CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 11577 depositata il 2 maggio 2025

Lavoro –  Contratto di appalto – Amministrazione straordinaria – Indennità sostitutiva del preavviso – Responsabilità solidale – Emolumenti retributivi – Cessazione dell’appalto – Principi di diritto

Rilevato che

1. I lavoratori in epigrafe indicati esponevano di essere stati dipendenti della M. spa -sottoposta ad amministrazione straordinaria- dal 18.1.2017 al 5.2.2000, data di cessazione dell’appalto e di decorrenza del contratto lavorativo con la R.M. spa e di avere prestato la loro attività lavorativa presso l’impianto ferroviario P.P. di Roma, con mansioni di operai addetti alle pulizie del materiale rotabile, inquadrato nel CCNL Area Contrattuale Attività Ferroviaria, in favore della committente T.

Deducevano che, al termine del rapporto lavorativo con M. spa risultavano creditori di voci retributive (nello specifico, ratei mensilità aggiuntive, indennità per lavoro domenicale e festivo, una tantum e indennità di mancato preavviso di licenziamento) e chiedevano, pertanto, ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003,  118 Codice degli Appalti e 1676 cc, la condanna di T. spa al pagamento di euro 6.181,53 in favore di M.E. e di euro 7.268,01 in favore di M.L.

2. L’adito Tribunale di Roma accoglieva le domande e la Corte di appello capitolina confermava la pronuncia di prime cure specificando che:

a) T. spa era soggetta alla disciplina di cui all’art. 29 D.lgs. n. 276/2003;

b) l’indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1218 cc aveva natura indennitaria e retributiva, giammai risarcitoria;

c) l’eccezione riguardante il carattere meramente indennitario e non retributivo della indennità contrattuale una tantum doveva essere disattesa in quanto formulata per la prima volta nelle difese in grado di appello;

d) i lavoratori risultavano applicati all’appalto;

e) le contestazioni sui criteri di determinazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima, indennità per lavoro domenicale e festivo, differenze retributive, lavoro straordinario, erano infondate.

3. Avverso la decisione di secondo grado T. spa proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resistevano con controricorso i due lavoratori.

4. La società depositava memoria.

5. Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.

Considerato che

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc e comunque la violazione dell’art. 2118 cc. la società deduce la motivazione apparente in relazione al fatto travisato (esistenza del recesso del datore di lavoro) evidenziando che agli atti non vi era alcuna comunicazione di recesso di M. spa, presupposto imprescindibile e necessario perché si potesse ritenere maturato il diritto alla corresponsione dell’indennità di mancato preavviso.

3. Il motivo è infondato.

4. Giova premettere che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).

5. Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguata motivazione che consente di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito, ha sottolineato che, nei verbali di cambio appalto e nelle lettere di assunzione della società subentrante, emergeva incontrovertibilmente che il rapporto di lavoro con la società M. spa era stato chiuso a seguito della cessazione dell’appalto e che il personale già impiegato era stato successivamente assunto dalla società subentrata nel contratto di appalto.

6. I giudici di seconde cure, pertanto, nella ricostruzione della vicenda in fatto hanno ritenuto che l’originario rapporto di lavoro con M. spa fosse cessato e che vi era stata una nuova assunzione, a seguito del recesso, con la società subentrante.

7. Si verte in un accertamento di fatto, e non di travisamento della prova (che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio), in relazione ad un fatto desunto dalla interpretazione di atti di autonomia privata, non efficacemente contestati sotto il profilo della violazione dei criteri ermeneutici, di talché esso è insindacabile in questa sede.

8. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente soggette al vincolo solidale le somme richieste a titolo di indennità sostitutiva del preavviso la quale, avendo natura indennitaria, non rientrava tra gli emolumenti aventi natura strettamente retributiva che, secondo i principi affermati in sede di legittimità, sono compresi nell’ambito applicativo dell’art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003 ove si prevede la responsabilità solidale del committente dell’appalto.

9. Il motivo è fondato.

10. In primo luogo, deve rilevarsi che la corretta individuazione della natura giuridica dell’indennità sostitutiva del preavviso, se cioè di carattere indennitario, retributivo o risarcitorio, attiene ad una questione di qualificazione giuridica dell’istituto, di competenza del giudice, riguardante una ragione giustificativa della tesi della società basata su un fatto impeditivo che non richiedeva l’espletamento di nuove indagini (Cass. n. 2641/2013; Cass. n. 5051/2016).

11. In secondo luogo, va osservato che, in tema di “trattamenti retributivi” di cui al D.lgs. n. 276/2003, art. 29 co. 2, questa Corte più volte ha affermato che la detta locuzione deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti (Cass. n. 1450/2025; Cass. n. 5247/2022; Cass. n. 23303/2019; Cass. n. 10354/2016).

12. E’ sotto questo profilo che, quindi, la responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003 in ordine al pagamento della indennità da parte del responsabile committente deve essere valutata e non con riguardo alla debenza della stessa da parte della recedente.

13. Né può valere che, ai fini previdenziali, la indennità sostitutiva del preavviso sia assoggettata a contribuzione, come rilevato dai giudici di seconde cure conformemente a Cass. n. 17606/2021 per desumerne la natura esclusivamente retributiva, stante appunto l’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, caratterizzato, rispetto al primo, dai requisiti di corrispettività e sinallagmaticità.

14. Alla stregua di quanto esposto, il secondo motivo del ricorso va accolto, rigettato il primo.

15. La gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto, avendo riguardo alla duplice natura dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché al fatto che questa, pur essendo assoggettata a contribuzione, viene in rilievo unicamente allorquando il contratto di lavoro sia risolto.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, rigettato il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.