Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 1036 depositata il 16 gennaio 2025

RESPONSABILITA’ CIVILE  GENERALE

Svolgimento del processo 

1. Con ricorso YYY illustrato da successiva memoria, impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Parma n. 741/21, avverso la quale dalla Corte d’appello di Bologna è stato dichiarato inammissibile l’appello con ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c. L’intimato YYY Spa ha notificato controricorso.

2. La ricorrente ha agita in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’inadempimento del proprio consulente contabile, qui intimato, che le avrebbe cagionato danni di natura psicologica correlati alla vicenda tributaria che l’attrice ha dovuto subire in relazione a omissioni contributive fiscalmente accertate per l’anno di imposta del 2009. A seguito della notifica dell’avviso di accertamento nel 2014, relativo all’anno di imposta 2009, l’appellante aveva inoltrato al XXX  in data 21.2.2014, formale richiesta di risarcimento danni, in ragione della responsabilità professionale del medesimo. La ricorrente deduceva che era stata costretta a versare all’Erario, per l’anno di imposta 2009, la somma complessiva di € 9.057,73 a titolo di sanzioni, corrispondente ad un terzo del reddito medio percepito, perché altrimenti sarebbe stata sottoposta ad un giudizio penale. Inoltre la stessa non riteneva opportuno ricorrere alla Commissione Tributaria in quanto, configurandosi il reato di dichiarazione infedele, avrebbe dovuto corrispondere somme ben più elevate Assume la ricorrente che la relazione psichiatrica redatta dal dirigente medico di un centro cui si era rivolta all’epoca della vicenda descriveva un grave disturbo dell’adattamento (grave reazione ansioso depressiva cronica) dovuto a “stress professionale e tributario” con rilevante e persistente perdita di funzionamento relazionale e lavorativo, per il quale si prescriveva terapia psicofarmacologica. Inoltre, deduceva che a causa della patologia psichiatrica, iniziata nel 2014, l’appellante aveva subito una notevole riduzione del reddito degli ultimi anni, passando dall’importo di€ 41.846, 00 nel 2013 ad € 25.754,00 nel 2014, con una contrazione di circa il 40% fino a chiudere l’attività nel 2015. Riferiva che in data 22.12.2015 si era sottoposta a visita medico legale per l’accerta mento della natura ed entità delle lesioni riportate e la valutazione del danno conseguente e che, sul piano medico legale, risultava quindi soddisfatto il rapporto di causalità materiale tra l’evento subito e la malattia cronica neuropsichiatrica diagnosticata.

3. Il Tribunale di Parma, dopo avere respinto l’istanza di esperire una CTU medico legale, sulla base dell’acquisita CTU contabile accoglieva in parte la domanda di risarcimento patrimoniale nella minore misura di € 743,64, liquidato sulla base della maggiore imposta dovuta in ragione di redditi non dichiarati e di spese erroneamente fiscalmente dedotte dall’imponibile, che la parte attrice avrebbe dovuto comunque pagare, anche prescindendo dalla condotta negligente del dott. XXX   nel redigere la dichiarazione dei redditi; mentre, ritenuta non necessaria la CTU medico legale, respingeva la domanda di risarcimento del danno alla persona e quella patrimoniale per lucro cessante, ritenuti non sussistenti in considerazione della non particolare rilevanza della negligenza professionale del consulente contabile in relazione alla complessiva vicenda, non avente risvolti penali, né connotati di gravità tali da cagionare, secondo criteri di normalità, una così significativa patologia psichica in capo all’attrice, da considerarsi quindi quale evento non eziologicamente ricollegabile, sotto il profilo della proporzionalità, agli inadempimenti ascrivibili al convenuto. Riteneva pertanto che la decisione dell’attrice di interrompere l’attività professionale precedentemente svolta, frutto di libera e autonoma scelta, non fosse ricollegabile eziologicamente ad una compromissione del bene salute ascrivibile al convenuto, le cui conseguenze economicamente pregiudizievoli non possono pertanto ricondursi alla sua pur accertata negligenza.

