CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11044 depositata il 24 aprile 2024

Lavoro – Pagamento indennità di reperibilità – Malattia professionale – Mobbing – Rigetto – Inammissibilità

Ritenuto che

In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bologna accoglieva la domanda di D.F.C. svolta nei confronti di P.I. s.p.a. e avente ad oggetto il pagamento dell’indennità di reperibilità, rigettando le restanti, e rigettando altresì la domanda di rendita svolta nei confronti dell’Inail per malattia professionale (disturbo ansioso-depressivo) contratta in seguito all’attività lavorativa.

In particolare riteneva la Corte che: a) rettamente in primo grado era stata ritenuta inesistente la costituzione di P.I. s.p.a. in quanto l’atto difensivo mancava di firma del difensore, con conseguente decadenza dalle istanze istruttorie ivi formulate; b) la domanda risarcitoria fondata sull’art.2087 c.c. andava respinta poiché, anche alla luce della c.t.u. medico-legale disposta, non risultava dimostrata una condotta di mobbing datoriale. Inoltre, ammesso in ipotesi il risarcimento conseguente anche ad un solo atto di inadempimento del datore, ovvero il trasferimento comandato ad altro ufficio postale, tale trasferimento non risultava illecito: che esso fosse stato motivato da intento vessatorio del direttore di filiale non era emerso dall’istruttoria, e la motivazione fondata su motivi organizzativi aveva riguardato anche altri lavoratori assegnati dal RUR (Risorse Umane Regionale) ad altre sedi. Né potevano essere ammesse le prove orali a sostegno della domanda poiché le istanze istruttorie non erano state inserite nelle conclusioni dell’atto d’appello, il quale conteneva un richiamo di stile alle istanze di p.88; c) essendo rigettata la domanda fondata sull’art.2087 c.c., era assorbita l’ulteriore domanda di risarcimento del danno da perdita di chances, e andava respinta quella di danno per la perdita economica relativa ai sistemi di incentivazione; d) l’indennità di reperibilità era da riconoscere, poiché era risultato dall’interrogatorio libero del legale rappresentante della società e da un teste che la D.F., in quanto direttore d’ufficio, potesse essere chiamata per telefono in caso di emergenze; e) era da rigettare la domanda risarcitoria legata alla esclusione dalle politiche meritocratiche ex art.23 CCNL per il periodo antecedente al preteso illecito trasferimento, in quanto l’appellante non aveva fornito prova sulla norma di diritto violata; f) la domanda di rendita Inail era da respingere sia perché le osservazioni critiche alla c.t.u., la quale aveva escluso uno stress causalmente derivato dalla costrizione aziendale, erano state depositate oltre il termine assegnato dal giudice, sia perché le osservazioni alla c.t.u. andavano disattese, non avendo l’appellante mai dato segni di cedimento durante i 5 anni di pretesa costrizione aziendale, essendo stato invece il preteso trasferimento il solo fattore scatenante della sindrome depressiva; g) era da respingere la domanda di maggiorazione retributiva per gli straordinari prestati: dall’interpretazione del CCNL era dato concludere che i quadri non era soggetti ad un orario prefissato di 36 ore settimanali, né l’orario di 12 ore giornaliere poteva dirsi del tutto irragionevole e lesivo del diritto alla salute, anche considerato che la appellante aveva dimostrato di saper reggere carichi di lavoro serrato e di gestire situazioni complesse.

Avverso la sentenza, ricorre D.F.C. per sette motivi, illustrati da memoria.

Inail resiste con controricorso, mentre P.I. s.p.a. ha depositato controricorso contenente due motivi di ricorso incidentale, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la ricorrente.

All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso principale, D.F.C. deduce violazione degli artt.115, 116, 346, 434, 436 e 437 c.p.c. in relazione all’art.111 Cost. e all’art.6 CEDU. La Corte aveva respinto la domanda risarcitoria fondata sull’art.2087 c.c. non ritenendola provata nonostante P.I. s.p.a., non essendosi costituita in giudizio, non avesse mai contestato i fatti di mobbing allegati, che dovevano dirsi quindi pacifici. Inoltre, la Corte aveva respinto la richiesta di prova orale errando nel ritenere presente un mero richiamo di stile: era stata depositata una memoria conclusiva ex art.436 c.p.c. in cui si chiedeva l’ammissione delle prove e, del resto, le stesse dovevano ritenersi chieste già con l’atto d’appello ai sensi dell’art.346 c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso principale, D.F.C. deduce violazione dell’art.2697 c.c. e dell’art.2103 c.c., anche con riferimento all’art.40 parte B-livello A, co.5 CCNL dipendenti Poste, il tutto con riferimento all’art.111 Cost. La Corte aveva ritenuto non dimostrata l’illiceità del disposto trasferimento ad altra sede, nonostante la prova non spettasse alla ricorrente: era invece la società a dover dimostrare la legittimità del disposto trasferimento.

