norma che richiama altresì l’art. 426 c.p.c. per il passaggio dal rito ordinario  ex  163 e ss. c.p.c. a quello speciale.

5.6.2 Secondo una diffusa elaborazione dottrinale, la disciplina del mutamento del rito dettata  dall’art.  4 del d.lgs. n. 150 del 2011 opera unicamente, come prevede il primo comma della norma, «[q]uando una controversia viene promossa in forme diverse eta quelle previste dal presente decreto» (comma 1); altresì il terzo comma si riferisce alle modalità procedurali per il caso in cui «la controversia rientra tra quelle per le quali il presente  decreto  prevede  l’applicazione  del rito del lavoro»,  ed il quarto comma dispone che «la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto».

Il  decreto legislativo  1° settembre  2011,  n. 150, attua,  del resto,  la  delega  contenuta  nell’art ,  54 della  legge  18 giugno 2009,  n.. 69,  ai fini  della “riduzione e semplificazione  dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale”. Oggetto della delega di cui  al  citato  art.  54  della legge n. 69 del 2009 erano, dunque, “i procedimenti  civili  di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale”, da ricondurre ad uno dei modelli processuali “semplificati” previsti dal libro  secondo,  titolo  IV,  capo  I,  dal libro  quarto,  titolo I,  capo III-bis, o dal  libro  secondo,  titoli I  e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile.

L’art. 4 cit. rileva, pertanto, per i mutamenti di rito in favore di alcuno dei tre modelli elaborati dal  decreto  legislativo  n. 150/2011 ed in funzione della trattazione  dei  procedimenti speciali r·egolati dalle disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione. Detta disciplina non opera, invece, nelle ipotesi di mutamento dal rito ordinario al rito speciale delle  controversie  di  lavoro,  o viceversa, restando tali fattispecie tuttora regolate dagli artt. 426 e 427 c.p.c. Ciò è  dato  intendere  anche  dall’art.  2  del d.lgs. n. 150 del 2011, che, per le controversie assoggettate   al rito del lavoro dal Capo II del decreto legislativo, stabilisce espressamente l’inapplicabilità, fra  gli  altri,  degli  articoli  426, 427 e 439 del codice di procedura civile.

5.6.3 Ad identiche conclusioni sistematiche è giunta Cass. Sez. 3, 25 maggio 2018,    13072  (proprio  in ipotesi  di opposizione a decreto ingiuntivo  per  il  pagamento  di  canoni  locatizi proposta  con citazione  e non secondo il  rito di cui all’art.  447- bis c.p.c.), nel senso, cioè, che  l’art.  4 del  d.lgs.  n.  150  del 2011 disciplina esclusivamente il mutamento del rito in caso di controversia promossa in forme diverse da quelle previste nel medesimo decreto, e non costituisce una norma generale abrogativa e sostitutiva delle norme specifiche di cui agli artt. 426 e 427 c.p.c., che rimangono le norme generali di coordinamento tra rito ordinario  e  rito  lavoristico/locatizio (nello stesso senso, Cass. Sez. 6 – 3, 25 settembre 2019, n. 23909; Cass. Sez. 1, 11 giugno 2019, n. 15722).

5.6.4 In relazione all’opposizione a decreto  ingiuntivo  per crediti relativi  ad  un  rapporto  di  locazione  di immobili  urbani  – e perciò disciplinata dall’art. 447-bis c.p.c.  -,  che sia  proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché  con ricorso depositato  nella  cancelleria,  emerge  piuttosto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la necessità di procedere alla conversione dell’atto  introduttivo  secondo  il criterio di cui all’art. 156, comma 3, p.c.,  potendosi,  cioè, ritenere  tempestiva  l’opposizione,  nonostante  l’errore  sulla forma dell’atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall’art. 641 c.p.c. l’iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale  data,  la  stessa  sia  stata  notificata  alla  controparte (in materia di  controversie  di  opposizione  a  decreti  ingiuntivi per crediti derivanti  da  locazione,  fra  le più recenti:  Cass.  Sez. 6 – 3, 19 settembre 2017, n. 21671; Cass,  Sez.  6 – 3,  29 dicembre 2016, n. 27343;  Cass.  Sez.  3,  2  aprile  2009,  n. 8014; p”er l’applicazione, in generale,  del  principio  di conversione  nelle ipotesi di introduzione  del processo   – sia che si tratti  di  impugnazione  che  di  opposizione  a  decreto ingiuntivo – secondo un modello  formale  errato:  Cass.  Sez. Unite, 10 febbraio  2014, n. 2907; Cass. Sez. Unite, 8 ottobre 2013, n. 22848; Cass.  Sez.  Unite,  23  settembre  2013,  n. 21675; Cass. Sez. Unite, 14 marzo 1991, n. 2714).

