Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 26303 depositata il 9 ottobre 2024

definizione di soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali secondo il prudente apprezzamento del giudice

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Trento, con decreto depositato in data 14 ottobre 2022, ha rigettato la domanda di esdebitazione proposta dall’imprenditore individuale T.J. entro l’anno dalla chiusura del proprio fallimento, dichiarato con sentenza del 2009, ritenendo che fosse di ostacolo al suo accoglimento, ai sensi dell’art. 142, primo comma, n. 6) l. fall., la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. emessa a carico dell’istante per il delitto di cui all’art. 217, secondo comma, l.f. (omessa tenuta di scritture contabili).

2. Il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto da T.J. contro la decisione è stato respinto dalla Corte d’ appello di Trento con decreto del 21.12.2022.

3. La corte di merito – dopo aver affermato, in riforma del provvedimento del primo giudice, che ricorrevano tutti i requisiti soggettivi richiesti ai fini dell’esdebitazione dal primo comma dell’art. 142 fall., in quanto la sentenza ex art. 444 c.p.p. non preclude l’accoglimento della domanda se, come nella specie, il reato è stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 445 comma 2 c.p.p., anche se non è intervenuta riabilitazione – ha ritenuto che difettasse il requisito oggettivo di cui al secondo comma della norma, perché, a fronte di un ammontare di crediti ammessi al passivo di euro 764.941,46 (di cui euro 643.999,86 privilegiati) l’attivo acquisito, di euro 31.334,38, era stato interamente destinato al pagamento dei creditori muniti del privilegio di cui all’art. 1751-bis, n. 1, soddisfatti nella misura del 44,81 %, mentre i creditori privilegiati complessivamente considerati avevano avuto soddisfazione nella misura del 4,86% e la totalità dei creditori, compresi quelli chirografari che non avevano ricevuto alcun pagamento, era stata soddisfatta nella misura irrisoria del 4,09%.

4. Il decreto è stato impugnato da T.J. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi e illustrato da memoria, cui l’INPS e l’ INAIL hanno resistito con separati controricorsi.

Gli altri creditori ammessi non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, che lamenta la violazione degli artt. 111 Cost. e 101 c.p.c., il ricorrente sostiene che la corte d’appello, dopo aver affermato la fondatezza del reclamo da lui proposto contro il decreto di rigetto del tribunale, sorretto esclusivamente dal rilievo dell’insussistenza del presupposto soggettivo di cui all’art. 142, 1° comma n. 6 l. fall., avrebbe inopinatamente verificato la ricorrenza del presupposto oggettivo (ricorrenza negata in primo grado, ma solo en passant, dai creditori costituiti INPS, INAIL e Studio M.) affrontando in tal modo un tema fuoriuscito dal processo e sostanzialmente nuovo -ancorché l’INPS, nel resistere al reclamo, avesse richiamato tutte le sue precedenti difese – senza attivare previamente il contraddittorio sul punto.

1.2 Il motivo è palesemente infondato, posto che è lo stesso ricorrente a riconoscere che la questione concernente la sussistenza o meno del requisito oggettivo previsto dal 2° comma dell’art. 142 l. fall. era stata introdotta innanzi al Tribunale di Trento (che l’aveva evidentemente ritenuta assorbita dal rilievo della mancanza di uno dei requisiti soggettivi) ed era stata riproposta in sede di reclamo dall’INPS (che, quale parte vittoriosa in primo grado, non era certo tenuta ad avanzare un reclamo incidentale per vederla esaminata).

Va dunque escluso che si trattasse di una questione nuova, mista di fatto e di diritto, sulla quale la corte d’appello avrebbe dovuto attivare previamente il contraddittorio.

2. Con il secondo mezzo, che denuncia violazione degli 142 l. fall. e. 116 c.p.c., il ricorrente contesta l’apprezzamento del giudice del reclamo in ordine all’irrisorietà della percentuale di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

2.2 Il motivo è fondato.

In materia d’esdebitazione, in effetti, il beneficio dell’inesigibilità verso il fallito dei debiti residui richiede, ai sensi dell’art. 142 comma 2 cit., che vi sia stato il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali.

Si tratta, tuttavia, di una condizione che s’intende realizzata, in un’interpretazione costituzionalmente orientata (e coerente con il favor per l’istituto già formulato dall’art. 1, comma 6, lett. a, n. 13 della legge delega n. 80/2005), anche quando alcuni dei debiti residui non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto (Cass. SU n. 24214 del 2011).

E’ stato poi ulteriormente precisato, proprio alla stregua dell’orientamento espresso da SU cit., che, al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione, alquanto generica e vaga, di “prudente apprezzamento del giudice” e di scongiurare il rischio di valutazioni arbitrarie, con pronunce difformi in presenza di situazioni identiche, l’art. 142 comma 2 l. fall. deve essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 della norma, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria” (cfr. Cass. n. 7550 del 2018; conf. Cass. n. 15246 del 2022).

La corte d’appello, lì dove ha escluso la sussistenza del presupposto richiesto dall’art. 142, comma 2°, l.fall., pur a fronte del pagamento dei creditori concorsuali nella misura del 4,09%, e cioè di una percentuale tutt’altro che irrisoria, si è posta, pertanto, in contrasto con i principi appena richiamati.

3. All’accoglimento del secondo motivo conseguono l’assorbimento del terzo, col quale il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 280 del lgs. n. 14/2019 (cd. “Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza”), in vigore a far data dal 15.07.2022, che non richiede più, ai fini della concessione del beneficio, la sussistenza del requisito oggettivo, e la cassazione del decreto impugnato.

4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel Pertanto, in accoglimento del reclamo, a T.J. va concesso il beneficio dell’esdebitazione.

5. Tenuto conto dell’andamento ondivago del procedimento, le spese del doppio grado di merito vanno interamente compensate fra le Quelle del giudizio di legittimità seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, in accoglimento del reclamo, concede a T.J. il beneficio dell’esdebitazione.

Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del procedimento di merito e condanna INPS e INAIL, in via fra loro solidale, a pagare al ricorrente quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500 per compensi e in € 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.