CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11811 depositata il 2 maggio 2024

Lavoro – Indennità di disoccupazione agricola – Cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli – Insussistenza del requisito contributivo – Eccezione preliminare di merito – Rigetto

Rilevato in fatto

che, con sentenza depositata il 18.1.2022, la Corte d’appello di Bari ha confermato, con motivazione parzialmente differente, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per difetto del requisito contributivo, la domanda di V.B. volta a conseguire l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2006;

che avverso tale pronuncia V.B. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che entrambe le parti hanno depositato memoria;

che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 31.1.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

Considerato in diritto

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 102, 342, 345 e 346 c.p.c., nonché degli artt. 2909 c.c. e 24 Cost., per avere la Corte di merito confermato la pronuncia di primo grado sulla scorta dell’avvenuta sua cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli nell’anno 2006, ancorché si trattasse di circostanza allegata per la prima volta dall’INPS in sede di gravame e il primo giudice avesse viceversa accertato la sua iscrizione per tale anno avvalendosi delle risultanze degli elenchi, senza che, sul punto, l’INPS formulasse appello incidentale;

che il motivo è infondato;

che, al riguardo, va ricordato che, ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno se non censurate e quindi devolute in appello, occorre aver riguardo all’unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato siccome individuata dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, di talché l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli aspetti di tale sequenza riapre la cognizione sull’intera statuizione che abbia affermato l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. in tal senso tra le più recenti Cass. nn. 28565 e 32683 del 2022, 16853 del 2018 e 2217 del 2016, tutte sulla scorta di Cass. n. 6769 del 1998);

che, nella specie, reputa il Collegio che l’impugnazione proposta dall’odierno ricorrente in ordine all’accertamento concernente l’insussistenza del requisito contributivo abbia ex se riaperto la cognizione sull’intera questione della sussistenza o meno di detto requisito, così conferendo al giudice d’appello il potere di riconsiderarla e deciderla anche relativamente ad aspetti di fatto che, sebbene ad essa coessenziali, non erano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame dell’odierno ricorrente, come appunto l’avvenuta cancellazione dagli elenchi (non tempestivamente impugnata) che l’INPS aveva per la prima volta dedotto in sede di gravame;

che, non soggiacendo a preclusione alcuna in appello la contestazione concernente la sussistenza di un fatto costitutivo del diritto, resta solo da aggiungere che a non diverse conclusioni induce il principio di diritto enunciato da Cass. n. 6583 del 2021 ed espressamente invocato in ricorso, secondo cui quando un’eccezione (preliminare) di merito sia stata espressamente rigettata dal giudice di primo grado, il giudice d’appello può tornare a conoscere della questione solo in presenza di un appello incidentale del convenuto vittorioso, atteso che tale principio – invero già affermato da Cass. S.U. n. 11799 del 2017 – presuppone per l’appunto che il convenuto vittorioso si sia vista rigettare un’eccezione preliminare di merito, ossia un’eccezione volta a prospettare un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto fatto valere in giudizio, mentre nel caso specie il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda per difetto del medesimo fatto costitutivo poi riesaminato e discusso (ancorché sotto differenti profili) in sede di gravame;

che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite ex art. 152 att. c.p.c.;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.