Secondo tale orientamento, l’errore sulla forma dell’atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale “errore sul rito”), se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l’atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.). Essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sotteso, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l’intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito (arg. anche dall’art. 2966 e.e.). La pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaurazione del contraddittorio con la controparte, finisce così per correlarsi al compimento  dell’atto   che   rappresenta   ex  ante  il   corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostituita, oppure  al verificarsi  del  medesimo  effetto altrimenti  prodotto  ex  post  dall’atto  difforme  dal  modello legale,   allorché   la   fattispecie   possa   dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica.

5.6.5 Questo indirizzo interpretativo sul funzionamento della conversione nelle ipotesi di introduzione del processo  secondo un modello formale errato, in quanto, come visto, ribadito da ancora recenti interventi di queste Sezioni  Unite,  merita  di essere confermato anche per l’esigenza di assicurare un sufficiente  grado  di stabilità  di applicazione  (Cass., Sez. Unite 31 luglio  2012, n.  13620;  ,  Sez. Unite 6 novembre  2014, n. 23675).

5.6.6 Neppure può trascurarsi che proprio la vicenda processuale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di locazione, irritualmente introdotto con citazione tardivamente depositata, è stata oggetto di due pronunce della Corte Costituzionale.

Con l’ordinanza n. 152 del 2000, la Corte Costituzionale dichiarò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447-bis in relazione all’art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. La Corte Costituzionale richiamò i propri precedenti con cui era stata nègata l’irragionevolezza della diversa disciplina dell’opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario ed in quello di lavoro, finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia (ordinanza n. 936 del 1988); quindi invocò il principio della legale conoscenza delle norme, che non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte.

Con la sentenza n. 45 del 2018, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato  inammissibile  la  questione  di   legittimità costituzionale dell’art. 426 del codice di procedura  civile, sollevata; in riferimento  agli  artt.  3,  24  e  111  della Costituzione. La  questione  incidentale  di  legittimità costituzionale dell’art. 426 c.p.c.  era stata  posta  dal giudice a quo con riguardo alla interpretazione di  tale  norma  prediletta dalla Corte di cassazione, e quindi «nella parte in  cui  non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 e ss. c. p. c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento». Il remittente censurava la sanatoria dimidiata, e non piena, dell’atto non ritualmente introdotto «nelle forme ordinarie» (in luogo di quelle del rito speciale per esso previste) –  quale  unicamente  consentita dall’art. 426 c.p.c. -, perché non coerente con la sopravvenuta previsione normativa di cui all’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e nemmeno con  la disciplina  della  cosiddetta  translatio  iudicii  ex  art.  59, comma 2, della legge 18 giugno  2009, n. 69. La  sentenza  n.  45 del 2018 della Corte Costituzionale ha affermato che l’auspicata riformulazione del meccanismo di conversione  del rito sub art. 426 c.p.c. riflette “una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata, dell’atto irrituale, per raggiungimento dello scopo. Ma non per questo risponde ad una  esigenza  di reductio ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale disciplina (a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali”.

