CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10621 depositata il 23 aprile 2025
Licenziamento intimato oralmente – Condotte vessatorie e/o mobbizzanti – Periodo di malattia – Reintegrazione – Procedimento disciplinare – Differenze retributive – Presunzioni semplici – Valutazione probatoria – Indennità risarcitoria – Rigetto
Rilevato che
1. D.D.P. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, l’A.S. di C.M. sas esponendo di avere lavorato alle dipendenze del Centro Estetico A.S., gestito dalla suddetta società, fin dal 1° novembre 2018, con contratto a tempo parziale per ventisette ore settimanali, con mansioni di estetista e inquadramento nel III livello del CCNL per i dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica tricologica; di essere stata sottoposta al potere direttivo dei responsabili della società; di avere svolto mansioni ulteriori e superiori rispetto a quelle assegnatele; di avere lavorato trenta ore settimanali; di essere stata vittima di condotte vessatorie e/o mobbizzanti; di essere stata, infine, licenziata in forma orale al rientro di un periodo di malattia.
Chiedeva, quindi, il riconoscimento dei danni relativamente al periodo del rapporto di lavoro non contrattualizzato, le differenze retributive in relazioni alle mansioni svolte e all’orario effettivamente espletato; la reintegrazione nel posto di lavoro, con ogni conseguenza reintegratoria e risarcitoria, per la dedotta illegittimità del licenziamento intimatole oralmente il 2.8.2019.
2. Nel contraddittorio delle parti, a seguito di attività istruttoria, il Tribunale adito accoglieva parzialmente le domande riconoscendo lo svolgimento, da parte della D.P., di mansioni riferibili al II livello e di un orario pari a trenta ore settimanali a partire dal 6.12.2018 nonché la violazione dell’art. 10 co. 2 d.lgs. n. 81/2015; dichiarava la inefficacia del licenziamento, siccome intimato in forma orale e non preceduto da un procedimento disciplinare; condannava la società al pagamento delle somme di euro 7.477,15 a titolo di differenze retributive, di una mensilità ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 81/2015 e disponeva la reintegrazione della D.P. nel posto di lavoro con condanna della società al pagamento di una indennità risarcitoria non inferiore a cinque mensilità.
3. Sul gravame della A.S. di C.M. sas la Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1704/2023, in parziale riforma della pronuncia di prime cure annullava il licenziamento intimato alla D.P. il 2.8.2019 per insussistenza del giustificato motivo soggettivo; dichiarava la risoluzione del rapporto con effetto dalla data del licenziamento e condannava la società al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, da dimezzarsi, per un importo complessivo pari ad euro 3.978,57, oltre accessori.
4. Per quello che interessa, i giudici di seconde cure ritenevano che il licenziamento non era stato intimato in forma orale in quanto il 2 agosto 2019 i testi avevano affermato di avere visto la D.P. appartarsi insieme alla C. in una cabina del Centro estetico da dove la lavoratrice era poi uscita con una busta in mano, da ricondursi univocamente alla lettera di licenziamento prodotta dalla società, congedandosi dalle colleghe per essere il rapporto cessato; tuttavia, rilevavano la illegittimità del licenziamento per non essere stato preceduto dall’iter disciplinare previsto dalla legge, per non essere stato dimostrato un grave inadempimento della lavoratrice e per non essere stato il recesso motivato; i giudici precisavano, altresì con riguardo alle tutele applicabili, che non raggiungendo la società i requisiti dimensionali previsti dall’art. 18 commi 8 e 9 legge n. 300 del 1970, andava disposta la risoluzione del rapporto con effetto dalla data del licenziamento e la condanna della società al pagamento di una indennità risarcitoria.
5. Avverso la sentenza di secondo grado D.D.P. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso A.S. di C.M. -Società in accomandita semplice.
6. Le parti depositavano memorie.
7. Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Considerato che
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza, per motivazione apparente, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, in merito alla corrispondenza tra la busta asseritamente recata in mano alla lavoratrice, all’esito del licenziamento e la lettera di licenziamento prodotta dalla società.
Si sostiene che apoditticamente la gravata sentenza si era limitata ad affermare che il contenuto della busta fosse la lettera di licenziamento, senza che vi fosse stato alcun testimone che avesse assistito al rifiuto di firmare la lettera, alla consegna della busta nonché che avesse preso visione del suo contenuto.
3. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale fondato l’accertamento sul fatto che non si vertesse in ipotesi di licenziamento orale attraverso elementi privi di valenza probatoria.
4. Con il terzo motivo si censura la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per la mancanza dei requisiti di decisività, precisione e concordanza degli indici probatori assunti a fondamento della decisione della causa.
5. I tre motivi, da scrutinare congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, non sono fondati.
6. Con riferimento alle denunciate violazioni degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., deve osservarsi che, come le disposizioni citate sono state interpretate da una consolidata giurisprudenza di questa Corte, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi, tuttavia, rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. 29781/2017 cit., Cass. 27/10/2010 n. 21961; Cass. 02/04/2009 n. 8023; Cass. 21/10/2003 n. 15737); è stato ulteriormente puntualizzato che non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. 18/7/2007 n. 16993; Cass. 23/2/2010 n. 4306; Cass. 31/10/2011 n. 22656; Cass. 8/10/2013 n. 22898 del 2013), visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n. 13/3/2014 n. 5787); nel caso di specie l’inferenza tratta dal giudice di appello sulla base degli elementi suindicati, non evidenzia alcun elemento di illogicità ed implausibilità della ricostruzione fattuale al quale la Corte distrettuale è pervenuta in punto di ritenuta coincidenza della lettera consegnata il 2 agosto alla D.P. con la comunicazione di licenziamento poi depositata in giudizio dalla società.
7. Il giudice del gravame si è attenuto, quindi, a tali principi nel conferire, attraverso un esame delle affermazioni, sostanzialmente concordi rese dalle due testimoni che avevano visto dapprima la D.P. appartarsi insieme alla C. in una cabina del Centro estetico, da dove poi era uscita con una busta in mano, unitamente al fatto che si fosse congedata dalle colleghe per essere il rapporto cessato, la circostanza che in quella occasione alla lavoratrice fosse stata nei fatti consegnata la lettera di licenziamento.
8. Va, poi, ribadita l’inconfigurabilità della denunciata omissione di esame del fatto storico denunciato, che, invece, è stato preso in
considerazione dai giudici di merito, di talché la doglianza riveste piuttosto il carattere di una (inammissibile) contestazione della valutazione probatoria della Corte di merito.
9. In tema, infine, di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., deve ribadirsi che occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. n. 20867/2020, per tutte).
10. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
11. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
12. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.