Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 23330 depositata il 29 agosto 2024

determinazione del risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa – lavoro autonomo

FATTI DI CAUSA

1. -omissis- ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 210/21, del 18 febbraio 2021, della Corte d’appello di Lecce, che – accogliendone solo parzialmente il gravame avverso la sentenza n. 3126/18, del 25 luglio 2018, del Tribunale della stessa città – ha riconosciuto, in riforma della sentenza resa in prime cure, il diritto del -omissis-  a conseguire, da -omissis- e dalle società -omissis- Srl e  -omissis-Spa, il risarcimento anche del danno patrimoniale conseguente all’incidente stradale occorsogli in Lecce il 9 settembre 2011, limitandone, però, l’importo alla somma di Euro 18.900,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver adito l’autorità giudiziaria, per conseguire il ristoro – sul presupposto dell’accertamento dell’esclusiva responsabilità dello  -omissis- nella causazione del sinistro, verificatosi nelle circostanze di tempo e luogo sopra meglio indicate – di tutti i danni subiti, in conseguenza delle lesioni personali da esso -omissis-  riportate. In particolare, egli conveniva in giudizio, unitamente allo  -omissis- la società -omissis-  e l’assicuratrice -omissis-  (poi divenuta -omissis- , attraverso varie vicende societarie, -omissis- Spa), chiedendo di essere risarcito dalle stesse, in solido, sia del danno non patrimoniale, sia di quello patrimoniale, correlato alla riduzione della propria capacità lavorativa specifica e del reddito della propria impresa individuale di rivendita al dettaglio di frutta e verdura.

Il giudice di prime cure, nella contumacia dello -omissis- e della società -omissis- accoglieva la domanda solo in relazione alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale.

Esperito gravame principale dal -omissis- nonché in via incidentale – circostanza, peraltro, qui non più di interesse – da -omissis- il giudice di appello accoglieva parzialmente il primo, riconoscendo anche il danno patrimoniale, nella misura di Euro 18.900,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.

3. Avverso la sentenza della Corte salentina ha proposto ricorso per cassazione il -omissis-  sulla base – come detto – di un unico motivo.

3.1 Esso denuncia – ex 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ.

Il ricorrente si duole della quantificazione del danno patrimoniale in Euro 18.900,00, censurando, in particolare, la sentenza impugnata per aver assunto come base numerica del calcolo – peraltro, poi correttamente sviluppato sul piano strettamente aritmetico – il “reddito lordo d’impresa”, risultante dai modelli delle dichiarazioni dei redditi prodotte dal danneggiato (per le annualità dal 2009 al 2015), anziché, come invocato da esso Qu.An., il “reddito lordo reale”. Tale dato, infatti, sarebbe stato facilmente ricavabile – come indicato dall’appellante -mediante detrazione, dal “reddito lordo d’impresa”, della somma indicata in ogni dichiarazione reddituale “a titolo di adeguamento a “Parametri e studi di settore”, la quale, com’è noto, non rappresenta un reddito reale ma una posta fittizia indipendente dai risultati economici conseguiti dall’impresa e dunque dalle scritture contabili, determinata automaticamente dall’erario per ogni annualità e per ogni tipologia d’impresa e la cui previsione nella dichiarazione dei redditi è finalizzata unicamente alla determinazione della soglia minima di imposizione fiscale”.

Orbene, essendo stata determinata la misura del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica mettendo a confronto i redditi maturati nelle annualità immediatamente precedenti al sinistro con quelli relativi alle annualità successive (che evidenziavano una flessione), il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto, quanto a questi ultimi, che essi risultavano, in realtà, ancora più bassi, espungendo dal calcalo le maggiorazioni dovute all’adeguamento agli studi di settore.

Osserva, conclusivamente, il ricorrente che quello denunciato non potrebbe considerarsi un errore revocatorio per calcolo aritmetico sbagliato, giacché il computo matematico effettuato dalla Corte salentina non è fatto oggetto di alcuna censura, investendo essa, invece, la “scelta logico-giuridica di utilizzare come base di detto calcolo aritmetico un reddito differente da quello realmente conseguito dall’impresa individuale del ricorrente”.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, -omissis- chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. Sono rimasti solo intimati lo -omissis-.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. civ.

7. Sia il ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria. 

8. Non consta, invece, la presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. Il ricorso va rigettato. 

9.1 Il solo motivo oggetto dello stesso – che pone, per vero, una questione inedita nella giurisprudenza di questa Corte – non è fondato.