Con il terzo motivo di ricorso principale, D.F.C. deduce violazione degli artt.112 e 113 c.p.c. La Corte, ritenendo assorbita la domanda di danni da perdita di chances di promozione a dirigente, aveva in realtà omesso di motivare. Riguardo al punto di motivazione che negava il danno da esclusione dalle politiche meritocratiche, la Corte avrebbe dovuto applicare il principio iura novit curia e individuare le norme violate, ovvero gli artt.1175 e 1375 c.c.

Con il quarto motivo di ricorso principale, D.F.C. deduce violazione dell’art.195, co.3 c.p.c. in riferimento all’art.152 c.p.c., per avere la Corte reputato tardive le osservazioni alla c.t.u. medica.

Con il quinto motivo di ricorso principale, D.F.C. deduce omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte non considerato che nelle osservazioni alla c.t.u. era dedotto un fatto decisivo, ovvero che il servizio di medicina preventiva dell’USL di Bologna aveva accertato la condizione di costrizione lavorativa e di stress cui era sottoposta la ricorrente.

Con il sesto motivo di ricorso principale, D.F.C. deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1, co.1 e 4, 3, 4, co.1, 66 e 74 d.P.R. n.1124/65, 13 d.lgs. n.38/00 anche in riferimento all’art.115 c.p.c., poiché la Corte, nell’avvalorare le conclusioni del c.t.u., era giunta a escludere che le malattie psichiche derivanti da mobbing o costrizione aziendale potessero rientrare nel rischio specifico tutelato dal d.P.R. n.1124/65.

Con il settimo motivo di ricorso principale, D.F.C. deduce violazione degli artt.1362 c.c. e d.lgs. n.66/2003, nonché degli artt.17, 22, 31 CCNL 2007-2010, e violazione del principio di ragionevolezza riferito all’art.32 Cost. Per un verso, la Corte aveva errato nel non ritenere irragionevole e lesivo del diritto alla salute ex art.32 Cost. un orario di lavoro di 12 ore giornaliere.

Per altro verso, la Corte aveva condotto una errata interpretazione del CCNL, dal quale risultava che i quadri erano tenuti ad un orario contrattuale di 36 ore giornaliere.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, P.I. s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.33 CCNL, degli artt.2697 e 115, 166, 253, 345, 416, 420, co.5 c.p.c. per avere la Corte riconosciuto l’indennità di reperibilità nonostante i testi nulla avessero confermato in tal senso e travisando la dichiarazione del legale rappresentante resa in interrogatorio libero. La società non aveva mai chiesto di effettuare la reperibilità alla direttrice dell’ufficio. La Corte nemmeno aveva fatto ricorso ai propri poteri ufficiosi per approfondire il tema della reperibilità.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, P.I. s.p.a deduce violazione degli artt.253, 420 e 421 c.p.c. La Corte aveva escluso le istanze probatorie dedotte con la comparsa costitutiva ritenendo erroneamente inesistente la stessa per mancanza di firma del difensore. Non vi era inesistenza in quanto l’atto di costituzione recava una sigla che fungeva da firma, in base alla quale risultava la riferibilità dell’atto al difensore.

Il primo motivo di ricorso principale è infondato, nei suoi vari argomenti.

Il richiamo all’art.115 c.p.c. è infondato poiché il principio di non contestazione non si applica nei confronti del contumace (Cass.24485/14), e P.I. s.p.a. era da considerarsi contumace una volta dichiarata – come fu dal giudice di primo grado – l’inesistenza del suo atto di costituzione. Dunque, la ricorrente doveva dimostrare tutti i fatti dedotti a sostegno della condotta di mobbing.

La Corte ha poi rilevato che il danno rivendicato ai sensi dell’art.2087 c.c. (disturbo dell’adattamento) era causalmente dipeso, in base alle risultanze della c.t.u. medica, non dalle pretese condotte di mobbing e dal connesso stress lavorativo, bensì da un solo atto, ovvero la disposizione di trasferimento ad altro ufficio.

Sotto tale profilo emerge l’irrilevanza dell’error in procedendo denunciato, ovvero la decisione di rigetto delle prove orali le quali erano state ritualmente chieste in appello e riproposte ai sensi degli artt.346 e 436 c.p.c. Il motivo non specifica di quali prove si tratti né allega che esse erano decisive per superare la decisione di rigetto della domanda, in ciò mostrandosi inammissibile, poiché la violazione di norme processuali deve condurre alla nullità della sentenza (art.360, co.1, n.4 c.p.c.) con pregiudizio effettivo del diritto di difesa, sì che la sentenza sarebbe stata resa in senso diverso da come fu resa in caso di mancata violazione (Cass.26419/20, Cass.22978/15). A tal fine, occorre che la prova orale non ammessa abbia carattere di decisività, ideona cioè a superare l’efficacia delle altre risultanze probatorie su cui si è basato il convincimento del giudice (Cass.16214/19).

