CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 12293 depositata il 9 maggio 2025

Licenziamento – Scadenza del periodo di comporto – Art. 58 del CCNL – Conservazione del posto – Comunicazione obbligatoria – Tutela reintegratoria – Tutela indennitaria – Principi di correttezza e buona fede – Rigetto

Rilevato che

1. Con sentenza n. 411/2024 la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il reclamo proposto da (…) (d’ora in avanti M.) s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 510/2023, che aveva confermato l’ordinanza conclusiva della fase sommaria in relazione alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato in data 5.11.2021 dalla società a I.P. per superamento del periodo di comporto e, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dalla società, aveva rigettato la domanda di tutela reintegratoria (accolta in fase sommaria) condannando la M. a corrispondere al lavoratore la sola tutela indennitaria, quantificata in 20 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dal P. al momento del licenziamento.

2. La Corte territoriale ha rigettato l’unico motivo di reclamo proposto, avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 58 del CCNL Addetti all’Industria delle Calzature, ritenendo, conformemente a quanto già considerato in primo grado, che la norma pattizia imponesse, a carico del datore di lavoro, l’obbligo di informare il lavoratore almeno un mese prima della imminente scadenza del periodo di conservazione del posto di lavoro e che tale obbligo era stato violato, con conseguente illegittimità del licenziamento, posto che la società si era attivata solo dopo l’avvenuto superamento del periodo di comporto.

La Corte, pertanto, rilevato che non avendo il lavoratore proposto reclamo incidentale non era devoluta al Collegio la questione della tipologia di tutela applicabile (tutela reintegratoria o tutela indennitaria), ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure.

3. Avverso tale sentenza la società M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

Il P. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale.

4. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Considerato che

1. Con il primo e unico motivo di ricorso principale è dedotta, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature, e la nullità della sentenza per difetto/contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la funzione della comunicazione che deve precedere il licenziamento, imposta dalla suddetta norma contrattuale, sia quella di “porre il lavoratore nelle condizioni di determinarsi in relazione ad ogni ulteriore evoluzione della propria condizione”, e più in particolare di metterlo “nelle condizioni di accedere ad istituti alternativi (ferie, aspettativa)”, laddove dalla lettera della norma si evince una funzione meramente “informativa”, finalizzata a consentire al lavoratore di verificare la correttezza dei conteggi aziendali, finalità nel caso di specie pienamente garantita.

2. Con ricorso incidentale il P. deduce ex  art. 360 n. 3 la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. per avere la Corte d’appello compensato le spese di lite, nonostante l’integrale rigetto del reclamo, fondando tale statuizione sulla “controvertibilità della questione, chiarita dalla giurisprudenza di legittimità solo di recente”.

Deduce che, non avendo il lavoratore impugnato il capo della sentenza relativo alla tipologia di tutela (reintegratoria o indennitaria) spettante in conseguenza dell’illegittimità del licenziamento, l’unica questione devoluta in appello era quella della legittimità del licenziamento intimato in violazione di una norma collettiva, questione che non presentava i crismi né della novità né della controvertibilità.

3. Il ricorso principale è infondato. Deve osservarsi che il superamento del periodo di comporto costituisce un’autonoma fattispecie di recesso, regolata dall’art. 2110, secondo comma, cod.civ., che conferisce all’imprenditore il diritto di recedere dal contratto di lavoro “a norma dell’art. 2118 c.c.” quando la malattia del lavoratore si sia protratta oltre il periodo stabilito dalla legge, dal contratto collettivo o dagli usi (cfr. Cass. n. 1404 del 2012).

Tale previsione prevale, quale disposizione speciale, sulla generale disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro (legge n. 604 del 1966) nonché sulla disciplina in materia di impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1256 e 1464 cod.civ.) e persegue la ratio di contemperare gli interessi confliggenti del datore di lavoro (a mantenere la produttività dell’azienda) e del lavoratore (a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento e l’occupazione).

Questa Corte, esaminando ipotesi di licenziamenti intimati (per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore) dopo il superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva ha affermato che, in assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro non ha l’onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettergli di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa; invero, non rileva, in tali casi, la mancata conoscenza, da parte del lavoratore, del limite c.d. esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie e non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell’approssimarsi del superamento del periodo di comporto, posto che tali principi operano come norme di relazione con funzione di fonti integrative del contratto (art. 1374 cod. civ.) ove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti al datore di lavoro dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata (cfr. Cass. n. 14891 del 2006; Cass. n. 12563 del 2014; Cass, n. 3645 del 2016; Cass. n. 20761 del 2018).

3.1. Deve, tuttavia, rilevarsi che nel caso di specie il CCNL applicato in azienda prevede espressamente, all’art. 58 lett. B), l’obbligo in capo al datore di lavoro di informare il lavoratore almeno un mese prima dell’approssimarsi della scadenza del comporto.

La norma contrattuale prevede, infatti, “Conservazione del posto”.

Al lavoratore ammalato sarà conservato il posto con decorrenza dell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali per 13 mesi.

L’obbligo di conservazione del posto per l’azienda cesserà comunque ove nell’arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie con esclusione, per entrambi i limiti, dei periodi di ricovero ospedaliero.

Almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di conservazione del posto di lavoro, nei termini di cui al comma che precede, l’azienda provvederà ad informare il lavoratore interessato sulla sua situazione relativa al periodo di comporto”.

