Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 10480 depositata il 21 aprile 2026
finanziamenti e le garanzie dei collaboratori sono indici di società occulta – differenza tra società di fatto occulta e società irregolare apparente
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Fermo, con decreto pronunciato a seguito della camera di consiglio del 1° ottobre 2024, ha rigettato la richiesta della Liquidatela Giudiziale Calzaturificio RS di R.S. di estensione della liquidazione a R.D. (padre di R.S.) e a R.P. e R.A., ritenendo non provata la sussistenza di una società di fatto tra i predetti.
2. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza qui impugnata, ha – in accoglimento del reclamo della liquidatela giudiziale – dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di R.P., R.A. ed eredi di R.D. in estensione della Liquidazione giudiziale dell’impresa individuale Calzaturificio RS R.S.. Nella pronuncia è stata preliminarmente rigettata l’eccezione di tardività del reclamo per essere stato proposto oltre il termine dell’art. 50, comma 2, CCII, essendo stato comunicato il decreto impugnato tardivamente dalla cancelleria per impossibilità dell’invio tramite il sistema ministeriale, come risultante dalla documentazione prodotta.
3. Nel merito, per quanto qui ancora rileva, il giudice del reclamo ha preso atto del decesso di R.D. e ritenuto sussistente una società di fatto in cui i soci hanno operato come soci occulti, per cui nei loro confronti non opera il limite per l’assoggettamento a liquidazione giudiziale di cui all’art. 256, secondo comma, CCII. In relazione allo status di soci di fatto, la Corte di Appello ha escluso rilevanza alla circostanza che i reclamati fossero indicati quali collaboratori familiari, avendo prestato garanzie personali a favore di quattro istituti di credito, concesso in comodato gratuito l’immobile in cui veniva esercitata l’attività di impresa, nonché pagato i debiti maturati dall’impresa individuale nei confronti degli istituti di credito; tali attività si collocano ben al di là – ha statuito il giudice del reclamo – del ruolo di collaboratori familiari, trattandosi di condotte sistematiche di sostegno all’attività di impresa, avvenuta attraverso l’estinzione dei debiti bancari e la messa a disposizione dell’immobile aziendale a titolo gratuito, esentando l’impresa dalla relativa spesa.
4. Propongono ricorso per cassazione R.P. e R.A., affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la liquidatela giudiziale con patrocinio a spese dello Stato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto nella parte in cui la sentenza impugnata «ha stabilito che deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del reclamo in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 50, comma 2, CCII». Osservano i ricorrenti che la Liquidatela non avrebbe fornito la prova della effettiva notifica del ricorso da parte della cancelleria del decreto di rigetto, a seguito dello scioglimento della riserva assunta in data 25 luglio 2024. Deducono i ricorrenti che il decreto impugnato come allegato «8113313s» è stato depositato in data 1° ottobre 2024 e che lo stesso allegato «8113313s» è stato comunicato alle parti a mezzo PEC in formato pdf, messaggio al quale avrebbe fatto seguito ulteriore comunicazione della cancelleria in data 22 ottobre 2024, proveniente da altro indirizzo, secondo cui sarebbe stato comunicato il medesimo decreto «mediante allegazione di file in formato “pdf” denominato “46-1-2023”». Deducono, pertanto, che il file tardivamente notificato alla Liquidatela sarebbe diverso da quello notificato originariamente e perverrebbe da un indirizzo diverso, dunque irrilevante ai fini della decorrenza del termine ad impugnare.
2. Il motivo è inammissibile in quanto intende rivalutare un accertamento in fatto operato dal giudice del reclamo, che ha ritenuto che la comunicazione del decreto alla Liquidatela giudiziale è intervenuta in data 22 ottobre 2024. La Corte di Appello ha, difatti, accertato che il decreto di rigetto era stato notificato alla Liquidatela in ritardo per «impossibilità dell’invio direttamente dal sistema ministeriale e dal fascicolo” nel quale era stato emesso». La data indicata del «22.19.2024» è un refuso, corretto dagli stessi ricorrenti nella data del 22 ottobre 2024 (pagg. 2, 8 ric.), data alla quale la Corte di Appello accerta l’effettiva proposizione del reclamo. Parimenti, la sentenza impugnata ha accertato che la notificazione del decreto non era avvenuta in precedenza stante «l’impossibilità dell’invio direttamente dal sistema ministeriale e dal fascicolo” nel quale era stato emesso». L’accertamento in fatto secondo cui la ritardata notificazione del provvedimento impugnato è dipesa da una disfunzione dell’applicativo non è censurabile in sede di legittimità.
3. In ogni caso, il motivo difetta di specificità, circa la asserita diversità del file notificato in data 22 ottobre 2024 rispetto al decreto originario, nonché rispetto al contenuto della asserita preventiva notifica ricevuta dalla Liquidatela.
4. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 10 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che i ricorrenti avrebbero operato come soci occulti e, pertanto, nei loro confronti non sarebbe operante la decadenza annuale per l’assoggettamento a liquidazione giudiziale. Deducono i ricorrenti di non avere mai svolto attività imprenditoriale, ma di essere stati inquadrati come lavoratori dipendenti dell’impresa individuale, né avrebbero svolto attività direttiva o gestionale o intrattenuto rapporti con banche, clienti e fornitori, con conseguente difetto di prova dello svolgimento dell’attività in comune con l’imprenditore individuale. Deducono, inoltre, la necessaria esteriorizzazione del rapporto sociale idoneo a ingenerare un affidamento incolpevole dei terzi circa l’esistenza di un vincolo societario, non sussistente sulla base delle mere relazioni di natura familiare. Osservano, inoltre, i ricorrenti che l’avere prestato fideiussioni non comporta l’esistenza di un vincolo come soci di fatto.
5. Il motivo è infondato nella parte in cui si deduce (sia pure in relazione al parametro normativo previsto per la disciplina abrogata anziché in relazione all’art. 256, comma 2, CCII), il termine di decadenza annuale ai fini dell’assoggettamento a procedura concorsuale liquidatoria, in quanto detto termine (applicabile anche alla liquidazione giudiziale) presuppone la cessazione dell’attività e cancellazione dal registro delle imprese. Negli stessi termini che per l’estensione del fallimento, tale termine non può trovare applicazione per quegli imprenditori che neppure siano stati iscritti nel menzionato registro, in quanto si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all’adempimento formale dell’iscrizione (Cass., n. 5520/2017; Cass., n. 6029/2021).
6. Il secondo motivo è poi infondato nella parte in cui deduce l’inesistenza della ‘società di fatto occulta’. La giurisprudenza di questa Corte ritiene l’esistenza della società di fatto non riconoscibile per i terzi (altrimenti detta «occulta») nei casi in cui si accerti che – a fronte della spendita del nome dell’attività economica in proprio da parte di un imprenditore individuale (già assoggettato a procedura concorsuale liquidatoria) – l’attività economica svolta da costui sia riferibile a un soggetto collettivo (società di fatto o irregolare), distinto dall’imprenditore individuale (Cass., n. 36378/2023), nell’ambito della quale i soci che non spendono il nome dell’attività ne condividono, tuttavia, il rischio, benché l’attività sia – ma solo apparentemente – svolta dal soggetto già dichiarato insolvente.
7. Ciò che contraddistingue la società di fatto non riconoscibile è – secondo osservazione dello stesso ricorrente – l’accertata esistenza di un «fondo comune», ossia la «partecipazione di tutti i soci all’esercizio dell’attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell’ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio “comune”, sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 c.c.)», che attribuisce solidità alla decisione di condivisione del rischio, a fronte del fatto che «le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio» (Cass., n. 14365/2021; conf. Cass., n. 204/2024; Cass., n. 6030/2021; Cass., n. 17925/2016; Cass., n. 10107/2016).
8. Si tratta di fenomeno economico «alternativo» (diversamente da quanto deducono i ricorrenti) rispetto a quello della società irregolare apparente (Cass., n. 14580/2011; Cass., n. 16829/2013; Cass., n. 11342/2024), in cui rileva nei rapporti esterni «l’esteriorizzazione del vincolo sociale – ossia l’idoneità della condotta ad ingenerare all’esterno il ragionevole affidamento circa l’esistenza di una società» (Cass., n. 24633/2021). Nel caso della società non riconoscibile diviene, invece, fondamentale accertare l’esistenza di attività gestorie da parte dei soggetti coinvolti nella iniziativa economica collettiva, ove le condotte di coloro che non spendono il nome di una società assumano di fatto un ruolo rivelatore, per il carattere di sistematicità e concludenza delle attività compiute, di un vero rapporto societario, tra le quali attività particolare significatività deve riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia ricollegabili a una costante opera di sostegno dell’attività dell’impresa per il raggiungimento degli scopi sociali (Cass., n. 27541/2019; Cass., n. 4385/2023).
9. Nella specie, la sentenza impugnata ha proprio accertato che le condotte di collaborazione dei ricorrenti con l’imprenditore (già assoggettato a procedura concorsuale liquidatoria) sono state sufficientemente e inequivocamente indizianti di tutti gli elementi del rapporto societario, quali garanzie personali a favore di quattro istituti di credito, concessione in comodato gratuito di un immobile in cui veniva esercitata l’attività di impresa, estinzione dei debiti bancari per intervenuti pagamenti con mezzi propri, attività che denotano l’assunzione e la condivisione dell’unico rischio di impresa e di messa a disposizione di mezzi (fondo comune) come l’apporto immobiliare, quale bene strumentale per lo svolgimento dell’attività di impresa. Con giudizio in fatto qui immune da censure, la sentenza impugnata ha accertato che si tratta di attività che si collocano ben oltre l’affectio familiaris e il ruolo di meri collaboratori familiari, assurgendo – in virtù della loro sistematicità – ad attività di sostegno all’attività di impresa e di assunzione del rischio di impresa. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
10. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. Le spese sono liquidate a favore dell’Erario, attesa l’attestazione di carenza di fondi della Liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore della Liquidatela Giudiziale e, per essa, in favore dell’Erario, che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.