Sul punto, il motivo è del tutto carente, difettando di specificità.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso principale.

La Corte non ha violato l’art.2697 c.c. Per un verso, infatti, il trasferimento era stato inserito entro un quadro di mobbing, e la Corte ha negato fosse stata fornita la prova del mobbing, ovvero che il disposto trasferimento fosse sorretto da ragioni vessatorie o ritorsive. In ciò la Corte ha fatto esatta applicazione dell’art.2697 c.c., posto che è onere del lavoratore allegare e dimostrare i fatti asseritamene lesivi integranti mobbing (v. ad es. Cass.19053/05). Per altro verso, ribadito quindi che non si è discusso nel giudizio di merito di mera violazione dell’art.2103 c.c. invece invocato dal motivo di ricorso, la Corte non si è limitata a rigettare la domanda sul presupposto per cui la ricorrente non aveva provato la illiceità del disposto trasferimento. La Corte, nella sostanza, è giunta a ritenere dimostrato che il trasferimento era legittimo, siccome sorretto dalle ragioni organizzative enunciate nelle motivazioni dell’atto, ragioni reali ed effettive. In particolare, esse rispondevano alle esigenze organizzative del RUR Centro Nord considerato che, anche rispetto ad altri lavoratori, erano stati disposti provvedimenti analoghi.

Riguardo alla dedotta violazione dell’art.40 parte B-livello A, co.5 CCNL dipendenti Poste, si deve rilevare l’inammissibilità della censura. Il contratto collettivo aziendale è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione degli artt.1362 ss. c.c., riferendosi l’art.360, co.1, n.3 c.p.c. nel suo portato di esame diretto delle clausole contrattuali alla stregua di norme di diritto, ai soli contratti collettivi nazionali destinati a valere per una serie indeterminata di lavoratori appartenenti ad una certa categoria (v. Cass.2625/10). Nel caso di specie, il contratto invocato, sebbene nominalmente indicato come contratto collettivo nazionale, ha natura aziendale, in quanto riguarda i lavoratori di una sola azienda (P.I. s.p.a.), e non tutti i lavoratori appartenenti ad una certa categoria. A tale contratto quindi si applica un sindacato non diretto, ma nei limiti della violazione degli artt.1362 ss. c.c. Ebbene, il motivo nulla deduce circa la violazione delle regole ermeneutiche degli artt.1362 ss. c.c. (Cass.4460/20).

Il terzo motivo di ricorso principale è infondato nelle due censure di cui si compone.

Riguardo all’omessa decisione sul danno da perdita di chances, basti dire che la Corte non ha omesso alcuna decisione, motivando nel senso che la domanda era assorbita dal rigetto della correlata domanda di risarcimento del danno per violazione dell’art.2087 c.c.

Va ricordato che il vizio di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. non ricorre in caso di questione dichiarata assorbita (Cass.4486/96, Cass.10001/03).

Riguardo al danno da esclusione della ricorrente dalle politiche meritocratiche dell’azienda, va detto che è inammissibile per difetto d’interesse il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, essendo diretto in definitiva all’emanazione di una pronuncia senza alcun rilievo pratico (Cass.12678/20). Il motivo si limita a far valere il principio iura novit curia violato dal giudice, ma poi non allega nulla di specifico per affermare la fondatezza del proprio diritto, non deducendo nulla sulle previsioni della contrattazione collettiva che attribuirebbero provvidenze economiche in relazione al merito, sui requisiti necessari per usufruire delle provvidenze così come fissati dalla contrattazione, sul fatto che la ricorrente in concreto fosse in possesso di tali requisiti. In assenza di tali allegazioni volte a sostenere la sussistenza del proprio diritto, l’erronea affermazione della sentenza non fonda alcun interesse all’impugnazione poiché il preteso errore giuridico non risulta aver pregiudicato alcuna posizione sostanziale della parte.

Il quarto, quinto e sesto motivo possono essere trattati congiuntamente attenendo tutti alla domanda di rendita svolta nei confronti dell’Inail. Essi sono per un verso inammissibili e per altro infondati.