4. Proposto appello  innanzi  alla  Corte d’appello di Bologna,  in limine litis, la Corte dichiarava l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., condividendo la scelta del giudice di prime cure di non ammettere una consulenza tecnica medico legale. Nel merito condivideva la decisione del Tribunale riguardo alla esclusione, secondo un criterio di normalità, della negligenza professionale ascritta al convenuto, e ciò in virtù dell’articolo 1225 c.c. che richiede la prevedibilità del danno da risarcire in riferimento alla prestazione oggetto dell’obbligazione. Condivideva l’assunto della sentenza di primo grado là dove ha escluso la sussistenza di un nesso di causalità (giuridica) tra la condotta inadempiente del convenuto e la grave patologia psichica dell’attrice.

5. La ricorrente ha impugnato innanzi a questa Corte la sentenza del giudice di prime cure con ricorso affidato a un motivo.

Motivi della decisione 

6. Il controricorrente, in via pregiudiziale, eccepisce ex art. 369 2 c.p.c., l’improcedibilità del ricorso, sulla considera zione che il ricorso di legittimità è soggetto ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza di primo grado, sia dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c. e della comunicazione telematica ad essa relativa; in difetto, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado sarebbe improcedibile (Cass. civ., Sez. Un. 15/05/2018 n. 11850). L’eccezione non è fondata, essendo stato assolto l’onere di documentare l’attività svolta con il deposito della copia della relativa comunicazione via PEC dell’ordinanza della Corte d’appello, avvenuta il 5/05/2022.

7. Con un unico motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art.1225 c.c. e degli artt.115 e 116 c.p.c., ex art.360, n.3, c.p.c.”. In particola re: erroneità della sentenza impugnata per omesso riconoscimento del danno non patrimoniale, nonché del danno patrimoniale da perdita reddituale; mancata ammissione della richiesta CTU medico legale e delle testimonianze; erronea valutazione dei fatti e della documentazione; violazione dell’art. 116 c.p.c. per omessa/errata valutazione dei documenti di causa; erronea e contraddittoria motivazione; omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione della dedotta Consulenza Tecnica d’Ufficio sulla persona dell’attrice. Deduce la ricorrente che la sentenza è censurabile là dove ha escluso la sussistenza del danno non patrimoniale, nonché del danno patrimoniale per perdita di reddito, sulla base di un mero criterio di normalità, senza tuttavia ammettere una CTU medico legale, nonostante il riconoscimento della responsabilità professionale del convenuto. Assume in particolare che il capo della sentenza in cui il Tribunale di Parma ha ritenuto di non accogliere la richiesta di risarcimento dei danni per le “conseguenze indirette”, cioè del danno non patrimoniale, nonché del danno patrimoniale per lucro cessante, non sia coerente con le risultanze istruttorie. Deduce che il danno calcolato dal CTU per lucro cessante era di € 543.551,00, mentre il Giudice di prime cure si é spinto a formulare una propria valutazione tecnica in materia psichiatrica senza averne alcuna conoscenza, e comunque sulla base di un ragionamento presuntivo, in termini di criteri di normalità, che, come è invece notorio, in materia psichiatrica non possono avere alcun fondamento dal momento che la psiche di ogni soggetto reagisce in maniera sempre differente agli stimoli esterni (questo sì può essere considerato un criterio di normalità nella materia). All’uopo cita letteratura medico- scientifica sul diverso impatto che un evento può avere a livello psicologico, nonché il parere formulato dal proprio medico e et di parte, sulla base del quale si rendeva ammissibile la CTU. Censura la valutazione sul nesso causale, là dove ritenuto dal giudice non sussistere, poiché la patologia psichiatrica dell’attrice sarebbe sorta e deflagrata a partire dall’accertamento fiscale e dalle indagini dell’Amministrazione Finanziaria, a causa, come detto, delle violazioni dell’obbligo di diligenza professionale commesse dal professionista convenuto. In breve, il fatto che la reazione personale, sotto il profilo psicologico, sia stata di proporzioni apparentemente elevate rispetto alla condotta del convenuto, non comporterebbe in tesi l’infondatezza della domanda, in quanto si tratta di conseguenze riconosciute, norma li e frequenti in ambito psichiatrico: il che le rende risarcibili, in tutte le sue forme, ed anche ai sensi dell’art.1225 c.c. E’, poi, censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non possa essere riconosciuto il danno biologico perché l’accertamento tributario è durato solo sei mesi non troverebbe corrispondenza negli atti, dal momento che l’accertamento è durato ben tre anni. Dall’errore iniziale del commercia lista di mancato inserimento nel  reddito del  2009 dell’assegno  di XY incassato nel marzo 2009 e registrato tra le scritture contabili del 2008 (dichiarazione infedele) sarebbe nato un accertamento d1 durata    triennale,  terminato  non  nel  2014,  come scrive il Giudice, bensì nel 2016. Richiamando la sentenza della Corte di cassazione n. 200/2021, denuncia quindi come immotivato il rigetto della richiesta di CTU medico legale e delle prove testimoniali.

