Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1226 depositata il 20 gennaio 2026

nullità del patto che trasferisce il rischio dell’inadempimento del cliente all’agente

Fatti di causa

1.- Con ricorso al tribunale di Lucca, V.G., in relazione al rapporto di agenzia svoltosi tra le parti dal 27/2/2002 al 17/5/2017, aveva richiesto la condanna di C. al pagamento in suo favore dell’indennità di mancato preavviso e dell’indennità suppletiva di clientela sul presupposto che il recesso della società proponente fosse stato privo di giusta causa; aveva chiesto altresì la condanna di C. al pagamento dell’indennità di incasso e maneggio denaro.

Da parte sua Concimer, affermata la legittimità del recesso per giusta causa, operato per violazione del patto di non concorrenza da parte del V.G. e delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la cessione di merce all’agente, ha chiesto la condanna del V.G. al risarcimento del danno pari al pagamento della penale prevista per la violazione del patto di non concorrenza post contrattuale e degli importi corrispondenti alle merci cedute all’agente in forza del contratto di concessione vendita stipulato tra le parti .

Il Tribunale di Lucca ha accolto parzialmente le reciproche domande svolte in giudizio.

In particolare ha ritenuto che il recesso operato dalla società proponente fosse sorretto da giusta causa essendo pacifico che il V.G., sia durante il rapporto di agenzia che successivamente alla sua conclusione, aveva promosso la vendita di prodotti di altre società da ritenersi in concorrenza con C..

Sulla base di questo argomento ha respinto la domanda del V.G. avente ad oggetto il pagamento dell’indennità di mancato preavviso e dell’indennità suppletiva di clientela. Ha accolto la domanda della società di condanna relativa al risarcimento del danno derivante da tale attività di concorrenza non ammessa per il periodo successivo allo svolgimento del contratto (€ 48.662,13), mentre ha respinto la domanda relativa al periodo antecedente, in quanto non dimostrato il danno subito dalla proponente. Ha ritenuto altresì valido il patto allegato al contratto di agenzia avente ad oggetto la cessione di merce di C. all’agente il quale ne acquisiva la proprietà e quindi ha affermato la responsabilità dell’agente per l’insoluto; ed ha quindi condannato il V.G. a pagare C. la somma di € 193.841,41.

Ha ritenuto dimostrato lo svolgimento di attività di incasso di maneggio danaro da parte del V.G. ed ha condannato C. a pagare al V.G. la somma di euro 117.396,18 dovuta a tale titolo.

2.- La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza in atti, in parziale riforma della sentenza appellata ha respinto la domanda di V.G. avente ad oggetto il compenso aggiuntivo per attività di incasso; ed ha confermato per il resto la sentenza appellata anche in punto di spese, condannando V.G. a rifondere a C. Srl le spese del secondo grado.

3.- La Corte ha sostenuto che non fosse rilevante che i prodotti commercializzati dal V.G. per altre società non fossero compresi nel catalogo di C. essendo comunque affini o succedanei rispetto a quelli offerti dalla resistente, in quanto tutti i prodotti in questione servivano alla nutrizione delle piante; la concorrenza sleale sussiste infatti anche se i prodotti sono diversi perché, secondo la giurisprudenza, il presupposto indefettibile dell’illecito è la comunanza di clientela, la cui sussistenza va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l’attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consente di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l’offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale.

Non emergeva neppure alcuna acquiescenza da parte di C..

Inoltre, V.G. non aveva contestato seriamente di aver svolto attività di concorrenza post contrattuale.

In relazione all’eccezione di invalidità del patto perché non era stato previsto un corrispettivo per la limitazione della concorrenza, la Corte ha rilevato che tale necessità non era prevista dall’AEC a pena di nullità e neppure dall’art.1751 bis c.c.

4.- Per quanto concerneva invece l’indennità di incasso maneggio denaro la Corte d’appello ha richiamato la pronuncia di questa Corte di cassazione n. 21079 del 2013 ed ha precisato che in tema di rapporto di agenzia poiché lo svolgimento da parte dell’agente di attività di incasso per conto del proponente dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto d’agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, quando la facoltà e l’obbligo di riscuotere i crediti del proponente siano intervenuti nel corso del rapporto di agenzia, doveva ritenersi che l’attività di esazione costituisse prestazione accessoria e ulteriore rispetto all’originario contratto, e richiedeva una sua propria remunerazione, in base alla generale normativa sul lavoro autonomo e, specificamente, all’art.2225 c.c.

Ne derivava che il compenso per tale attività ben potrebbe intendersi compreso nelle provvigioni pattuite quando l’incarico, come nel caso di specie, fosse presente dall’inizio nel contratto. Del resto l’art. 9 del contratto individuale di agenzia prevedeva che  le  provvigioni  fossero  riconosciute  a  corrispettivo dell’attività svolta dall’agente e di ogni obbligazione connessa con l’incarico convenuto.

