CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11787 depositata il 2 maggio 2024

Lavoro – Accredito giornate lavoro agricolo – Cancellazione elenchi lavoratori agricoli – Disoccupazione agricola – Rigetto

Fatti di causa

1.– Con ricorso notificato il 21 marzo 2019 e affidato a quattro motivi, la signora G.S. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bari, recante il numero 1603 del 2018 e depositata il 25 settembre 2018.

1.1.– La Corte territoriale ha respinto il gravame della signora S. e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia, che aveva rigettato la domanda di accredito di centouno giornate di lavoro agricolo per l’anno 2006.

1.2.– A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che, nell’ipotesi di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, grava sul lavoratore l’onere di provare lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate. A tale scopo, non sono sufficienti le registrazioni e le denunce aziendali, documenti di formazione unilaterale.

Nel caso di specie, non è stata neppure specificamente censurata la statuizione d’inammissibilità delle istanze di prova per testi. Quanto alla richiesta di applicare le garanzie prescritte in tema di procedimento amministrativo dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la «specialità della materia», contraddistinta da provvedimenti taciti e da esigenze di celere definizione, non è compatibile con il dovere d’indicare in ogni atto il termine e l’autorità cui è possibile proporre ricorso.

2.– L’INPS si è limitato a depositare procura in calce al ricorso notificato.

3.– Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4-quater), e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ.

4.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

5.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).

Ragioni della decisione

1.– La signora G.S. sottopone al vaglio di questa Corte le seguenti censure.

1.1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 97, secondo comma, Cost. e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Avrebbe errato la Corte d’appello di Bari nel reputare inapplicabile alla disciplina della disoccupazione agricola l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, che avrebbe portata generale, in quanto espressione «del più generale principio di buon andamento ed imparzialità dell’agire amministrativo contenuto nell’art. 97 comma 2 della Carta Costituzionale» (pagina 9 del ricorso per cassazione).

1.2.– Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, concernente l’insufficienza delle motivazioni addotte a supporto della cancellazione dagli elenchi anagrafici.

1.3.– Con il terzo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, in combinato disposto con l’art. 1, comma 136, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e imputa alla Corte territoriale di non aver considerato che il potere di autotutela è stato esercitato «senza il rispetto del termine ragionevole di tre anni dalla efficacia del provvedimento revocato» (pagina 11 del ricorso per cassazione).

1.4.– Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta, infine, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.

La sentenza impugnata avrebbe violato le norme sulla distribuzione degli oneri probatori, che imporrebbero all’Istituto di provare le ragioni del disconoscimento effettuato, e avrebbe attribuito rilievo decisivo alle generiche contestazioni racchiuse nel provvedimento di cancellazione.

2.– Possono essere esaminati congiuntamente il primo, il secondo e il terzo mezzo, che muovono dalla comune premessa ermeneutica dell’applicabilità delle prescrizioni della legge n. 241 del 1990 e, in particolare, dall’assunto della cogenza dell’obbligo della motivazione e dell’operatività dei limiti all’esercizio dell’autotutela anche nella materia della disoccupazione agricola.

Le censure non colgono nel segno.

2.1.– Questa Corte ha chiarito di recente che «vertendosi in materia di obbligazioni di natura pubblica, che nascono ex lege al verificarsi dei requisiti di volta in volta previsti dall’ordinamento, la funzione del procedimento amministrativo che è preordinato alla loro adozione è di natura meramente ricognitiva: e ciò comporta non soltanto che all’inadempimento dell’ente che sia pregiudizievole per il diritto del privato può direttamente porre rimedio il giudice ordinario, dinanzi al quale si fa valere direttamente il rapporto obbligatorio, ma soprattutto che, trattandosi di atti rigidamente vincolati alla regola del rapporto obbligatorio, lo stesso ente previdenziale può sempre prendere, senza formalità alcuna (e dunque anche in giudizio), una diversa posizione in ordine al contenuto dell’obbligazione, non essendo in alcun modo vincolato da altri atti emessi in precedenza, ma soltanto alla legge del rapporto (così, espressamente, già Cass. n. 2804 del 2003). Sta qui la ragione ultima per cui gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990: si tratta infatti di atti in cui la motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento dell’ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge direttamente dalla legge. Ed è per ciò che questa Corte ha da tempo affermato che, stante l’indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l’assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell’ente medesimo (così, espressamente, Cass. n. 2804 del 2003, cit., cui hanno dato seguito, tra le numerose, Cass. nn. 9986 del 2009, 20604 del 2014, 31954 del 2019 e 3556 del 2023, cit.)» (Cass., sez. lav., 11 dicembre 2023, n. 34482).

2.2.– Per tali dirimenti ragioni, è conforme a diritto la pronuncia impugnata, nella parte in cui nega l’applicabilità della legge n. 241 del 1990.

Né la parte ricorrente delinea argomenti idonei a infirmare le menzionate enunciazioni di principio.

3.– Infondata, infine, è anche la quarta doglianza.

3.1.– Questa Corte è costante nell’affermare che l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli adempie a una funzione di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, fondata sull’art. 9 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. Ne discende che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d’iscrizione e di ogni altro correlato diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001).

Nel confermare tale orientamento, questa Corte ha da ultimo puntualizzato che «l’agevolazione probatoria garantita dall’iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può giustificare un’inversione dell’onere della prova a carico dell’ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro; in quest’ottica, anzi, la cancellazione dell’iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest’ultimo essendo propriamente l’atto che comporta a carico dell’assicurato l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice l’obbligo di accertare l’esistenza e l’inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione» (Cass., sez. lav., 3 febbraio 2023, n. 3556).

3.2.– La sentenza impugnata è conforme ai principi enunciati da questa Corte in tema di ripartizione degli oneri probatori. Principi che gli argomenti esposti nel ricorso non valgono a scalfire.

4.– In definitiva, il ricorso dev’essere nel suo complesso respinto.

5.– Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese del presente giudizio, in quanto l’Istituto non ha svolto sostanziale attività difensiva e si è limitato a depositare procura in calce al ricorso.

6.– L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo ella ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara che non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.