In questa ipotesi, come da questa Corte già di recente chiarito (Cass. 13491/2024, Rv. 671202-01), il contratto collettivo arricchisce la garanzia di conservazione del rapporto di lavoro prevista dall’art. 2110 cod.civ. imponendo, oltre alla tolleranza di un determinato periodo di tempo (13 mesi), anche la comunicazione preventiva (almeno un mese prima della scadenza) al lavoratore.

Il rinvio dell’art. 2110 cod.civ. alle previsioni del contratto collettivo consente di ritenere che l’obbligo di comunicare l’approssimarsi della scadenza del periodo di comporto, conformi, al pari dell’arco temporale massimo di comporto, l’esercizio del potere di recesso del datore di lavoro, che può, pertanto, risolvere legittimamente il rapporto di lavoro nel rispetto delle condizioni dettate dalle parti sociali.

3.2. Deve, inoltre, ritenersi che il silenzio della norma collettiva per l’ipotesi della tardività della comunicazione de qua, anziché portare, come sostiene la ricorrente, a ritenere che tale condotta sia esente da conseguenze, non possa, al contrario, che deporre nel senso della equiparazione del ritardo alla omissione, essendo intrinseca alla previsione di un obbligo di tenere una condotta o compiere un atto entro un certo termine la valutazione di inadeguatezza a soddisfare detto obbligo il superamento del termine concordemente pattuito.

Come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, infatti “al fine di dare pregnanza alla previsione contrattuale e salvaguardare la ratio che la ispira, non è indifferente il momento in cui l’avviso del datore di lavoro interviene: è evidente che la circostanza che esso debba precedere il momento della consumazione del comporto è funzionale a porre il lavoratore nelle condizioni di determinarsi in relazione ad ogni ulteriore evoluzione della propria condizione, sia che il periodo di malattia prosegua, sia nel caso in cui ciò non avvenga o avvenga in modo da non determinare l’immediato esaurimento del comporto.

Solo con una comunicazione anteriore al termine del comporto, infatti, egli è messo nelle condizioni di accedere ad istituti alternativi (ferie, aspettativa) a cui, una volta superato il predetto limite temporale, non avrebbe più modo di accedere”.

3.3. La violazione del suddetto precetto – in coerenza con la lettera e con la ratio prospettate – risulta, pertanto, integrata non solo dalla omissione ma anche dalla tardività di detta comunicazione, avvenuta successivamente non solo al termine fissato dalla contrattazione collettiva ma addirittura alla scadenza del periodo di comporto.

3.4. Deve, del pari, escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, figure queste – manifestazione di violazione di legge costituzionalmente rilevante sotto il profilo dell’esistenza della motivazione – che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, avendo la Corte d’appello chiaramente ed ampiamente esposto i motivi a sostegno della decisione.

4. In conclusione, deve ritenersi che correttamente il giudice d’appello ha affermato che l’adempimento della comunicazione relativa alla scadenza del periodo di comporto mesi dopo la scadenza del termine stabilito costituiva violazione dell’art. 58 CCNL.

Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle condizioni previste dal contratto collettivo ossia, nel caso di specie, senza la comunicazione, obbligatoria, dell’imminente scadenza del periodo di comporto, determina la illegittimità del licenziamento per violazione delle garanzie dettate dal combinato disposto degli artt. 2110 cod.civ. e 58 lett. B) del CCNL Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature.

5. Merita, invece, accoglimento il ricorso incidentale.

Deve essere ribadito l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni, al pari di ogni altra clausola generale, devono essere specificate dal giudice di merito in via interpretativa ed il giudizio, in quanto fondato su norme giuridiche, è censurabile in sede di legittimità (Cass. sez. lav. n. 14199 del 2021; Cass. n. 9977/2019; Cass. n. n. 23059/2018) e la Corte di Cassazione ha il potere di rilevare l’erroneità o l’illogicità del parametro utilizzato.

Nel caso di specie la sentenza additiva della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2018) ha sottolineato la funzione parametrica ed il carattere paradigmatico delle fattispecie tipizzate, esplicative della causa generale, alle quali, all’evidenza, non può essere equiparata «la controvertibilità della questione» sicché già al momento dell’instaurazione del giudizio di primo grado la questione era priva del carattere di assoluta novità che può giustificare la pronuncia di compensazione.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata limitatamente al regolamento delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con la condanna della ricorrente al pagamento, in favore di P.I., delle spese processuali anche del grado d’appello, liquidate come da dispositivo.

5.1. Al riguardo ritiene il Collegio che l’art. 384 cod. proc. civ. debba essere interpretato alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall’uno all’altro giudice, quando il giudice rinviante potrebbe da sé solo svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata.

Va anche osservato che in tema di spese processuali l’art. 385, secondo comma, cod. proc. civ. accorda ampi poteri alla Corte e le consente di accertare e liquidare non solo le spese del giudizio di legittimità, ma anche quelle dei gradi di merito, quando la sentenza impugnata sia cassata senza rinvio, sicché sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Così Cass. sez. lav. n. 14199 del 24/05/2021, Rv. 661300-01; Cass. n. 1761/2014 e Cass. n. 211/2016).

6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente principale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale e, decidendo nel merito, condanna M. s.r.l. a rifondere a P.I. le spese del grado d’appello liquidate in € 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Condanna M. s.r.l. al pagamento in favore di P.I. delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.