8. Oggetto precipuo della censura della ricorrente è l’asserito erroneo apprezzamento della documentazione medica prodotta quale elemento di prova del nesso causale tra l’accertata responsabilità professionale del consulente contabile e la grave patologia ansioso-depressiva ( shock tributario) insorta a causa degli accertamenti tributari subiti dalla ricorrente, non adeguata mente valutata anche ai fini dell’ammissione della CTU medicolegale, secondo un criterio di normalità sancito dalla odierna neuroscienza la psiche di ogni soggetto reagisce in maniera sempre differente agli stimoli esterni e agli impatti

9. Osserva la Corte che le doglianze di violazione delle citate norme sono in parte infondate, per altra parte inammissibili.

6. Nel caso in esame, rileva che il giudice di merito che ha effettuato la censurata valutazione di irrilevanza, sotto il profilo causale, della malattia psichiatrica insorta, abbia illustrato, con adeguata motivazione, la non riferibilità, in astratto, del grave danno psichico lamentato e del lucro cessante da perdita della capacità lavorativa all’inadempimento del professionista in concreto accertato. Sotto il profilo della dedotta responsabilità contrattuale, il giudice ha considerato che il maggior danno dedotto non rientrava, sotto il profilo eziologico, nella prevedibilità richiesta dall’art. 1225 c.c., la quale a livello contrattuale si risolve in un giudizio astratto di probabilità del verificarsi di un futuro evento, secondo un parametro di normale diligenza del soggetto tenuto ad adempiere la propria obbligazione. Ragionando sulla base dei criteri sopra descritti, il giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, ha ritenuto da un lato, che il danno attribuibile all’inadempimento del professionista per le omissioni tributarie accertate fosse di gran lunga minore, sotto il profilo causale, rispetto a quello invoca bile dall’attrice, proprio in relazione alla nozione di normale prevedibilità del medesimo, non avendo la vicenda avuto alcun risvolto penale, sì da poter scatena re una reazione psicologica simile a quella dedotta; dall’ altro, ha ritenuto, proprio in ragione dell’inadempimento accertato, che il danno ricollegabile all’inadempimento del professionista incaricato di redigere la dichiarazione dei redditi fosse considerabile in relazione alle esigue sanzioni patrimoniali irrogate alla contribuente per ripianare l’omissione contributiva, per la restante maggior parte restando detto onere comunque a carico della contribuente, restando fuori dall’abito del danno prevedibile il grave danno permanente alla persona o la perdita della capacità lavorativa, e ciò anche secondo un criterio di proporzionalità.