5.6.7 Sono, invero, evidenti,  le  notevoli  differenze  operative cui si perviene a seconda che l’errore sul modello dell’atto introduttivo del giudizio  di  opposizione  a  decreto  ingiuntivo risulti soggetto alla disciplina del mutamento del rito dettata dall’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 (ove, cioè, si tratti di controversia promossa in forme diverse da quelle regolate dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011), oppure soggetto tuttora all’operatività del prlncipio di conversione, il  quale comporta lo slittamento in avanti del momento  di  efficacia dell’atto (ove, cioè, sia adottata  la  forma  propria  del  rito ordinario in luogo di quella tipica del rito speciale delle controversie di lavoro, o viceversa). Si è dinanzi, tuttavia, all’esigenza di pervenire alla modifica di regole processuali, modifica che – per riprendere ancora le parole della sentenza n. 45 del.2018 della Corte Costituzionale – può apparire “di  per sé meritevole di considerazione, ma comunque rientrante nell’ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore”.

5.7 Va pertanto enunciato, ai sensi dell’art. 384, comma 1, p.c., il seguente principio di diritto:

Allorché l’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l’atto gli  effetti  del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria  entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c.”.

5.8 Alla luce di tale principio di diritto, il primo  motivo  de! ricorso incidentale condizionato della I.S. s.r.l. può dirsi fondato, essendo  comunque  accertata  una ragione che comportava l’inapplicabilità nel caso in esame della disciplina sul  mutamento  del  rito  contenuta  nell’art.  4,  del d.lgs. n. 150/2011, con particolare riguardo alla salvezza degli effetti sostanziali e  processuali  della  domanda  proposta secondo le norme  del  rito  erroneamente  seguito.  A  differenza di quantò affermato nella sentenza impugnata dalla Corte d’appello di Palermo a proposito  del  secondo  motivo  di gravame,  doveva  perciò  dichiararsi  inammissibile  perché tardiva l’opposizione proposta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo con citazione (notificata il 9 ottobre 2014 ma) depositat9 il 20 ottobre 2014 avverso il decreto ingiuntivo notificatole il 18 luglio 2014 su domanda della I.S. s.r.l. ed avente ad oggetto il pagamento di somme per indennità di occupazione e oneri accessori inerenti alla locazione dell’immobile sito in via Bernini 49/51 di Palermo.

5.8.1 L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale comporta l’assorbimento del secondo motivo  dello  stesso ricorso, perdendo di immediata rilevanza decisoria  la censura sulla motivazione adottata dalla Corte di Palermo in ordine ai presupposti di applicabilità  dell’art.  4, comma  5,  del  lgs.  n. 150 del 2011.

6. In definitiva, risultano fondati i primi due motivi del ricorso principale proposto dall’Azienda Sanitaria  Provinciale  di Palermo, mentre andrebbe dichiarato inammissibile  il  terzo motivo del ricorso La riconosciuta fondatezza del ricorso principale ha imposto l’esame del ricorso incidentale condizionato della  I.S.  s.r.l.,  del  quale risulta a sua volta fondato, per quanto esposto in motivazione, il primo motivo, rimanendo assorbito il secondo motivo, mentre sarebbe inammissibile il terzo motivo.

7. Atteso  il    carattere    di    unitarietà    e   contestualità    della emananda decisione, occorre allora considerare che la stessa deve limitarsi a correggere l’errar in iudicando contenuto nella motivazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.,  essendo  comunque conforme· al diritto il dispositivo della stessa,  con  cui  era rigettato l’appello avanzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo contro  la  declaratoria  di  inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo resa in primo grado dal Tribunale   di   Palermo.   Il    ricorso   incidentale   condizionato spiegato dalla  resistente  vittoriosa  I.S. s.r.l. consente, invero, sulla base dei fatti accertati dai giudici di merito, di pervenire allo stesso risultato raggiunto  nella sentenza impugnata, sia pure all’esito della diversa  soluzione data in motivazione con riguardo alla questione pregiudiziale  di rito che aveva visto vincitrice la ricorrente principale, senza necessità di rimettere la causa al giudice di rinvio, con conseguente reiezione sia del ricorso principale che del ricorso incidentale.

8. Devono in definitiva rigettarsi sia il ricorso principale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, sia il ricorso incidentale condizionato della I.S. r. I., compensandosi tra  le parti  le spese  del giudizio  di cassazione in ragione della reciproca soccombenza e della novità della questione.

Sussistono i presupposti processuali  per  il  versamento  –  ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive  impugnazioni, se dovuto.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art.  13, comma  1-quater del d.P.R.  115 del  2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato  pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.