Era pure vero poi che l’articolo 6 AC prevedeva la necessità di una provvigione separata e di un compenso aggiuntivo solo laddove, oltre all’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, fosse stata prevista altresì la “responsabilità dell’agente per errore contabile”. Previsione mancante nel contratto di agenzia individuale.

5.- L’ultima questione, affrontata dalla Corte, riguardava l’asserita nullità dell’accordo con il quale le parti avevano previsto la cessione di merci all’agente. In proposito la Corte d’appello ha escluso qualsiasi nullità del patto perché tale accordo, benché comportasse il permanere sul V.G. del rischio degli insoluti, integrava una fattispecie che prevedeva un elemento di netta discontinuità rispetto al contratto di agenzia, ossia il passaggio al V.G. della proprietà della merce a lui ceduta da C. e quindi la possibilità di disporne in caso di inadempimento da parte del terzo acquirente. Veniva poi in rilievo un ulteriore vantaggio, ossia la previsione di una provvigione in misura superiore a quella stabilità nel contratto di agenzia.

6.- Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione V.G. con sei motivi ai quali ha resistito C. con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Il Collegio, dopo la decisione, ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.

Ragioni della decisione

1.- Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione art. 112 cpc in relazione al primo motivo di impugnazione del ricorso in appello: omessa pronuncia sui motivi di impugnazione relativi all’insussistenza della giusta causa di recesso dal mandato di agenzia (in particolare sotto il profilo dell’immediatezza).

2.- Con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. perché la Corte di appello avrebbe errato nel limitarsi a confermare l’esistenza di un rapporto di concorrenza fra i prodotti oggetto del mandato di agenzia e quelli commercializzati dall’agente, non accertando la legittimità del recesso per giusta causa, sotto il profilo dell’immediatezza.

2.1. I primi due motivi sono connessi e pongono, sotto diversi profili, la questione della legittimità della pronuncia in ordine alla esistenza della giusta causa. Essi sono infondati e per alcuni versi inammissibili.

Sono inammissibili nella parte in cui mirano alla riconsiderazione delle circostanze di fatto valutate motivatamente dai giudici di merito con riferimento all’accertamento della giusta causa a seguito dell’illecita concorrenza.

Sono infondati laddove sostengono che la Corte non avrebbe pronunciato sui motivi di gravame e sulla giusta causa in relazione al requisito della immediatezza.

La Corte d’appello, nell’occuparsi dell’illecita concorrenza, ha comunque risposto ai motivi di appello, là dove affrontando la questione della lesione del patto di non concorrenza, ha confermato di condividere la soluzione presa in primo grado e di dover rigettare perciò i motivi di gravame.

Circa la immediatezza del recesso, la Corte ha richiamato i motivi di gravame sollevati sotto questo profilo, laddove ha affrontato la questione dell’acquiescenza sollevata dall’appellante in merito alla vicenda della concorrenza e laddove l’ha poi disattesa, evidenziando che non emergeva prova che C. avesse prestato acquiescenza al patto di non concorrenza, non essendo decisivo al riguardo il fatto che sul sito internet dell’agente gli stessi prodotti fossero presenti già da un anno prima del recesso della società.

3.- Con il terzo motivo si sostiene ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art.1743 cc e dell’art. 2 dell’AEC Industria 30 luglio 2014, avendo la Corte di appello errato nel ritenere che la concorrenza fra due o più imprenditori esiste se vi è, oltre alla comunanza dei prodotti, anche solo la comunanza di clientela; senza considerare la potenzialità del danno.

3.1. Il motivo deve ritenersi in parte inammissibile, perché la valutazione sulla esistenza della concorrenza, frutto di due decisioni conformi, non può essere, di per sé, rivista nei suoi presupposti di fatto in questa sede di legittimità (ovvero in relazione alla circostanza che i prodotti fossero o meno in concorrenza, anche potenziale).

Mentre per il resto le censure sono infondate essendo la decisione impugnata rispettosa della normativa in materia di concorrenza illecita ai cui fini rileva anche soltanto la potenzialità del danno ed il cui requisito deve ritenersi insito nell’accertamento operato nel caso di specie dalla Corte di appello in relazione alla comunanza di clientela e di mercato.

4.- Con il quarto motivo si deduce ex art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art 1744 c.c. e dell’art. 6 AEC Industria 30 luglio 2014, per aver la Corte di appello errato nel ritenere che l’attività di incasso fosse da considerarsi remunerata ex art. 9 del contratto individuale di agenzia, secondo cui le provvigioni venivano riconosciute a corrispettivo non solo dell’attività svolta dall’agente ma anche di ogni obbligazione connessa con l’incarico convenuto, violando l’art. 6 AEC .

