CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11965 depositata il 3 maggio 2024
Lavoro – Indebita erogazione dell’indennità di disoccupazione ASpI – Maturazione antecedente dei requisiti anagrafici e contributivi per conseguire il diritto alla pensione di anzianità – Presentazione della domanda – Momento in cui si verifica la decadenza – Decadenza dell’assicurato dal diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione dalla data in cui lo stesso ha maturato i requisiti di legge per l’accesso alla pensione di anzianità – Ripetibilità dell’indebito – Accoglimento
Rilevato che
1. con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione di prime cure che, in accoglimento della domanda proposta dall’attuale parte intimata, aveva ritenuto irripetibile la somma pretesa, in restituzione, dall’INPS per l’indebita erogazione dell’indennità di disoccupazione ASpI (per il periodo dal 06.02.2014 al 09.04.2015) dopo aver maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità, con condanna dell’INPS al pagamento della somma di € 4.361,49 a titolo di arretrati pensionistici maturati e compensati dall’INPS con il maggiore presunto credito;
2. per l’ente previdenziale, la maturazione, al 9.5.2010, dei requisiti pensionistici (requisito anagrafico di 57 anni e contributivo di 35 anni di servizio) che avrebbero consentito all’assicurato di andare in pensione il 1°.10.2010 (prima finestra utile), comportava la decadenza del diritto alla ASpI;
3. la Corte di merito, premesso che pensioni e ASpI costituivano prestazioni incompatibili e che il diritto alla fruizione di ASpI o MINIASpI si perdesse con l’accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata, riteneva, tuttavia, che l’assicurato, nel periodo de quo (6.2.2014/9.4.2015), per non avere ancora raggiunto i requisiti pensionistici né presentato domanda di pensione anticipata, non fosse decaduto dal diritto alla conservazione dell’indennità mensile di disoccupazione in godimento;
4. avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, M.R.;
5. il P.G. non ha rassegnato conclusioni scritte;
Considerato che
6. con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e dell’art. 2033 c.c., anche in relazione all’art. 12 delle disposizioni preliminari al cod. civ., per avere la Corte d’Appello ritenuto irripetibile l’indebito nonostante l’assicurato avesse percepito l’indennità di disoccupazione c.d. ASpI – pur avendo già antecedentemente maturato i requisiti (contributivi e anagrafici) per il pensionamento di anzianità;
7. il ricorso è da accogliere;
8. il thema decidendum concerne l’interpretazione dell’art. 2, comma 40, lett. c) della legge 28 giugno 2012, n. 92, e, di conseguenza, la sussistenza o meno del diritto alla prestazione detta ASpI da parte di un assicurato che antecedentemente e, precisamente, già a far data dal 9 maggio 2010, aveva maturato i requisiti anagrafici e contributivi per conseguire il diritto alla pensione di anzianità, potendo egli beneficiare del regime di salvaguardia del diritto a pensione alla stregua del combinato disposto degli articoli 1, L. n.243/2004 e 1 L. n. 247/2007;
9. si tratta di dirimere se il diritto alla prestazione di disoccupazione, sia essa ASpI o Mini ASpI, venga meno dalla data di maturazione dei requisiti del pensionamento di anzianità oppure dalla data della concreta percezione della pensione medesima, a seguito della presentazione della domanda da parte dell’assicurato (nella specie intervenuta nel 2016);
10. invero, l’art. 2, comma 40, legge 28.6.2012 n. 92 espressamente dispone che: «Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un’attività lavorativa subordinata senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; d) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità erogata dall’ASpI»;
11. l’interpretazione letterale dell’art. 2, comma 40, lett.c), cit., pone come limite per la fruizione dell’ ASpI o Mini ASpI non la data di decorrenza, in concreto, del diritto a pensione, bensì il «raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato» e la chiara e precisa disposizione normativa sopra ricordata, che dispone la decadenza dal trattamento di disoccupazione (con correlato obbligo di restituire quanto a tale titolo eventualmente percepito), non lascia spazio alcuno ad un’interpretazione diversa da quella letterale;
12. la Corte di merito ha operato una interpretazione della disposizione normative citata del tutto avulsa dal dato letterale e dalla stessa ratio legis in forza della quale non è necessario alcun trattamento a sostegno del reddito allorchè l’interessato abbia maturato ed abbia, quindi, diritto a percepire il trattamento pensionistico;
13. l’erronea interpretazione dei Giudici del gravame ha attribuito rilievo centrale alla presentazione della domanda amministrativa di pensione di anzianità da parte dell’assicurato rimettendo, in tal guisa, la nascita del diritto alla pensione e/o la perdita del diritto alla prestazione di sostegno al reddito, all’iniziativa dell’assicurato pretermettendo il requisito costitutivo, rinveniente dal dettato normativo, dell’avvenuta maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici per accedere alla predetta pensione di anzianità;
14. non si condivide, pertanto, il rilievo svolto dalla Corte di merito per cui, la cennata interpretazione equivarrebbe ad eludere l’intento del legislatore volto esclusivamente ad impedire una duplicazione delle fonti di reddito, sicchè retrodatare la decadenza, rispetto all’evento dell’effettivo cumulo delle due prestazioni, al momento anteriore della maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità, determinerebbe, ad avviso della Corte del gravame, un vuoto di protezione in evidente contrasto con l’art. 38 Cost. perché il soggetto interessato sarebbe esposto, nell’arco temporale tra la data di presentazione della domanda amministrativa e quello di elargizione del trattamento pensionistico ovvero nel periodo di attesa fra la maturazione dei requisiti contributivi e il raggiungimento della prima finestra utile per il versamento della pensione, al pericolo di restare privo di ogni fonte di reddito;
15. invero, l’ordinamento previdenziale non lascia l’interessato senza tutele: questi ha, infatti, diritto alla indennità di disoccupazione, fintantoché non maturi i requisiti per la pensione e non è affatto privato di ogni fonte di sostentamento;
16. l’inerzia dell’interessato che, per qualsivoglia motivo, ometta di richiedere l’accesso alla pensione, non può essere controbilanciata dalla doglianza di deprivazione di una fonte di reddito, perché la fonte di sostentamento è ben prevista;
17. né può pretendersi che la scelta del trattamento (sostegno al reddito o pensione) sia discrezionalmente rimessa all’assicurato;
18. la norma, dunque, non esibisce incertezze nel dettato normativo che correla l’an debendi della prestazione ASpI finchè non siano stati raggiunti i requisiti (anagrafici e contributivi) del diritto al pensionamento anticipato (già di anzianità);
19. l’impianto interpretativo qui illustrato è ulteriormente confortato dalla inequivoca disposizione normativa di cui all’art. 2, comma 41, della legge n. 92 del 2012 (che recita:
«La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con obbligo di restituire l’indennità che eventualmente si sia continuato a percepire») applicabile anche con riferimento alla NASpI in virtù del rinvio di cui all’art. 14 del d.lgs n. 22 del 2015 cit. secondo il quale «alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili»;
20. un diverso esito interpretativo contrasta, come già detto, con la ratio delle disposizioni e con la natura indisponibile dei diritti previdenziali;
21. il legislatore, invero, nell’ambito della sua ampia discrezionalità, ha previsto, che l’indennità contro la disoccupazione fosse subordinata alla sussistenza dello stato di bisogno, ricavabile anche dal difetto di titolarità del diritto dell’assicurato ad altre provvidenze previdenziali a seguito della perdita del lavoro e, in specie, in età avanzata, delle prestazioni pensionistiche;
22. conseguentemente l’indennità in esame può essere erogata solo fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e il legislatore ha posto tale limite temporale, ben preciso, alla fruizione del beneficio e non può rimettersi alla scelta discrezionale dell’assicurato (non prevista dalla legge) di optare per il godimento dell’indennità ASpI / NASpI, anziché della pensione di anzianità, o per lo meno, di determinarne il periodo di godimento, non potendo contravvenirsi alla natura indisponibile dei diritti in materia previdenziale sottratti, in quanto tali, alla disponibilità delle parti (cfr., fra tantissime, Cass., Sez. Lav., 5 febbraio 2018, n. 2697);
23. del resto, l’interpretazione letterale e logico-sistematica risulta coerente con l’art. 38 Cost. e la lettura che ne ha dato la Corte Costituzionale: « … l’art. 38, secondo comma, Cost., rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch’essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie (Corte cost. n. 426 del 2006).
L’art. 38, secondo comma, Cost. che è immediatamente operante nell’ ordinamento giuridico e rilevante, in particolare, ai fini del sindacato di costituzionalità delle leggi ordinarie, attribuendo valore di principio fondamentale del diritto dei lavoratori a che siano “preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”, impone che, in caso di eventi, i quali incidano sfavorevolmente sull’attività lavorativa, siano ai lavoratori assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle loro esigenze di vita (Corte cost. n. 22 del 1969). Ma tale disposizione non va intesa in senso letterale e con valore assoluto. È il sistema delle assicurazioni sociali nel suo complesso, infatti, che è chiamato a far fronte e obbedisce alle esigenze garantite dal precetto costituzionale (Corte cost. n. 80 del 1971). Per cui questo non risulta violato se, come nell’ipotesi prevista dalla norma oggetto della denuncia, in maniera specifica siano poste regole, con cui, nel rispetto degli altri precetti e principi costituzionali, viene condizionata l’insorgenza di dati diritti o di questi è disciplinato l’esercizio» (Corte Cost., 8 luglio 2014, n. 215) (ndr Corte Cost., 18 luglio 2014, n. 215);
24. il raggiungimento dei requisiti del pensionamento di anzianità (prima della perdita del posto di lavoro o durante la disoccupazione) non può non escludere lo stato di bisogno per accedere alla prestazione connessa allo stato di disoccupazione;
25. quanto alla legittimità del recupero dell’INPS, questa Corte (Cass. n.2697 del 2018) ha già affermato che la prestazione a sostegno del reddito spetta sino alla maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e non fino alla data di effettiva decorrenza o percezione del trattamento pensionistico, che è condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell’interessato, poiché, altrimenti, l’erogazione degli emolumenti verrebbe ad essere indebitamente prolungata oltre il periodo previsto dalla legge;
26. infine, vale rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l’accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l’onere di provare i fatti costituivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass.,Sez.Un., n. 18046 del 2010 ed altre successive conformi);
27. erroneamente, dunque, la Corte di merito ha ritenuto irripetibile l’indebito per cui è causa, nonostante l’intervenuta decadenza dell’assicurato dal diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione, dalla data in cui lo stesso ha maturato i requisiti di legge per l’accesso alla pensione di anzianità;
28. né rilevano, per la corretta sussunzione della fattispecie nell’alveo della disciplina generale dell’art. 2033 c.c., lo stato soggettivo dell’Istituto solvens e l’eventuale stato di ignoranza o di buona fede dell’accipens in ordine all’avvenuta percezione della prestazione in esame;
29. la sentenza, che non si è conformata ai principi illustrati, va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda;
30. la peculiare questione controversa consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; spese compensate dell’intero processo.