Inammissibile è il quarto motivo, poiché deduce la violazione di una norma processuale (art.195, co.3 c.p.c.) senza però dedurre alcun specifico pregiudizio che sarebbe derivato da tale violazione, quando invece, come sopra detto, la violazione della norma processuale deve condurre alla nullità della sentenza, ovvero ad una decisione pregiudizievole e diversa da quella che sarebbe stata resa in assenza di violazione. Per un verso, invero, la sentenza ha mostrato di non considerare rilevante la preclusione per mancato rispetto del termine concesso per osservazioni alla c.t.u., in quando ha poi ritenuto di disattendere nel merito dette osservazioni. Per altro verso, il motivo non si incarica di specificare la decisività di tali osservazioni, ovvero che esse avevano idoneità tale da far sì che la ratio decidendi della sentenza non potesse più basarsi sulla c.t.u. Sul punto, il quinto motivo deduce che nelle osservazioni sarebbe stato allegato un fatto decisivo, non valutato dalla Corte, ovvero che il servizio di medicina preventiva dell’USL di Bologna aveva accertato la condizione di costrizione lavorativa e di stress cui era sottoposta la ricorrente. Il motivo è però inammissibile per sua genericità limitandosi ad enunciare la decisività di tale fatto, ma senza argomentarla, cioè senza spiegare come una valutazione fatta da un ente terzo potesse avere forza probatoria tale da infirmare le diverse valutazioni rese dal c.t.u.

Infondato è il sesto motivo, poiché la Corte non ha fondato la ratio decidendi sull’estraneità delle malattie psichiche derivanti da mobbing o costrizione aziendale al rischio specifico tutelato dal d.P.R. n.1124/65. La Corte ha invece negato la prova del nesso causale tra malattia e condizioni di lavoro.

Il settimo motivo risulta inammissibile.

Esso deduce la violazione di clausola del CCNL ma senza censurare in modo specifico alcuna violazione delle norme di interpretazione del contratto, come invece necessario trattandosi di contratto avente natura aziendale. Il richiamo all’art.1362 c.c., contenuto nella rubrica del motivo, non si traduce in alcuna argomentazione specifica nel corpo del motivo, limitandosi a prospettare un’interpretazione delle clausole del CCNL diversa da quella accolta dalla Corte (v. Cass.4460/20, secondo cui il motivo non deve limitarsi a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella della sentenza, ma deve prospettare l’inadeguatezza della motivazione anche con riferimento alle norme del codice civile di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e congruità della motivazione).

Una volta escluso dalla Corte che vi fosse un diritto contrattuale al pagamento degli straordinari, la Corte ha ulteriormente motivato che l’orario di 12 ore giornaliero non poteva dirsi irragionevole in violazione del diritto alla salute ex art.32 Cost.

L’argomento del settimo motivo che censura tale motivazione è inammissibile per carenza d’interesse. La violazione dell’art.32 Cost. postula un danno alla salute, che però la consulenza tecnica ha escluso sia dipeso dalla costrizione aziendale, ivi compreso il profilo dell’orario giornaliero di 12 ore. La motivazione della Corte sul punto, quand’anche errata, risulta perciò ininfluente – dal che il difetto di interesse all’impugnazione – rimanendo fermo l’argomento principale e assorbente per cui, in base all’accertamento medico, il danno alla salute non derivò dall’eccessivo carico di ore lavorative.

Passando all’esame di ricorso incidentale, va detto che il primo motivo è inammissibile.

Esso censura un apprezzamento in fatto compiuto dalla Corte, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ovvero che alla direttrice dell’ufficio era stata richiesta la reperibilità in caso di urgenze. Il motivo si limita a dedurre che il contenuto delle deposizioni testimoniali e la dichiarazione del legale rappresentate di P.I. s.p.a. resa in interrogatorio libero non confermavano che fosse stata domandata la reperibilità alla lavoratrice. In tal modo esso risulta inammissibile, poiché la violazione dell’art.116 c.p.c. non può porsi rispetto ad una erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice, occorrendo in tal caso far riferimento all’art.360, co.1, n.5 c.p.c. (Cass. S.U. 20867/20). Il motivo nulla argomenta sulla ricorrenza dei presupposti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.

Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso incidentale.

Esso si mostra non autosufficiente, in quanto deduce in modo generico che nell’atto di costituzione sarebbe stata presente una sigla riferibile, quale sottoscrizione, al difensore. Il motivo però non riporta in modo specifico il contenuto dell’atto, onde dar conto di come e dove fosse stata vergata tale sigla e quindi della sua riferibilità al difensore.

Sotto altro profilo, il motivo è inammissibile poiché deducendo la violazione di norme processuali, non allega in modo specifico il pregiudizio subito, e la nullità della sentenza. Si deduce che la violazione della norma avrebbe condotto alla non ammissione delle prove orali richieste, ma non è dedotto di che prove orali si trattasse né se le stesse avessero rilievo decisivo ai fini di modificare il capo della sentenza che ha visto soccombente la società.

Le spese di lite sono compensate nei rapporti tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, attesa la soccombenza reciproca. La ricorrente principale deve invece le spese di lite all’Inail stante la sua soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

compensa le spese di lite tra ricorrente principale e ricorrente incidentale;

condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’Inail, liquidate per il presente giudizio in €4000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;

dà atto che, atteso il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente principale e alla ricorrente incidentale, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.