9.1.1 Nello scrutinarlo, si deve muovere dalla constatazione che il danno patrimoniale da perdita o – come nella specie – da riduzione della capacità lavorativa specifica è soggetto al principio dell’integralità del risarcimento (Cass. Sez. 3, ord. 16 febbraio 2024, n. 4289, Rv. 670107-01; Cass. Sez. 3, ord. 16 gennaio 2024, n. 1607, Rv. 670059-01), di talché, se il sistema di calcolo osservato per quantificare i redditi maturati, nella specie, dal An. (o meglio, la riduzione degli stessi) nelle annualità successive al sinistro, avesse effettivamente portato ad una loro sottostima, la violazione dell’art. 1223 cod. civ. dovrebbe ritenersi integrata.

È, infatti, esatto il rilievo preliminare svolto del ricorrente, per motivare l’ammissibilità del motivo, ovvero che quello denunciato non è un mero errore di calcolo (il quale, consistendo nella “violazione delle leggi della matematica”, rientrerebbe nell’ambito dell’errore revocatorio), trattandosi, invece, in ipotesi, di “un errore logico-giuridico, consistito nell’avere errato non già nell’esecuzione d’un calcolo, ma nella scelta del criterio con cui determinare il credito”, nella specie, risarcitorio (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 novembre 2017, n. 27541, richiamata pertinentemente dal Qu.An.).

9.1.2 Decisivo è, pertanto, stabilire se – come sostiene la controricorrente – la censura proposta metta in discussione il principio, enunciato da questa Corte, secondo cui, agli effetti del risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, va considerata l’incidenza dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro autonomo avuto riguardo al reddito “dichiarato” ai fini dell’imposta sul reddito (Cass. 3, sent. 15 maggio 2018, n. 11759, Rv. 648613-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 luglio 2008, n. 18855, Rv. 604213-01 e, ancora prima, Cass. Sez. 3, sent. 20 giugno 1996, n. 5680 Rv. 498197-01, Cass. Sez. 3, sent. 23 marzo 1994, n. 2822, Rv. 485895-01).

Invero, le pronunce richiamate da -omissis- affermano che “l’art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1977, n. 39, nel disporre che in caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina”, per il lavoro autonomo, “sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni” (così in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. n. 11759 del 2018, cit.). La norma, dunque, “attribuisce rilievo, alla stregua della sua testuale formulazione, al reddito da lavoro netto dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini dell’applicazione della sopraindicata imposta ed ha riguardo, quindi, non al reddito che residua dopo l’applicazione dell’imposta stessa ma alla base imponibile di cui all’art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, cioè all’importo che il contribuente è tenuto a dichiarare ai fini dell’imposta sopraindicata, dovendo inoltre intendersi per reddito dichiarato dal danneggiato quello risultante dalla differenza fra il totale dei compensi conseguiti (al lordo delle ritenute d’acconto) ed il totale dei costi inerenti all’esercizio professionale – analiticamente specificati o, se consentito dalla legge, forfettariamente conteggiati – senza possibilità di ulteriore decurtazione dell’importo risultante da tale differenza, per effetto del conteggio delle ritenute d’imposta sofferte dal professionista” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 11759 del 2018, cit.).

9.1.3 Ciò premesso, tali affermazioni, applicate al caso che occupa, impongono di valorizzare il fatto (o meglio, il dato testuale, di cui al suddetto 4 del D.L. n. 857 del 1976) secondo cui, ai fini della quantificazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore autonomo, ciò che conta è il reddito “dichiarato”, irrilevante, pertanto, essendo la circostanza che esso includa la voce che il ricorrente indica come “adeguamento per studi di settore”, nel senso che “imputet sibi” la scelta del Qu.An. di includere la stessa in quella “base imponibile” che costituisce, come visto, il punto di riferimento per l’applicazione della norma summenzionata.

Esito, questo, che a maggior ragione si impone, ove si consideri che l’odierno ricorrente – proprio per la sua condizione di vittima di sinistro stradale – poteva avvalersi, nei confronti dell’amministrazione finanziaria, della facoltà di giustificare il mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, mediante apposita attestazione rilasciata ai sensi dell’art. 10, comma 3-ter, della citata legge 8 maggio 1998, n. 146.

10. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, ricorrendo “giusti motivi” ex 92, comma 2, cod. proc. civ., da individuarsi – alla stregua del testo della norma appena richiamata come sostituito dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, testo applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, introdotto in primo grado con citazione del 26 marzo 2013 – nell’assoluta novità della questione trattata.

11. A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

12. Infine, per la natura della “causa petendi” va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente.