Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 27575 depositata il 24 ottobre 2024

esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 26.9.2016 la società A. P. S.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3105/2016, con il quale il Tribunale di Padova le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 193.879,95 in favore dello Studio I. & Associati, a fronte dell’attività professionale di assistenza e consulenza tributaria dal medesimo prestata all’opponente.

Nella resistenza della parte opposta il Tribunale, con sentenza n. 2073/2018, accoglieva l’opposizione, configurando l’attività svolta dallo Studio I. & Associati come di mera assistenza tributaria.

Con la sentenza impugnata, n. 1954/2021, la Corte di Appello di Venezia riformava la decisione di prime cure, ritenendo che l’opera dello studio professionale fosse da configurare come consulenza tributaria, e non come mera assistenza, e condannava la società appellata al pagamento della somma di € 80.025,40 pari al compenso preteso dallo studio, ridotto del 20% in ragione della natura e delle caratteristiche della prestazione professionale e della limitata durata dell’incarico.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la A. P. S.r.l. unipersonale, affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso lo Studio I. & Associati.

Con istanza del 4.6.2024 la parte ricorrente ha invocato la riunione del presente ricorso a quello distinto dal numero di ruolo generale 26219/2022, avente ad oggetto una diversa sentenza resa dalla Corte di Appello di Venezia nei confronti di Capovilla Adriano, legale rappresentante di A. P. S.r.l. unipersonale.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rigettata l’istanza di riunione proposta da parte ricorrente, in quanto i due ricorsi, rispettivamente distinti dai numeri 31303/2021 e 26219/2022, sono stati proposti da diversi soggetti avverso differenti sentenze della Corte di Appello di Venezia. Non ricorrono dunque ragioni di connessione idonee a giustificarne la riunione.

Passando all’esame dell’unico motivo di ricorso, con essi la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato l’attività svolta dallo Studio I. & Associati in termini di consulenza tributaria, senza considerare tutte le evidenze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito e sulla scorta di una valutazione scorretta delle stesse.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello ha evidenziato che la società odierna ricorrente era risultata destinataria di un processo verbale dell’Agenzia delle Entrate, in relazione ad una complessa operazione, all’esito della quale le era stata contestata la sottrazione a tassazione di una plusvalenza di € 6.500.000 (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata). Ha inoltre ritenuto che lo Studio I. & Associati avesse non soltanto fornito prestazioni di assistenza tributaria, consistente nella predisposizione di documenti di routine senza una specifica  attività  valutativa,  ma  avesse  predisposto  memorie illustrative e ricorsi, intrattenuto molteplici rapporti con la Direzione Regionale delle Entrate, “… rispondendo ai quesiti proposti, studiando le operazioni poste in essere dalla società (scissioni, cessioni di quote, contratto di leasing) che richiedevano l’analisi di questioni di diritto e formulando le soluzioni percorribili dalla società al fine di definire nel modo più favorevole possibile la controversia”, in tal modo prestando “… una attività di analisi della legislazione fiscale in rapporto alle operazioni poste in essere con analisi dei costi e dei benefici per la cliente” con “… implicazioni su profili di diritto tributario … questioni affrontate complesse” con conseguente configurazione del “… quid pluris a cui la giurisprudenza di legittimità fa riferimento al fine di riconoscere la natura di consulenza alla prestazione professionale resa dallo Studio I., che per rispondere ai quesiti dell’Agenzia e impostare una prospettazione necessaria a tutelare la posizione della cliente, ha dovuto analizzare la corposa documentazione in possesso dell’Agenzia, trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ricostruire le operazioni poste in essere dalla società, connotandole giuridicamente anche per i conseguenti risvolti in materia di tassazione e ha offerto soluzioni, sulla base delle norme di riferimento, all’Amministrazione finanziaria e alla cliente per alleggerirne la responsabilità e ridurre le sanzioni” (cfr. pagg. 10, 11 e 12 della sentenza).

A tale articolata ricostruzione del fatto e delle prove la parte ricorrente contrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Peraltro, la tesi di parte ricorrente si fonda sull’erroneo presupposto, ripreso anche in memoria, secondo cui la parte controricorrente si sarebbe limitata ad un mero deposito documentale presso l’Agenzia delle Entrate, svalutando così la circostanza, evidenziata anche dalla decisione impugnata, secondo cui, al contrario, lo studio professionale aveva predisposto e depositato memorie difensive contenenti controdeduzioni e contestazioni alla richiesta proveniente dall’ufficio.

Infine la motivazione della sentenza impugnata non risulta, nel caso di specie, viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.