4.1. Il motivo è inammissibile anche perché non si confronta e non confuta le varie rationes contenute nella decisione impugnata, la quale ha invero rilevato, secondo una specifica ed autonoma interpretazione, che la mancanza di un compenso aggiuntivo per l’attività di incasso derivava anche dall’art. 9 del contratto individuale di agenzia nel quale si prevedeva che le provvigioni dovessero essere riconosciute a corrispettivo dell’attività svolta dall’agente e di ogni obbligazione connessa con l’incarico convenuto.

E’ vero inoltre che l’articolo 6 AEC prevede la necessità di una provvigione separata e di un compenso aggiuntivo solo laddove, oltre all’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, sia prevista altresì la “responsabilità dell’agente per errore contabile”, ma tale previsione manca nel contratto di agenzia individuale. Su questo punto è poi in ogni caso pregiudiziale il fatto che lo stesso ricorrente nulla avesse tempestivamente allegato e dedotto in primo grado.

5. Con il quinto motivo si sostiene ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli 1751 bis c.c. , 1175 e 1375 c.c. 14 AEC Industria 30 luglio 2014, perché la Corte avrebbe errato nel ritenere la validità del patto di non concorrenza post-contrattuale e la sua piena efficacia, nonostante fosse pacifico che tale patto di non concorrenza non prevedesse alcun corrispettivo, pur vincolando l’agente per il periodo di due anni dallo scioglimento del rapporto.

5.1. Il motivo è infondato posto che, come emerge anche dal consolidato orientamento di Corte di legittimità, la previsione dell’art.1751 bis c.c. introdotta con la L. n. 422 del 2000, secondo cui l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, è derogabile nell’an e nel quomodo e non è dunque prevista a pena di nullità del patto di non concorrenza post contrattuale (Cass.n. 23331/2024, Cass. n. 12127/2015).

Anche per la nuova disciplina dunque l‘agente, d’intesa con la preponente, può espressamente stabilire che all’obbligo assunto non sia correlato un corrispettivo, atteso che la non specifica valorizzazione economica dell’impegno può giustificarsi come conveniente nel contesto dell’intero rapporto di agenzia. Pertanto la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non è diretta alla tutela di un interesse pubblico generale. (Cass. nn. 17239/16 e 13796/17).

Ne discende quindi la derogabilità della disciplina del patto di non concorrenza ad opera delle parti e la inesistenza della nullità della clausola contrattuale che non abbia previsto la liquidazione anticipata di un’indennità di natura provvigionale.

6. Con il sesto motivo si deduce ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli 1746, 1749, 1344 c.c. per non aver la Corte di appello ravvisato la nullità dell’accordo di cessione merci in sostituzione delle provvigioni pattuite.

6.1. Il motivo è fondato. È pacifico che il patto stipulato tra le parti del contratto di agenzia prevedeva la cessione della proprietà delle merci in luogo del pagamento delle provigioni già maturate e comportava il permanere sul V.G. del rischio degli insoluti dei clienti. Tale pattuizione si pone in netto contrasto con la disciplina inderogabile di legge ex artt. 1746 e 1749 c.c. Non può invero condividersi la tesi secondo cui lo stesso accordo configurasse un patto autonomo ed introducesse un elemento di netta discontinuità rispetto al contratto di agenzia, nell’ambito del quale invece era espressamente destinato ad operare. Esso, per l’appunto, prevedendo la cessione delle merci all’agente al posto delle provvigioni spettanti ed il trasferimento del rischio per una intera zona configurava, piuttosto, un negozio in frode alla legge perché mirava ad aggirare il divieto dello star del credere, consentito se non per casi specifici secondo la disciplina in vigore.

Non vale osservare in contrario né che l’accordo sarebbe stato autonomo, né che, se l’affare fosse andato a buon fine, avrebbe dovuto corrispondersi una maggiorazione provvigionale (oppure in caso di inadempimento l’agente avrebbe potuto disporre della merce); perché la previsione di un maggiore corrispettivo non vale a rendere valido un patto che comporti, con una siffatta latitudine, il rischio dell’insoluto a carico dell’agente.

Va quindi affermato che il patto con cui nel contratto di agenzia si trasferisce, in modo generalizzato, il rischio dell’inadempimento del cliente all’agente è nullo per frode alla legge, anche quando sia previsto sotto forma di acquisto e successiva rivendita della merce. La legge vieta esplicitamente questo tipo di accordi che prevedono una responsabilità generalizzata dell’agente per le obbligazioni assunte dai clienti, posto che l’agente deve essere responsabile per il proprio operato ma non per l’inadempimento dei terzi (cfr Cass. n. 3902 del 20/04/1999). Ed un simile modo di regolare l’attività dell’agente è contrario alla legge perché conduce ad uno evidente snaturamento del contratto di agenzia.

7.- Alla luce di quanto osservato il ricorso deve essere accolto in relazione al sesto motivo mentre vanno rigettati gli altri. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo, il quale dovrà procedere all’esame delle questioni alla luce del principio di diritto su enunciato e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

8.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.