7. Va al proposito sottolineato che la prevedibilità, alla quale fa riferimento l’art. 1225 c.c. per limitare il danno da responsabilità contrattuale, se non dipeso da dolo del debitore, costituisce un limite giuridico non all’esistenza ontologica del danno, ma alla misura del risarcimento pretendibile, essendo esso riferito al danno prevedibile non dall’ottica dello specifico debitore e delle sue particolati sensibilità, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente a una determinata categoria di rapporti contrattuali, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici, secondo un criterio di normalità e di comune esperienza in rapporto all’inadempimento da cui origina e alle circostanze di fatto conosciute. Inoltre, essendo quello della prevedibilità “in astratto” del danno risarcibile – da valutarsi al tempo in cui è sorta l’obbligazione – un accertamento  in  fatto  spettante  al  giudice  di  merito, quest’ultimo  é insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. civ., Sez. II, 29566; Cass. Civ., Sez. Lav., 31/7/2014 n. 17460; Cass. Sez. 2, Sentenza   n.    15639    del 18/09/2012;  Cass.   Civ., Sez. III, 15/5/2007 n. 11189; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16091 del 27/10/2003; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3102 del 17/03/2000).

6. Il danno conseguente all’inadempimento contrattuale, in sintesi, deve essere idealmente ricollegabile, alla stregua di criteri obiettivi di prevedibilità, all’inadempimento da cui deriva, secondo un apprezzamento di fatto demandato al giudice del merito. La considerazione del giudice di merito circa la non prevedibilità dell’ulteriore maggior danno dedotto, perché non rientrante nella normale alea del contratto di consulenza contabile e tributaria stipulato tra le parti, per quanto sopra detto, non è certamente connesso alla mancata considerazione, o sottovalutazione, del grave impatto psicologico determinatosi sulla persona della ricorrente, ma al fatto che il suddetto danno non si giustifica in relazione al rapporto contrattuale intrattenuto e all’entità dell’effettivo inadempimento accertato: tale giudizio è insindacabile in tale sede, già solo considerando che la norma di cui all’art. 1225 c.c. è stata correttamente richiamata e applicata, mentre la censura coinvolge, piuttosto, l’esito di una valutazione in fatto.

7. Per quanto attiene alla denunciata violazione delle norme sulla valutazione delle prove occorre fare riferimento all’intervento delle Sezioni Unite in ordine ai limiti entro i quali può essere fatta valere in sede di legittimità la violazione degli 115 e 116 c.p.c. (Cass. civ., Sez. Un.30/09/2020 n. 20867): per dedurre la violazione dell’art. 115 occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fonda mento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116. A propria volta, la doglianza circa la violazione dell’art.116 è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo “prudente apprezza mento”, quando avrebbe dovuto, o che viceversa lo abbia fatto pur essendo la prova soggetta a una specifica regola di valutazione.

8. Va al proposito osservato che la valutazione se ammettere o meno una CTU compete al giudice di merito a prescindere da un’istanza di parte e deve essere incentrata su una preliminare valutazione delle allegazioni delle parti e sulla previsione di una sua utilità ai fin i decisori. La consulenza tecnica d’ufficio, difatti, è un mezzo istruttorio – non una prova vera e propria – sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario. Pertanto, la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto genera le delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro proba torio unitariamente considerato effettuata dal giudice (cfr. Cass. Sez. L -, Ordinanza 18299 del 04/07/2024; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007).

9. Per altro verso, va rammentato che ove si deduca che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova in relazione ai fatti dedotti, di cui alcuni omessi anche se discussi (quale il maggior tempo trascorso per la definizione della vicenda tributaria), la censura e ammissibile. ai sensi del novellato art. 360 co.1 n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora   consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. SU 8053/2014). E in tale caso, anche volendo riqualificare il vizio dedotto entro la stretta cornice di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., trattandosi di un giudizio definito con ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione ex art. 348 ter c.p.c., il sindacato di legittimità inerente alle questioni di fatto poste a fondamento della decisione impugnata, essendo una particolare ipotesi di c.d. “doppia conforme”, per espressa disposizione di legge è precluso.

15. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 8.200,00, oltre € 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.