CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10753 depositata il 23 aprile 2025

Lavoro – Pensione di reversibilità – Stato di famiglia – Revocazione – Convivenza – Errore di fatto – Ricorso – Risultanze documentali – Principio di autosufficienza – Contributo unificato – Inammissibilità

Ritenuto che

Con sentenza n.2398/2019, la Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione per revocazione proposta da M.L. nei confronti dell’Inps avente ad oggetto sentenza della stessa Corte d’appello, del 22.5.2018, che aveva respinto la domanda di M. volta al riconoscimento della pensione di reversibilità a seguito della morte del padre.

La revocazione era stata chiesta per errore di fatto costituito dalla erronea considerazione che M. non convivesse con il padre al tempo del decesso.

La Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione per revocazione in quanto il supposto errore non aveva inciso sul percorso motivazionale della sentenza, mirando piuttosto il rimedio revocatorio ad un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali.

Avverso la sentenza, M.L. ricorre per tre motivi.

L’Inps resiste con controricorso.

In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Rilevato che

Con il primo motivo di ricorso, M.L. deduce omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la sentenza impugnata esaminato i documenti prodotti, i quali attestavano: la convivenza del figlio col padre, la percezione da parte del ricorrente di un reddito inferiore al limite richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, nonché il grave deficit mentale che lo affliggeva dalla nascita.

Tali circostanze dimostravano che egli era sempre stato mantenuto dal padre.

Con il secondo motivo di ricorso, M.L. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 395, co.1, n.4 c.p.c., per non avere la Corte ritenuto decisivo l’errore commesso sulla coabitazione, senza il quale la sentenza avrebbe avuto un esito diverso.

Con il terzo motivo di ricorso, M.L. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.13 l. n.218/52, per non avere la Corte considerato le prove prodotte, dalle quali emergeva la vivenza a carico del padre.

I tre motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione. Essi sono inammissibili.

La Corte d’appello ha escluso la rilevanza del dedotto errore sulla mancata affermazione di convivenza del ricorrente con il padre al tempo della morte.

Tale questione non aveva costituito la ratio decidendi della sentenza del 2018, la quale si era invece basata su altri elementi, ovvero: dimostrazione del reddito del ricorrente solo per l’anno di morte del padre (1997) mentre per gli anni successivi il reddito era sempre stato superiore, dal che la presunzione per cui il minor reddito nell’anno 2017 fosse circostanza solo occasionale; mancata allegazione circa lo stato di famiglia dell’appellante, ovvero se coniugato o meno, con figli o meno; mancata allegazione che il padre avesse mai erogato somme al figlio.

Alla luce di tale chiara motivazione, come già stigmatizzato dalla sentenza d’appello, il ricorso mira ad un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie al fine di pervenire ad una modifica della decisione. In questo senso esso risulta inammissibile, non confrontandosi con la ratio addotta dalla sentenza impugnata.

Giova poi rimarcare che le ragioni espresse dalla sentenza del 2018 circa la mancata prova di una vivenza a carico, non sono specificamente contestate dal ricorso, il quale si limita a richiamare il contenuto di alcuni documenti senza nulla dire sulla loro decisività e idoneità a infirmare le valutazioni compiute dalla prima sentenza.

Sostiene il ricorrente che l’errore avrebbe inciso sul percorso motivazione della decisione poi fatta oggetto di ricorso per revocazione.

Ora: per un verso, il contenuto motivazionale della sentenza del 2018 non è stato indicato in modo compiuto nel proprio contenuto né ritrascritto nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza.

Per altro verso, il ricorso non nega che la pronuncia del 2018 abbia motivato su profili alieni da quello della coabitazione tra padre e figlio, ma contrappone risultanze documentali che avrebbero dovuto capovolgere l’esito del giudizio.

Così facendo, il motivo mira, nella sostanza, a chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio; valutazione però inammissibile in questa sede, se non nei limiti dell’art. 360, co.1, n.5 c.p.c.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 2500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;

ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.