Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 11390 depositata il 29 aprile 2024

indennizzo da eccessiva durata di un processo

Premesso che:

1.  i ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono per la cassazione del decreto in epigrafe con cui la Corte di Appello di Messina ha rigettato la loro opposizione contro il decreto di rigetto del ricorso originario proposto per il riconoscimento dell’indennizzo da eccessiva durata di un processo promosso davanti al Tribunale di Messina da essi ricorrenti e da L.D., deceduta il 31 dicembre 2019, e protrattosi dal 2011 al 20 settembre 2019.

La Corte di Appello ha rigettato l’opposizione osservando che non risultava essere stato “prodotto alcun documento che attestasse la qualità di eredi degli istanti” rispetto a L.D.;

2. il ricorso è basato su un unico motivo con cui vengono lamentate la “invalidità” del decreto “per error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.” e “la nullità della pronuncia per violazione o falsa applicazione degli artt.112 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di decidere sulla domanda proposta dai ricorrenti”.

2.1 I ricorrenti evidenziano che il procedimento svoltosi davanti al Tribunale di Messina ed asseritamente durato un tempo irragionevole era stato promosso non dalla sola L.D. ma anche da essi ricorrenti e che la richiesta di equo indennizzo era stata avanzata dalla S.T. di M.A. & C. snc, da M.A.A., da M.M. e da M.B. e da questi ultimi due anche quali eredi di L.D..

Lamentano che la Corte di Appello ha deciso solo della domanda di indennizzo proposta da M.M. e da M.B. quali eredi di L.D. ed ha omesso di decidere della domanda proposta dalla S.T. di M.A. & C. snc, da M.A.A. e, in proprio, da M.M. e da M.B.;

3. deve osservarsi preliminarmente che i fatti evidenziati dai ricorrenti e di cui al superiore punto 2.1 sono confermati dal Ministero della Giustizia in controricorso;

4. il ricorso è fondato: la Corte di Appello ha pronunciato solo su una parte dell’opposizione -precisamente sulla parte relativa alla domanda di equo indennizzo avanzata da M.M. e da M.B. in qualità di eredi di D’Angelo Leonarda- ed ha trascurato la parte relativa alla domanda della S.T. di M.A. & C. snc, alla domanda di M.A.A. e alle domande proposte, in proprio, da M.M. e da M.B.: il vizio di omessa pronuncia è evidente;

5. il decreto impugnato deve essere cassato in riferimento a quanto dedotto in ricorso ferma invece restando la statuizione, non impugnata, di rigetto della opposizione proposta da M.M. e da M.B. quali eredi di D’Angelo Leonarda.

Il giudice di rinvio (Corte d’Appello di Messina in diversa composizione) regolerà anche le spese di questo giudizio;

PQM

la Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione.