CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10993 depositata il 26 aprile 2025
Lavoro – Integrazione salariale – Indennità – Lavoratori portuali – Art. 17 della Legge n. 84/94 – Carenza contributiva – Conguaglio indebito -Domanda di accertamento negativo del credito – Rigetto
Rilevato che
Con sentenza del giorno 27.3.2019 n. 285, la Corte d’appello di Bologna accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva accolto la domanda di accertamento negativo del credito, proposta dalla C.P. soc. coop. (impresa abilitata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 84/94), volta a far dichiarare l’illegittimità della pretesa dell’Istituto previdenziale di considerare il limite di giorni 26, normativamente previsto per la corresponsione della speciale indennità di integrazione salariale di settore, riferito ad ogni mensilità e a ogni lavoratore e a far dichiarare legittimo il criterio propugnato dalla società che fa leva sulla sommatoria delle giornate effettivamente lavorate durante tutto l’anno per poi procedere a una loro media mensile al fine di verificare il raggiungimento o meno della soglia delle 26 giornate effettivamente lavorate ogni singolo mese, con riferimento, dunque, non solo alla media dell’intero anno solare ma anche alla media dell’intera forza lavoro della società datrice, potenzialmente beneficiaria.
La Corte d’appello, precisato che quello sopra esposto era l’unico oggetto della controversia in secondo grado (cfr. p. 3), ha ritenuto di far proprio il criterio propugnato dall’Istituto previdenziale sia per una ragione di indole letterale, in quanto il limite delle 26 giornate non può che intendersi riferito al singolo mese e al singolo lavoratore, piuttosto che alla risultante algebrica dell’intero anno solare e dell’intera forza lavoro e sia per un criterio di natura sistematica, posto che il massimale, in materia di integrazione salariale, non può che essere di stretta interpretazione, in una logica di natura assicurativa, ancorché sociale, logica che non può non correlare la prestazione con la sua forma di finanziamento: nella specie, pertanto, la società datrice aveva operato un indebito conguaglio (tra il trattamento erogato ai dipendenti e la contribuzione dovuta) per le giornate superiori alle 26, risultanti mese per mese, di qui la carenza contributiva secondo il regime dell’omissione.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, C.P. soc. coop. ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 comma 2 della legge n. 92/12 in combinato disposto con l’art. 17 della legge n. 84/94, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva interpretato le norme in rubrica in conformità alla tesi difensiva dell’Inps, per cui il calcolo dei 26 giorni indennizzabili per l’integrazione salariale di settore doveva essere effettuato mese per mese, in ragione di ciascun lavoratore e non secondo il calcolo su base annua in riferimento all’intera forza lavoro, come propugnato dalla società ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per mancanza di motivazione e/o per motivazione apparente e/o perplessa, per insussistenza di uno dei requisiti posti dall’art. 132 c.p.c. e dall’art. 118 disp. att. c.p.c., per le gravi carenze argomentative della motivazione, tali da porla al di sotto del “minimo costituzionale”, in riferimento all’individuazione del criterio di calcolo dell’integrazione salariale dei lavoratori portuali.
Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per mancanza di motivazione e/o per motivazione apparente e/o perplessa, per insussistenza di uno dei requisiti posti dall’art. 132 c.p.c. e dall’art. 118 disp. att. c.p.c., e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 1 nn. 4 e 5 c.p.c., in riferimento al mancato esame dei prospetti prodotti dalla cooperativa e tratti dai libri unici del lavoro per il periodo in contestazione, dai quali risulta che la media annuale delle giornate di lavoro retribuite a ciascun lavoratore portuale della cooperativa (considerando anche Cig, malattia, infortuni e ferie e permessi) non superava il limite delle 26 giornate erogabili, salvo rare eccezioni.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
A mente dell’art. 3 comma 2 della legge n. 92/12, “A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, è riconosciuta un’indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.”
Nella specie, è evidente il senso letterale della disposizione, che correla il riconoscimento dell’indennità a parametri mensili e non certo annuali tanto che fa riferimento a “un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese”.
Inoltre, tale lettura è funzionale ad una più spedita definizione delle erogazioni, in quanto il rimborso dell’erogazione mensile è connessa alla presentazione il mese successivo da parte del datore di lavoro della denuncia mensile e consente sia all’Inps che al datore di lavoro di avere un quadro immediato della situazione, mentre se si adottasse il criterio propugnato dalla società bisognerebbe aspettare la fine dell’anno, per poi operare la sommatoria di tutti i mesi e fare la media mensile ponderata e ottenere solo dopo il risultato che riguarda ognuno dei mesi, anche se nel frattempo sarebbe già decorso l’anno.
Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, perché le censure sul difetto di motivazione in riferimento al criterio di calcolo dell’integrazione salariale dei lavoratori portuali e sul mancato esame dei prospetti prodotti dalla cooperativa sulla media annuale delle giornate di lavoro retribuite a ciascun lavoratore, non si confrontano con la statuizione espressa dalla Corte del merito, secondo cui il criterio di calcolo dell’integrazione salariale non poteva fondarsi sulla media annuale delle giornate di lavoro retribuite a ciascun lavoratore portuale della cooperativa ma il calcolo andava condotto tenendo conto delle singole giornate per ciascun lavoratore su base mensile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.